Affidamenti Cooperative Sociali

Federsolidarietà Confcooperative fa chiarezza sulla comunicazione dell'AVCP sugli affidamenti da parte degli enti locali alle sociali.

Lo scorso 22 luglio 2010, è stato pubblicato sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture un comunicato stampa sugli affidamenti da parte degli enti locali alle cooperative sociali.

Tale comunicato stampa ha sintetizzato in modo del tutto erroneo e distorsivo, una comunicazione del Presidente dell'Autorità (anch'essa contemporaneamente presente sul sito internet dell'Autorità di Vigilanza) creando così ambiguità sull'applicazione dell'art. 5 della legge 381/91 da parte degli amministratori.

Abbiamo prontamente segnalato, sempre nella giornata del 22 luglio, alla stessa Autorità la duplice comunicazione e gli errori proponendo, con il sostegno dell'ufficio stampa di Confcooperative, una rettifica del comunicato stampa erroneo in modo che fosse congruente rispetto a quanto il Presidente aveva espresso.

Nel merito, l'obiettivo della comunicazione del Presidente dell'Autorità (che si allega) non era l'applicazione o meno dell'art. 5 della legge 381/91 (anzi il comunicato è un atto di conferma di quanto, d'altronde, la stessa legge consente ad esclusione dei servizi socio assistenziali ed educativi) bensì la necessità per la stessa Autorità (a seguito delle problematiche avvenute a Catania e che non riguardano la bontà dell'impianto normativo) di stabilire procedure per l'acquisizione di informazioni relative a tali affidamenti.

Vi invitiamo a leggere con attenzione il comunicato ufficiale (in allegato) del Presidente, a trasmettere qualora necessario la comunicazione alle cooperative affidatarie nonché a segnalare agli uffici eventuali problematiche qualora dovesse insorgere.

ALLEGATO

Comunicato del Presidente del 21 Luglio 2010

Trasmissione dei  dati relativi ad affidamenti a Cooperative sociali ex art. 5 della Legge n.  381/91

Il Presidente

VISTO l'art. 7, comma 8, del d.lgs 163/06  che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a  comunicare all'Osservatorio per contratti di importo superiore alla soglia dei  150.000 euro dati informativi sui contratti pubblici;

VISTO il Comunicato del Presidente  del 4 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.94 del 21 aprile 2008 con il quale si  definiscono le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alla soglia dei  150.000 euro; 

VISTE le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, co.  67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in  vigore dal 1 maggio 2010;

VISTO l'art 5 della legge n. 381/91  che prevede la possibilità per i soggetti aggiudicatori di stipulare  convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lett. b (cooperative  che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi diverse  dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e finalizzate  all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) anche in deroga alla  disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che le disposizioni  sulle comunicazioni di dati all'Osservatorio sono preordinate al rispetto dei  principi fondamentali di matrice comunitaria in materia di contratti pubblici tra  i quali quelli di trasparenza, correttezza, parità di trattamento e non  discriminazione;

RITENUTO che la deroga prevista  dall'art. 5 legge n. 381/91, deve considerarsi riferita alle procedure di  affidamento, ma non ai suddetti principi comunitari

COMUNICA        

·   Che  le stazioni appaltanti che procedono ad affidamenti ai sensi dell'art 5 della legge  n. 381/91,  sono tenute ad effettuare le  comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici, con le seguenti modalità:
          - convenzioni di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro: secondo quanto specificato nel Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.94 del 21 aprile 2008;  
          - convenzioni di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro: limitatamente alla sola acquisizione del codice CIG, fino a quando non verranno rese note con ulteriori comunicazioni le relative modalità di trasmissione dei dati.

·    Che  non possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 5 co. 1, legge  n.381/91 per la fornitura di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, co.1,  lett. a).

Firmato:Il Presidente f.f.
Giuseppe Brienza