Circ. n. 32/2010
Nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto u.s., è stata pubblicata la legge in oggetto, approvata all'unanimità dal Senato in via definitiva il 3 agosto 2010.
La legge si inserisce in un quadro più ampio di interventi contro la criminalità organizzata che ha visto, tra gli altri, la costituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (decreto-legge n. 4/2010, convertito dalla legge n. 50/2010).
Il “Piano straordinario contro le mafie” è in vigore dal 7 settembre u.s. e contiene, tra gli altri, due deleghe al Governo, da attuarsi entro un anno e riguardanti:
la redazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (si pensi alla documentazione necessaria per la stipula di contratti pubblici o per ottenere erogazioni o concessioni pubbliche);
il potenziamento delle misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa.
Per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nella legge, si segnalano quelle relative al contrasto alla mafia nel settore degli appalti pubblici riguardanti:
la tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3);
il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali (articolo 4);
l'identificazione degli addetti nei cantieri (articolo 5);
l'introduzione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 10);
la costituzione della c.d. stazione unica appaltante a livello regionale (articolo 13).
Allo scopo di prevenire le infiltrazioni criminali, l'articolo 3 introduce un sistema diretto alla tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, è disposto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane SPA, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Si prevede, pertanto, che i pagamenti siano eseguiti con modalità tracciabili.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, devono essere registrati sui “ conti correnti dedicati” e devono essere eseguiti esclusivamente attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale.
Non è necessario, tuttavia, aprire un conto corrente dedicato per ogni “commessa pubblica” ma si può utilizzare un solo conto per tutti i contratti.
Allo stesso modo, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali ovvero quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite “ conto corrente dedicato” per il totale dovuto.
Al contrario, i pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero i pagamenti riguardanti i tributi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando sempre l'obbligo di documentazione della spesa.
I pagamenti delle spese giornaliere, riferiti sempre ai lavori, servizi e alle forniture pubblici, di importo inferiore a 500 €, possono essere eseguiti con sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di utilizzare il denaro contante e con l'obbligo di documentazione.
Per la tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico utilizzato deve recare, rispetto a ciascuna transazione realizzata, il c.d. codice unico di progetto (CUP) riguardante l'operazione economica sottostante.
Il CUP, qualora non sia noto, va richiesto alla stazione appaltante.
Gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione insieme alle generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi.
La stazione appaltante, nei contratti con gli appaltatori di lavori, servizi e forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Lo stesso contratto, deve contenere la clausola risolutiva espressa del contratto da attivarsi tutte le volte in cui le transazioni sono eseguite con sistemi diversi dal bonifico bancario o postale.
La stazione appaltante verifica che nei contratti con i subappaltarori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi o forniture pubblici, sia inserita a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si obbliga al rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
La violazione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando l'applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Per quanto riguarda la decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni, dalle informazioni acquisite per le vie brevi presso il Ministero dell'Interno (che ha preannunciato una circolare esplicativa) nonché dagli articoli di stampa (Il Sole 24 Ore) la nuova disciplina troverebbe applicazione ai soli contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge in esame (7 settembre c.a.).
Secondo le indicazioni ministeriali sarebbe esclusa, pertanto, l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti già in corso.
Seguiranno al riguardo tempestive comunicazioni.
Allo scopo di rendere agevolmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali nei cantieri, l'articolo 4 prevede che la bolla di consegna del materiale debba indicare il numero di targa e il nome del titolare del diritto di proprietà degli automezzi stessi.
Al fine di identificare gli addetti nei cantieri, l'articolo 5 dispone che la tessera di riconoscimento che ogni lavoratore deve esibire nel cantiere, ex D.lgs.n. 81/2008, deve contenere, oltre alle generalità, anche la data di assunzione e, nel caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Per i lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.
Per prevenire qualsiasi forma di interferenza nella scelta dei contraenti, l'articolo 10 introduce una nuova fattispecie delittuosa (nuovo articolo 353- bis c.p.) e cioè, il reato di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.
In dettaglio, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare
le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Infine, l'articolo 13 prevede l'istituzione in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) allo scopo di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
La SUA è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (7 marzo 2011).
Il Dpcm determina:
gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
le attività e i servizi svolti dalla SUA;
le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti;
il contenuto delle convenzioni tra i soggetti aderenti alla SUA.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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