b) la cooperativa SPAIn termini generali, vi sono norme dettate per la società cooperativa che in radice si sostituiscono ai medesimi istituti previsti per la SPA. Fuori di questa ipotesi, la disciplina della cooperativa presuppone la necessaria integrazione dell'attività tipicamente mutualistica con il modello organizzativo societario (basti pensare agli istituti già precedentemente considerati dall'art. 2516 del vecchio codice civile: conferimenti, prestazioni accessorie, assemblee, amministratori, sindaci, libri sociali, bilancio, liquidazione). In questo secondo caso, al fine di accertare la compatibilità degli istituti della SPA con le norme destinate alla società cooperativa è necessario vagliare, da un lato, la coerenza con il fine mutualistico della società, dall'altro la non interferenza con gli elementi strutturali che nella società cooperativa assicurano il fine mutualistico. Sulla base di questa considerazione, può dirsi che i problemi inerenti al rinvio alla disciplina della SPA non si pongono in termini rilevantemente diversi da quanto avvenisse sotto il vigore delle norme dettate dal legislatore del '42. Il discorso che segue, pertanto procederà proponendo alcune esemplificazioni e prestando attenzione principalmente ai nuovi istituti. b.1) atto costitutivo, costituzione della società, conferimenti, patrimonio destinato ad uno specifico affare.La disciplina dell'atto costitutivo è prevista dall' art. 2521, c.c. che sostituisce la parallela norma dettata per la SPA. Non si applicano parimenti le norme in tema di denominazione sociale, di ammontare minimo del capitale sociale. In linea di principio, permangono dubbi in ordine all'applicazione delle norme che impongono il versamento immediato del 25% del capitale sottoscritto ( art. 2329, c.c. ), atteso che si tratta di una norma coerente con il principio di effettività del capitale che non appare coerente con il sistema del capitale variabile, né con le norme dettate agli artt. 2524 e art. 2521, c.c. Debbono ritenersi applicabili le norme in materia di patti parasociali, per quanto si tratti di un'ipotesi marginale in particolare nelle grandi società cooperative. Parimenti applicabili sono gli istituti delle SPA che mirano a favorire la capitalizzazione della società come nel caso dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, disciplinati all'art. 2447- bis e seguenti, c.c. b.2) azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari.In linea di principio agli strumenti finanziari con o senza diritto di voto (azioni e altri strumenti finanziari), si applica integralmente la disciplina prevista per la società per azioni. Parimenti, la disciplina delle obbligazioni è quella prevista dagli artt. 2410 e seguenti, c.c. che trova integrale applicazione ove non siano derogate dalle leggi speciali. b.3) assemblea.In termini generali, si può ritenere che trovino applicazione le norme in materia di assemblea, con la rilevante eccezione costituita dalla previsione dell' art. 2538, c.c. ove si prevede che le maggioranze per la costituzione e la validità delle assemblee siano previste dall'atto costitutivo. Dal modello societario deve, peraltro, desumersi la ratio che deve presiedere alle deroghe previste nella disciplina cooperativistica: infatti, l'autonomia statutaria dovrà prevedere quorum differenziati per le successive convocazioni e così anche per l'assemblea ordinaria e straordinaria. Qualora, invece, le azioni della società cooperativa siano quotate troverà applicazione l' art. 2369, settimo comma, c.c. il quale lascia allo statuto la possibilità di prevedere eventuali ulteriori convocazioni delle assemblee. Per quanto concerne il diritto di intervento di assemblea la previsione societaria è integrata dall' art. 2538, c.c. che richiede il possesso dello status di socio da almeno tre mesi (norma che peraltro appare senz'altro derogabile dall'autonomia statutaria). In linea di principio è applicabile la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari, così come quelle che riguardano l'aumento di capitale e l'emissione di obbligazioni ( art. 2359- ter , c.c. ); disciplina a sua volta parzialmente integrata dalle previsioni che attengono alla impugnativa e alla invalidità delle delibere votate dalle assemblee separate ( art. 2540, quinto e sesto comma c.c. ). b.4) Modelli di amministrazionePer quanto concerne i modelli di amministrazione previsti per la SPA, essi sono applicabili alle società cooperative, seppure tenuto sempre conto delle disposizioni di cui all' art. 2544, c.c. Per quanto concerne il modello dualistico, i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori sono scelti tra gli stessi soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In presenza di soci finanziatori, essi non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione e più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza. Per quanto riguarda il modello monistico, i possessori di strumenti finanziari possono eleggere amministratori in misura comunque non superiore ad un terzo, e ad essi non possono essere attribuite deleghe operative, né può essere loro riconosciuta la possibilità di far parte del comitato esecutivo.
Analogamente, trovano applicazione le regole in materia di collegio sindacale, rispetto alle quali una deroga è prevista dall' art. 2543, primo comma, c.c. che prevede l'obbligo di dotarsi del collegio sindacale nei casi previsti dal secondo e terzo comma, dell' art. 2477, c.c. nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
. b.5) la disciplina dei gruppi.Ferma restando la norma contenuta nell' art. 27- quinquies , del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 , che consente alle cooperative di costituire o essere socie di SPA o di SRL, per quanto concerne la disciplina delle partecipazioni azionarie e segnatamente la possibilità che la cooperativa possa essere titolare di una partecipazione in una società per azioni, trova senz'altro applicazione quanto disposto dall'art. 2361, c.c. In base a questo articolo, un limite alla partecipazione azionaria può derivarsi dalle ipotesi in cui per la misura e per l'oggetto della partecipazione risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. Vale inoltre anche per le società cooperative la previsione, contenuta nel medesimo articolo al secondo comma, in ordine alla quale la società cooperativa può acquistare una partecipazione in una società di persone, con l'acquisizione della relativa responsabilità illimitata. Parimenti alla società cooperativa trova applicazione la disciplina inerente alla responsabilità da direzione e coordinamento prevista dagli artt. 2497 e seguenti, c.c. , nonché i relativi adempimenti inerenti alla pubblicità e alla motivazione delle decisioni. Tale disciplina va peraltro coordinata ed integrata, per quanto concerne il gruppo paritetico contrattuale, con la disposizione posta essenzialmente a tutela della società cooperativa aderente al gruppo, dettata all' art. 2545- septies , c.c. b.6) Scissione, fusione, trasformazione.Ferma restando l'espressa previsione contenuta nell' art. 2545- undecies , c.c. in ordine alla trasformazione eterogenea e alla devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici, sono applicabili - sempre con il limite della conservazione del vincolo di destinazione impresso sulle riserve indivisibili - le norme societarie previste in materia di scissione, fusione e trasformazione. Tavola riassuntiva con alcune esemplificazioni. Modello società per azioni.Norme che trovano applicazione seppure integrate dalla disciplina speciale
Disciplina generale della s.pa. derogata dalla disciplina della società cooperativa
. c) la società cooperativa SRLCome già si è detto, ai sensi dell' art. 2519, c.c. l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. L'opzione per la cooperativa SRL e l'integrazione con la disciplina di quella società in funzione suppletiva, pone senz'altro maggiori problemi rispetto alla SPA, atteso che si tratta di una materia del tutto nuova. Caratteristica della SRL è l'assenza di un modello strutturale imperativo, perché il Legislatore ha rimesso la determinazione del modello organizzativo della società in gran parte all' autonomia statutaria . Infatti, nella nuova società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria è pressoché totale, sia con riguardo ai modelli gestori sia con riguardo ai meccanismi decisionali. Al contempo, questa libertà è compensata con la tutela riconosciuta a ciascun socio, che può esercitare l'azione sociale di responsabilità e chiedere la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità gestorie ( art. 2476, c.c. ). Anche in questo caso, la possibilità per la cooperativa di adottare il modello organizzativo della società a responsabilità limitata, con la conseguenza che troveranno applicazione le relative regole, deve essere vagliata alla luce della compatibilità con la funzione mutualistica. In termini applicativi, una prima verifica concerne le regole della disciplina generale della società cooperativa, che sono espressamente riservate alla SPA e che, conseguentemente, non trovano applicazione alla SRL:
Un indice indiretto ma significativo del fatto che la cooperativa SRL si può giovare di un'ampia libertà organizzativa può desumersi dal fatto che essa è destinata a prendere il posto della piccola società cooperativa: infatti, ai sensi dell' articolo 111- septies , disp. att. , le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266 , devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall' art. 2522, c.c. nel termine previsto all' articolo 223- duodecies , disp. att. c.c. (31 dicembre 2004). Quindi nelle ipotesi limitate in cui può adottarsi il modello SRL ben si può prevedere che la società sia amministrata direttamente dall'assemblea dei soci, secondo il modello delle società di persone. Tavola riassuntiva con alcune esemplificazioni. Modello società a responsabilità limitata.Disciplina generale della s.r.l. derogata e/o integrata dalla disciplina della società cooperativa
3- La denominazione socialeNon vi sono particolari novità riguardo le disposizioni che concernono la denominazione sociale delle cooperative. L' art. 2515 c.c. stabilisce, infatti, che la denominazione, in qualunque modo formata, debba contenere l'indicazione di società cooperativa. Viene altresì confermato il principio secondo il quale l'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. Un particolare adempimento è richiesto a quelle società che appartengono alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente, le quali devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. Si ricorda che, ai sensi dell' articolo 7, della legge 3 aprile, 2001, n. 142 , e dell' articolo 15, del decreto legislativo 2 agosto, 2002, n. 220 , l'Albo nazionale delle cooperative ha sostituito il Registro prefettizio di cui al Capo II, del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 . Al riguardo, si fa presente che a tutt'oggi non sono ancora stati emanati i decreti attuativi della disciplina relativa all'Albo nazionale delle cooperative. Fino alla loro emanazione da parte del Ministero delle attività produttive, la norma in esame non potrà essere applicata. 4- La responsabilità per le obbligazioni socialiUna novità particolarmente importante è rappresentata dalla disposizione contenuta nell'art. 2518 c.c. , in base alla quale il Legislatore ha semplificato il regime di responsabilità delle cooperative. Il nuovo codice civile si limita, infatti, a disporre che "nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio" . E' stata quindi soppressa la fattispecie delle cooperative a responsabilità illimitata, nelle quali i soci, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondevano sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota di capitale. 5- Leggi specialiA norma dell' art. 2520 c.c. le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni dedicate alle cooperative in genere, sempre che esse siano compatibili. Il secondo comma del citato articolo stabilisce, inoltre, che la legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci. Lo scopo di tale previsione è quello di dare rilevanza civilistica a quelle tipologie di cooperative che erogano i propri servizi nei confronti di terzi non soci e che, indipendentemente dal rispetto del requisito della prevalenza mutualistica, svolgono una particolare funzione sociale. L'esempio tipico è quello delle cooperative sociali. 6- Numero dei sociL' art. 2522 c.c stabilisce che, ai fini della costituzione di una società cooperativa, sia ancora necessario che i soci siano almeno nove. Il medesimo articolo prevede tuttavia altri e diversi limiti numerici per la valida costituzione di una cooperativa. È, ad esempio, il caso delle cooperative di consumo, per le quali l' art. 22 del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 stabilisce che il numero minimo non possa essere inferiore a cinquanta soci. Altro esempio da considerare potrebbe essere quello delle cooperative di abitazione, le quali, ai sensi dell' art. 18 della legge 59/92 , possono iscriversi all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, beneficiando così di particolari misure di favore, a condizione che abbiano almeno diciotto soci. Altra importante norma che dispone una deroga al principio generale dei nove soci è quella contenuta nell' art. 2522, secondo comma, c.c. Secondo tale disposizione, una società cooperativa può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi siano persone fisiche e la società adotti le norme della società a responsabilità limitata. Risulta evidente il riferimento alla fattispecie delle "piccole società cooperative" di cui all' articolo 21, della legge 266/97 , le quali potevano essere costituite con un minimo di tre soci ed un massimo di otto soci. Lo stesso art. 21 prevedeva, inoltre, particolari norme relativamente alle competenze degli organi sociali, in base alle quali la piccola società cooperativa poteva affidare i poteri di amministrazione alla stessa assemblea. Peraltro, le piccole società cooperative già esistenti dovranno trasformarsi in cooperative ordinarie entro il termine del 31 dicembre 2004 ( articolo 111- septies , disp. att. c.c. ). Alla luce di tali disposizioni e di quelle contenute nell' art. 2519, c.c. che - si ricorda - consentono alle cooperative di fare riferimento alla disciplina delle SPA e delle SRL nel rispetto di determinate condizioni, si può ricavare la seguente teoria di modelli cooperativi:
È opportuno ricordare che la disposizione contenuta nell' art. 2519, c.c. non autorizza la mera e totale applicazione della disciplina delle SPA o delle SRL alle società cooperative. Quest'ultime possono applicare gli istituti delle società ordinarie solo se compatibili con le norme e gli istituti tipici della cooperazione. Un'ultima norma da considerare nell'ambito dell' art. 2522, c.c. è quella che dispone la possibilità della cooperativa di integrare, nel termine massimo di un anno, il numero minimo di soci se questo diviene inferiore a quello stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali. Trascorso il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Le cooperative SPA, con un numero di soci superiore a nove, le quali perdano il requisito minimo previsto dall'art. 2522, primo comma, c.c. possono in alternativa adottare la normativa delle SRL. 7- Cooperative a mutualità prevalentea) il criterio della prevalenza.Una rilevante novità introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 , è rappresentata dalla previsione del criterio della prevalenza: le società cooperative sono considerate a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni previste dagli artt. 2512 e 2513 c.c. e se possiedono, inoltre, i requisiti statutari previsti dall' art. 2514 c.c. Questi ultimi requisiti sono, nella sostanza, analoghi a quelli già indicati dall' art. 26 del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 (le uniche eccezioni sono la costituzione di riserve divisibili tra i soci non cooperatori e la possibilità di remunerare gli strumenti finanziari diversi dal capitale, sempre per i soci non cooperatori, senza limiti); pertanto, la effettiva novità delle nuove norme del codice civile risiede soprattutto nella previsione delle condizioni di prevalenza recata dai citati artt. 2512 e 2513 c.c. Le cooperative a mutualità prevalente, ai sensi dell' art. 223- duodecies , sesto comma, disp. att. c.c. , conservano le agevolazioni per esse previste dalle norme fiscali (rinvio). b) definizione di cooperativa a mutualità prevalente.L' art. 2512 c.c. individua la nozione di cooperativa a mutualità prevalente, collegandola alla prevalenza dello scambio mutualistico (cioè dello scambio che avviene tra cooperativa e soci) rispetto allo scambio non mutualistico (cioè allo scambio che avviene tra cooperativa e non soci). A tal fine, la norma identifica diverse tipologie di scambio, definendo per ciascuna una specifica condizione di prevalenza; in particolare sono considerate cooperative a mutualità prevalente quelle che:
Per stabilire se le cooperative soddisfino in concreto tali condizioni, bisogna dunque avere riguardo alla tipologia di scambio da esse effettivamente posta in essere. L'art. 2513 c.c. (v. oltre) stabilisce quali regole seguire nell'ipotesi in cui una cooperativa ponga in essere più tipologie di scambio mutualistico. c) criteri per la definizione della prevalenza.L'art. 2513 c.c. definisce, in generale, i criteri della prevalenza collegandoli ad una soglia quantitativa del cinquanta per cento più uno. Si assumono come parametri i fattori più elementari dello scambio mutualistico in seno alla cooperativa (i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci, il costo del lavoro, il costo della produzione per servizi ricevuti o per beni conferiti dai soci). La quantificazione di tali fattori è ancorata alle risultanze delle specifiche voci del conto economico della cooperativa, individuate con riferimento all' art. 2425 c.c. Tale ancoraggio rappresenta un elemento di certezza e di massima semplificazione del calcolo. Inoltre, consente una verifica immediata dei soggetti preposti al controllo, anche fiscale, in un quadro di piena trasparenza. Quando si realizzano contestualmente, all'interno di una stessa cooperativa, più tipologie di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza deve essere soddisfatta con riferimento alla media ponderata delle percentuali relative a ciascuna tipologia. È fatto carico agli amministratori e sindaci di documentare la sussistenza della condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i singoli parametri indicati dall' art. 2513 c.c. , nonché le procedure e i metodi di calcolo che hanno determinato il relativo risultato. Secondo quanto si evince da tale norma, non appare necessario giungere alla separazione contabile del bilancio, poiché l'ulteriore suddivisione delle voci del conto economico rispetto allo schema previsto dall' art. 2425 c.c. , consentita dall' art. 2423-ter, secondo comma, c.c. soddisfa efficacemente il principio di chiarezza anche con riguardo al profilo qui in esame della prevalenza. d) le cooperative agricole.L' art. 2513 c.c. stabilisce un criterio particolare di prevalenza per le cooperative agricole, per le quali la relativa condizione sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totali dei prodotti. Si deve quindi intendere che, con riferimento ai prodotti conferiti dai soci, deve rapportarsi la relativa quantità o valore al totale dei prodotti conferiti dai soci e acquistati presso terzi. Le cooperative agricole di cui all'art. 2135 c.c. sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni ora indicate ( art. 111- septies , disp. att. c.c. ), possedendo altresì i requisiti di cui all' art. 2514 c.c. e) clausola derogatoria.L' art. 111- undecies , disp. att. c.c. prevede una clausola derogatoria, che consente alle cooperative di mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente anche quando non rispettino le condizioni previste dall' art. 2513 c.c. A tal fine, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto le cooperative interessate, avendo riguardo:
f) cooperative sociali.Le cooperative sociali che rispettano le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , sono considerate cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all' art. 2513 c.c. ( art. 111- septies , disp. att. c.c. ). E' comunque necessario a tal fine che dette cooperative possiedano i requisiti statutari richiesti dall' art. 2514 c.c. g) banche di credito cooperativo.Le banche di credito cooperativo che rispettano le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente ( art. 223-terdecies, primo comma, disp. att. c.c. ). Ad esse continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 366/01, con esclusione quindi delle nuove norme civilistiche in commento. h) banche popolari e consorzi agrari.Anche alle banche popolari e consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 366/01 ( art. 223- terdecies , secondo comma, disp att. c.c. ). Pertanto, per le banche popolari continua ad essere in vigore il divieto di cui all'art. 29 quarto comma, del D. Lgs. 385/93 , mentre i consorzi agrari continuano a fruire delle agevolazioni fiscali se in possesso delle clausole di cui all' art. 14 del DPR 601/73 . i) requisiti statutari delle cooperative a mutualità prevalente.L' art. 2514 c.c. dispone che le cooperative a mutualità prevalente debbano necessariamente prevedere nei propri statuti alcune clausole. Le clausole in questione riproducono, nella sostanza, quelle già previste dall' art. 26 del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 e sono in particolare: il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (lett. a); il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori (lett. c). Si evidenzia che in base all' art. 26 del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 , il divieto era esteso a tutti i soci; l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici (lett.d). A queste clausole ispirate dall' art. 26 del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 , ne viene aggiunta una ulteriore, ricollegata alla facoltà delle cooperative di emettere strumenti finanziari ( art. 2526 c.c. ), la quale dispone che: "gli strumenti offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono comportare una remunerazione superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (lett. b)" . Una importante novità rispetto al previgente regime è rappresentata dalla disposizione che consente alle cooperative di deliberare l'introduzione e la soppressione delle clausole mutualistiche con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria ( art. 2514, secondo comma, c.c. ). l) perdita ed acquisto della qualità di cooperativa a mutualità prevalente. Effetti.L' art. 2545- octies , c.c. prevede che la società perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti le condizioni di prevalenza, ovvero quando modifichi le clausole mutualistiche (primo comma). In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere approvato senza rilievi da una società di revisione (secondo comma). Il venir meno della suddetta qualifica ha come conseguenza la perdita delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente. Non vi &gerave; tuttavia devoluzione obbligatoria del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui all' art. 11, quinto comma, della legge n. 59/92 , nei casi previsti dall' art. 111- decies , disp. att. c.c. ). L' art. 2545- octies , c.c., primo comma, è interpretato nel senso che una cooperativa che accerta per un esercizio il mancato possesso della condizione di prevalenza non perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Qualora la cooperativa, nell'esercizio successivo, riacquisti la condizione di prevalenza, essa mantiene lo status di cooperativa a mutualità prevalente. In caso contrario, essa perde lo status , con le suddette conseguenze. In sostanza, il mantenimento delle agevolazioni fiscali si limita ad un solo anno. È utile esaminare, nonostante il silenzio della legge, la fattispecie inversa, e cioè quella di acquisto - a regime - dello status di cooperativa a mutualità prevalente da parte di una cooperativa che precedentemente doveva considerarsi a mutualità non prevalente. Una cooperativa a mutualità non prevalente che verifichi in sede di approvazione del bilancio di esercizio di possedere la condizione di prevalenza entra con le relative conseguenze fiscali nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente. Ovviamente, condizione necessaria affinché ciò si verifichi è che lo statuto della cooperativa in esame gia contenga le clausole indicate dall' art. 2514, c.c. Con riguardo alla previsione dell' art. 2545- octies , secondo comma, c.c. - per la quale gli amministratori devono redigere un bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili - appare congruo e sufficiente che gli amministratori espongano in una apposita sezione della nota integrativa il valore effettivo del patrimonio della cooperativa, evidenziando i criteri e le procedure adottate a tal fine. È necessario che, nella stessa nota, siano evidenziate le plusvalenze di ogni singolo cespite, per consentire, in caso di futura alienazione, la loro imputazione a riserva indivisibile. .
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