CAPITOLO II
IL GRUPPO COOPERATIVO

Un istituto completamente nuovo nel panorama del diritto cooperativo è il "gruppo cooperativo paritetico".

L' art. 2545- septies c.c. offre in primo luogo la nozione di gruppo cooperativo, affermando che esso è il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.

Al gruppo cooperativo potrà quindi partecipare ogni tipo di società cooperativa, indipendentemente dalla circostanza che essa appartenga alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente o a quella delle non prevalenti ovvero che essa adotti la disciplina della SPA o della SRL.

Risulta evidente il ruolo centrale del contratto.

Esso deve indicare in primo luogo la durata che, in assenza di previsioni contrarie, può considerarsi rinnovabile.
Una delle grandi novità rintracciabili nella disciplina del gruppo è rappresentata dalla possibilità che il contratto indichi la cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo. In altre parole, sarà possibile che i diversi enti che formeranno il gruppo cooperativo individuino in sede contrattuale la cooperativa o le cooperative che avrà o avranno la responsabilità generale della direzione del gruppo stesso. Quella di indicare una sorta di "capogruppo" è una facoltà esercitabile dai partecipanti, in quanto la norma prevede che il gruppo possa essere regolamentato secondo i criteri e le modalità tipiche del consorzio.

Naturalmente, il contratto dovrà prevedere non solo i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dei contraenti, ma anche i criteri di compensazione e di equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

Una norma importante ai fini di un corretto inquadramento della figura del gruppo cooperativo è quella che consente ad ogni singola cooperativa di recedere dal contratto, senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo, qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Questa norma rappresenta, infatti, la risposta ad alcune preoccupazioni circa una potenziale riduzione dei livelli di democrazia e di partecipazione ai processi decisionali da parte dei soci, una sorta di sovranità limitata nel governo delle cooperative in presenza di disposizioni vincolanti emanate dalla "Capogruppo".

È importante, tuttavia, che lo stesso contratto associativo dia indicazioni precise al riguardo, anche per evitare che la nozione di danno sia diversa da ente ad ente associato e che si alimenti il contenzioso giudiziario.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative.

Resta inteso che la disciplina del gruppo cooperativo non può essere confusa con quella dedicata alla "direzione e coordinamento di società", contenuta negli articoli 2497 e ss. del codice civile. A quest'ultima normativa saranno soggette quelle cooperative che, ai sensi dell' art. 27- quinquies , del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 , sono a capo di gruppi "ordinari", attraverso la costituzione o loro partecipazione a società ordinarie.

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