CAPITOLO III
SOCI COOPERATORI

1 - Introduzione
2 - Criteri di Ammissione
3 - Recesso
4 - Esclusione
5 - Morte del Socio
6 - Liquidazione o Rimborso
7 - Responsabilità Socio Uscente
8 - Diritti dei Soci

1- Introduzione        

È opportuno che il capitolo dedicato ai soci cooperatori sia introdotto con l'illustrazione della norma contenuta nell'art. 2516, c.c. la quale stabilisce che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici debba essere rispettato il principio di parità di trattamento.

È una norma che potremmo definire programmatica, ma che incide profondamente su una serie di importanti istituti del modello cooperativo, tra i quali emergono con maggiore evidenza quelli relativi al principio della porta aperta (cioè ai criteri e alle procedure di ammissione di nuovi soci nella compagine sociale), alla partecipazione dei soci ai processi decisionali dell'impresa, alla distribuzione del reddito della cooperativa, con particolare riguardo ai criteri di erogazione del ristorno.

2- I criteri di ammissione        

In coerenza con la norma contenuta nell' art. 5, secondo comma, lettera c), della legge 366/01 , gli artt. 2527 e 2528, c.c. disciplinano il principio della porta aperta, con l'obiettivo di favorire l'ampliamento della compagine sociale.

Come nel passato, è rimesso all'atto costitutivo il compito di stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura. I criteri non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta ( art. 2527, primo comma e articolo 2521, n. 6, c.c. ). Il secondo comma dell' art. 2527 c.c. precisa inoltre che non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo ha anche la possibilità di prevedere l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, allo scopo di favorire la loro formazione ovvero il loro inserimento nell'impresa. I termini formazione ed inserimento sono del tutto generici e potrebbero essere intesi sia ai fini dell'inserimento del socio nel ciclo produttivo dell'impresa, sia ai fini della conoscenza del modello cooperativo.

L'atto costitutivo deve altresì determinare i diritti e gli obblighi di tale categoria di soci. Anche su questo aspetto la norma è generica e, in sostanza, affida all'autonomia statutaria la scelta di comprimere i diritti patrimoniali o quelli amministrativi-gestionali, o ambedue, con differenti gradi di intensità.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al riguardo, anche per rendere evidente il suddetto rapporto numerico, è sufficiente che nel libro soci si istituisca una sezione speciale dedicata ai soci in esame.

Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori ( art. 2527, terzo comma, c.c. ). Tale norma non lascia particolari margini di manovra agli amministratori della cooperativa al fine dell'ammissione definitiva dei soci speciali nella compagine sociale ordinaria.

Al contrario, si potrebbe prefigurare una sorta di ingresso automatico, al termine del periodo di formazione od inserimento, senza particolari adempimenti formali, se non il passaggio dalla sezione speciale a quella ordinaria del libro soci.

In ordine alle procedure di ammissione di nuovi soci, l' art. 2528, c.c. conferma la competenza del consiglio di amministrazione a deliberare sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio.

In caso di accoglimento della domanda, il consiglio di amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato e procedere alla relativa annotazione nel libro dei soci. A sua volta, il socio deve versare l'importo della quota o delle azioni ed, eventualmente, un sovrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di motivare la relativa deliberazione entro sessanta giorni e comunicarla all'interessato.

È una delle novità più importanti in materia di ammissione di nuovi soci, alla quale deve aggiungersi quella che consente all'aspirante socio di chiedere all'assemblea di pronunciarsi sulla delibera di rigetto della sua istanza.
In tal caso, l'assemblea, se non viene appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Che il carattere aperto della cooperativa sia uno dei temi sui quali il Legislatore ha prestato maggiore attenzione, risulta evidente anche dalla norma che impone agli amministratori di illustrare, nella relazione di accompagnamento al bilancio, le ragioni dei provvedimenti in materia di ammissione dei soci.

In altre parole, il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di illustrare i criteri e i motivi di carattere generale che hanno portato alle decisioni di consentire o negare l'ingresso di nuovi soci, ciò anche per rendere più agevole e più sistematico il compito dell'assemblea di valutare i "ricorsi" sottoposti da coloro che hanno subito un provvedimento di rigetto della domanda di ammissione.

Sempre sul tema dell'ammissione dei nuovi soci è importante segnalare la norma contenuta nell' articolo 2545- sexiesdecies , terzo comma, c.c. la quale dispone che se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere il provvedimento di gestione commissariale.

L'autorità di vigilanza non ha la possibilità di entrare nel merito dei singoli provvedimenti relativi all'ammissione o meno di nuovi soci, ma deve unicamente verificare che le procedure previste dalla legge e dallo statuto siano state pienamente rispettate.

3- Il recesso        

Le vicende del rapporto sociale non si fermano ovviamente alla circostanza dell'ammissione nella compagine sociale, ma investono anche i casi del recesso, dell'esclusione e della morte del socio.

L'istituto del recesso ha subito significativi cambiamenti.

L' art. 2532, c.c. dispone in primo luogo che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo (l' art. 2521, n. 7 , stabilisce infatti che l'atto costitutivo debba indicare le condizioni per l'eventuale recesso).

Le novità più importanti derivano, tuttavia, dal riferimento ai casi previsti dalla legge, i quali sono contemplati dall' art. 2437, c.c. in materia di diritto di recesso nelle SPA, e dall' art. 2473, c.c. in materia di diritto di recesso nelle SRL.

Il primo articolo prevede infatti che "hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

•  la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

•  la trasformazione della società;

•  il trasferimento della sede sociale all'estero;

•  la revoca dello stato di liquidazione;

•  l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

•  la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

•  le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

•  la proroga del termine;

•  l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo" .

Il diritto di recesso nelle SRL è disciplinato dall' art. 2473, c.c. il quale stabilisce che "l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell' articolo 2468, quarto comma . Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno" .

Ci troviamo quindi di fronte ad un notevole ampliamento delle causali di recesso previste dalla legge, rispetto alle quali le cooperative debbono compiere un'opera di riflessione seria, anche ai fini dell'adeguamento degli statuti. Ad esempio, l'art. 2518 del vecchio codice civile disponeva che l'atto costitutivo di una cooperativa dovesse contemplare, tra l'altro, l'indicazione della durata della società.

Tale indicazione è stata rimossa e per quanto i motivi di questa scelta legislativa possano considerarsi banali, riassumibili nella volontà di semplificare o ridurre gli adempimenti delle imprese, occorre tuttavia fare attenzione a risvolti indiretti che possono derivare da tale scelta.

In particolare, la disciplina sul recesso dei soci dalla SPA prevede, come già detto, che se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni. Lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno ( art. 2437, secondo comma, c.c. ).

È una norma applicabile anche alle cooperative, ma essa potrebbe avere conseguenze negative sulla tenuta complessiva della base sociale.

Ritornando all' art. 2532, c.c. lo stesso primo comma prevede opportunamente che il recesso non possa essere parziale, a conferma che l'investimento dei soci nel capitale non è legato alla remunerazione dello stesso, ma strettamente connesso al perseguimento dello scambio mutualistico. In tal senso non è ammissibile un recesso parziale dalle cooperative.

In caso di accoglimento della domanda del socio, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Questa disposizione dà soluzione ad una serie di vecchi problemi interpretativi, concernenti l'effettiva decorrenza della perdita della qualità del socio che recede e, conseguentemente, dei suoi diritti di partecipazione agli organi sociali.

Per ciò che riguarda la risoluzione dei rapporti mutualistici, è necessario che la cooperativa ponga particolare attenzione alle norme statutarie in quanto l'ultimo comma dell' art. 2532, c.c. stabilisce che "ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo" .

Quindi, se la cooperativa intende determinare la risoluzione del rapporto mutualistico (che, si ricorda, va inteso come il rapporto economico sottostante il contratto sociale), contestualmente al rapporto associativo, deve esplicitamente prevederlo nello statuto. In caso contrario, il rapporto mutualistico si risolverà nel rispetto delle scadenze sopra esposte.

4- L'esclusione        

L' art. 2533, c.c. disciplina i casi per i quali è possibile adottare il provvedimento di esclusione. La prima fattispecie considerata è quella indicata dall' art. 2531, c.c. il quale stabilisce che il socio, previa intimazione da parte degli amministratori, possa essere escluso quando non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte.
Altre norme civilistiche richiamate dall' art. 2533, c.c. sono quelle contenute nell'art. 2286, c.c. (esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori) e nell'art. 2288, primo comma, c.c. (esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito).
Le fattispecie direttamente previste dall' art. 2533 sono:

•  le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

•  la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

L'atto costitutivo può prevedere altri casi di esclusione del socio.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. Tale norma inverte l'ordine della precedente disposizione civilistica, in quanto affida la relativa deliberazione agli amministratori e, solo se l'atto costitutivo lo prevede, all'assemblea.

Occorre quindi prestare attenzione al proprio statuto e, se si intende affidare all'organo assembleare la competenza sull'esclusione dei soci, procedere all'esplicita previsione.

Altra novità rispetto alla previgente norma civilistica è rappresentata, come nel recesso, dalla possibilità che il socio proponga opposizione innanzi il tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere diversamente.

5- Morte del socio        

L' art. 2534, c.c. stabilisce che, in caso di morte del socio, gli eredi abbiano diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi subentrino nella partecipazione del socio deceduto, a condizione che essi siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, secondo le norme contenute negli artt. 2527 e 2528 c.c.

In caso di ammissione degli eredi nella compagine sociale della cooperativa, qualora vi siano più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune. Tuttavia, tale conclusione può essere evitata se la quota sia divisibile e se la società consenta la divisione.

6- Liquidazione della quota o rimborso delle azioni        

L' art. 2535 c.c. disciplina le modalità relative alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni del socio uscente, stabilendo, in primo luogo, che la liquidazione debba aver luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

L'atto costitutivo svolge su tale materia un ruolo centrale, in quanto ha il compito di stabilire i criteri in base ai quali la cooperativa procede alla liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Inoltre, se l'atto costitutivo non prevede diversamente, la liquidazione deve comprendere anche il rimborso del soprapprezzo, a condizione che sia stato versato, che continui a sussistere nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale secondo le regole che consentono di utilizzare le riserve a tal fine (vedasi l' art. 2545- quinquies , terzo comma, c.c. ).

La restituzione del capitale al socio uscente deve essere fatta entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La vera novità è rappresentata dalla possibilità che l'atto costitutivo preveda che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno o a seguito dell'imputazione delle riserve divisibili a capitale (artt. 2545- quinquies e 2545- sexies ), la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

È una previsione facoltativa per gli statuti delle cooperative, ma raccomandabile, in quanto, il ricorso all'istituto del ristorno o la possibilità di imputare nelle cooperative a mutualità non prevalente le riserve divisibili, avranno come effetto un aumento considerevole della quota individuale di capitale sociale.

Per evitare che lo scioglimento del rapporto sociale di alcuni soci, in un arco di tempo ristretto, possa provocare difficoltà finanziarie alla cooperativa, la norma ha previsto la rateizzazione del pagamento del capitale.

7- Responsabilità del socio uscente        

Per ciò che riguarda il regime di responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi nei confronti della cooperativa, è sufficiente ricordare che l' art. 2536 stabilisce che il socio, che cessa di far parte della società, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. D'altro canto, l' art. 2537. c.c. conferma che il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

8- Diritti dei soci        

Una norma particolarmente importante ai fini della descrizione della figura del socio cooperatore è quella contenuta nell' art. 2545- bis , c.c. dedicato ai diritti dei soci.

È una delle norme che tuttavia considera la distinzione tra cooperative che fanno riferimento alle SPA e quelle che applicano la disciplina delle SRL.

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese ( art. 2422, primo comma, c.c. ).

Essi hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci. L'esame si deve svolgere attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

I diritti sopra richiamati non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Nelle cooperative che fanno riferimento alle SRL, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ( art. 2476, secondo comma, c.c. ).

Evidentemente, in tal caso i diritti dei soci sono decisamente più ampi rispetto a quelli dei soci di una cooperativa che applichi la disciplina delle SPA.

Tale rafforzamento della posizione del socio si registra anche con riferimento all'azione di responsabilità contro gli amministratori, la quale può essere promossa da ciascun socio. Quest'ultimo può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.

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