CAPITOLO V
IL CAPITALE SOCIALE E GLI STRUMENTI FINANZIARI

1 - Quote e Azioni ex art. 2525 c.c.
2 - Strumenti Finanziari Partecipativi
3 - Strumenti Finanziari non Cooperativi
4 - Patrimoni Destinati a uno Specifico Affare
5 - Trattamento Remunerativo Titoli
6 - Organo Competente ad Emettere i Titoli
7 - Trasferibilità Titoli e creazione Mercati Scambio
8 - Scioglimento Rapporto Sociale
9 - Criteri Attribuzione Voti a Soci Finanziatori
10- Titoli Emettibili dalle Cooperative SRL

1- Quote e azioni ex art. 2525 c.c.         

In coerenza con l' art. 2511, c.c. la norma contenuta nel primo comma, dell' art. 2524, c.c. stabilisce che il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Le disposizioni successive risultano coerenti con la norma di carattere generale. Infatti, si dispone in primo luogo che l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall' art. 2528, c.c. non importa modificazione dell'atto costitutivo. Quindi, l'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale, con il relativo conferimento di capitale, non impone modificazioni dell'atto costitutivo. Ad analoga conclusione si perviene nel caso di recesso del socio, al quale viene restituita la propria quota di capitale sociale.

Al contrario, è necessaria la modificazione dell'atto costitutivo, nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti, c.c. quando la cooperativa proceda ad aumenti di capitale.

L'ultimo comma prevede che le cooperative possano applicare le norme contenute nell' art. 2441, c.c. in materia di diritto di opzione dei titoli rappresentativi il capitale di nuova emissione. Tuttavia, tale diritto può essere escluso o limitato su delibera dell'assemblea, previa proposta motivata degli amministratori.

L' art. 2525, c.c. stabilisce i limiti minimi e massimi di partecipazione di ogni singolo socio al capitale sociale.

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro. Sono fondamentalmente gli stessi limiti previsti dall' art. 3, della legge 59/92. La norma si rivolge solo alle azioni o quote che siano emesse a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo diritto societario (e quindi dal 1º gennaio 2004).

Per ciò che riguarda il limite massimo di partecipazione individuale al capitale, si dispone che, ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Una novità assoluta è rappresentata dalla norma contenuta nel terzo comma, dell' art. 2525, c.c. la quale consente alla cooperativa di prevedere nel proprio statuto l'aumento del limite massimo di partecipazione individuale sino al due per cento del capitale sociale. Tale disposizione è comunque applicabile aalle sole cooperative che abbiano più di cinquecento soci.

Qualora le azioni possedute dal singolo socio superino il limite del due per cento le azioni eccedenti possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori. In ogni caso, in attesa del riscatto o dell'alienazione, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art. 2545- ter , c.c.
I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere superati in diversi casi:

•  nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;

•  nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a titolo di ristorno (artt. 2545- quinquies e 2545- sexies , c.c. );

•  in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone fisiche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2346 (emissione delle azioni) , 2347 (indivisibilità delle azioni) , 2348 (categorie di azioni) , 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro) , 2354 (titoli azionari) e 2355 (circolazione delle azioni) , c.c.

Nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

L' art. 2529, c.c. dedicato all'acquisto delle proprie quote o azioni, non è stato particolarmente modificato rispetto alla precedente formulazione civilistica. Si conferma, infatti, che l'atto costitutivo possa autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. A queste condizioni se ne aggiunge un'altra: l'acquisto o il rimborso delle azioni è possibile se l'indebitamento complessivo della cooperativa non superi di quattro volte il valore del patrimonio netto ( art. 2545- quinquies , c.c. ).

In materia di trasferibilità della quota o delle azioni, l' art. 2530, c.c. conferma il tradizionale orientamento secondo il quale la quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata e il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Quest'ultima norma è particolarmente importante, in quanto si conferma il principio secondo il quale è possibile divenire soci di una cooperativa solo quando si abbiano i requisiti previsti dallo statuto.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione non conceda l'autorizzazione, il relativo provvedimento deve essere motivato e il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al tribunale.

Si conferma la previgente norma che contempla il caso in cui l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni: in tal caso, il socio può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi, ma tale diritto non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

2- Gli strumenti finanziari partecipativi        

Ai sensi dell' art. 2526, c.c. le cooperative possono emettere strumenti finanziari soltanto se lo prevede l'atto costitutivo; in assenza di una previsione statutaria, la cooperativa non potrà acquisire risorse finanziarie con quelli che la legge definisce in generale "strumenti finanziari".

È una norma che vale per tutte le cooperative, indipendentemente dalla loro appartenenza alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente o a quella delle cooperative a mutualità non prevalente.

Lo stesso art. 2526, c.c. stabilisce che le cooperative possono emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le SPA. La genericità della nozione e l'altrettanto generico riferimento alla possibilità di attribuire diritti amministrativi o patrimoniali ai sottoscrittori degli strumenti finanziari rende opportuno, a titolo del tutto orientativo, fare riferimento alla distinzione tra titoli partecipativi (titoli che partecipano al rischio d'impresa, sia in termini di remunerazione del capitale, sia in termini di partecipazione alle perdite, sia ancora in termini di titolarità di una frazione del patrimonio) e titoli non partecipativi (per i quali si prevede un diritto al rimborso, alla remunerazione e, se previsti espressamente dalla legge o dallo statuto, diritti di controllo societario).

Nell'ambito di queste due categorie, i titoli possono avere contenuti diversi in ragione delle scelte che le imprese faranno in sede statutaria e di regolamento di emissione.

Le norme del codice civile che disciplinano le diverse tipologie di strumenti finanziari sono le seguenti:

a) emissione di azioni ( art. 2346, sesto comma, c.c. )

La società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. Lo statuto disciplina modalità e condizioni di emissione di tali strumenti, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Tali strumenti finanziari possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

b) categorie di azioni ( art. 2348, secondo comma, c.c. )

Lo statuto può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

c) azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro ( art. 2349, c.c. )

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari , diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

d) diritto agli utili e alla quota di liquidazione ( art. 2350, secondo comma, c.c. )

La norma considera le cosiddette azioni correlate, istituto diverso dal "patrimonio destinato ad uno specifico affare". La società può infatti emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In altre parole, tali azioni non attribuiscono al socio un diritto all'utile sui risultati economici dell'intera impresa, ma un diritto correlato ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore che è stato reso contabilmente separato rispetto al restante patrimonio della società.

Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria. Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni correlate se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società (e non del settore specifico).

e) diritto di voto ( art. 2351, c.c. )

Lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

3- Gli strumenti finanziari non cooperativi: le obbligazioni ( artt. 2410 e seguenti, c.c. )        

L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori, se la legge o lo statuto non dispongono diversamente.

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

La disciplina dedicata alle obbligazioni si applica inoltre a quegli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Non è soggetta allo stesso limite e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.

4-Patrimoni destinati ad uno specifico affare(artt.2447bis/novies, c.c.)        

La prima fattispecie da considerare è quella contenuta nella lettera a) dell' art. 2447- bis , secondo la quale la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, cioè può realizzare una particolare operazione economica connotata dalla costituzione, all'interno del patrimonio di una società, di una parte di questo, dotato di una separazione giuridica dall'intero patrimonio sociale e "dedicato" ad uno specifico affare (operazione per taluni aspetti assimilabile alla costituzione di una nuova società, col vantaggio dell'eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della società).

Tali patrimoni non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società.

La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

•  l'affare al quale è destinato il patrimonio (il quale può essere nuovo o rappresentare lo sviluppo di uno già in corso);

•  i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

•  il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;

•  gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;

•  la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;

•  la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;

•  le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Sul piano contabile, per ogni patrimonio si devono tenere separatamente i libri e le scritture contabili e una separata contabilità analitica dei beni e dei rapporti giuridici, nonché una separata contabilità analitica dei beni e dei rapporti giuridici. Si dovrà redigere un separato rendiconto, da allegare al bilancio formandone parte integrante. Fermo restando che i beni del patrimonio separato devono essere indicati anche nel bilancio della società.

Nella nota integrativa gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, i beni apportati da terzi, e soprattutto i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità. Ciò per distinguere in qualsiasi momento gli elementi patrimoniali ed evitare pericoli di confusione.

La seconda fattispecie è quella indicata dalla lett. b), dell' art. 2447- bis c.c. (e disciplinata dall' art. 2447- decies c.c. ), secondo la quale la società può convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Si ipotizza quindi un finanziamento e il conseguente ingresso di nuovi mezzi finanziari nella società, provenienti da terzi a servizio del rimborso del quale siano principalmente destinati i ricavi dell'affare stesso.

Il contratto dovrà prevedere gli elementi essenziali dell'operazione:

· una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;

· il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;

· i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;

· le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;

· i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;

· la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;

· le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;

· il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

Il finanziamento dedicato non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione, fatte salve le ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi.

5- Trattamento remunerativo dei titoli finanziari: limite ai dividendi e all'imputazione degli utili a riserve divisibili.        

Come già detto, tutte le cooperative possono emettere gli strumenti finanziari previsti per le SPA, indipendentemente dalla loro appartenenza alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente o a quella delle cooperative a mutualità non prevalente.

Tuttavia, la diversa disciplina dedicata alle cooperative a mutualità prevalente, rispetto a quella delle cooperative a mutualità non prevalente, relativamente ai vincoli di natura patrimoniale posti in capo ai soci cooperatori, condizionano oggettivamente nelle stesse cooperative a mutualità prevalente la determinazione del contenuto degli strumenti finanziari di partecipazione al capitale di rischio e, per alcuni versi, la scelta del tipo di strumento finanziario.

a) cooperative a mutualità non prevalente

Per facilità di esposizione, è opportuno avviare l'analisi considerando in primo luogo la disciplina delle cooperative a mutualità non prevalente.

Al riguardo, vanno esplorate le norme contenute negli artt. 2526 , 2545- quater e 2545- quinquies , c.c.

L' art. 2545- quater , c.c. stabilisce che una volta destinato il 30% degli utili a riserva legale e il 3% ai Fondi mutualistici, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 2545- quinquies , c.c. la destinazione degli utili residui.

L' art. 2526, c.c. prevede che sia l'atto costitutivo a stabilire i diritti amministrativi o patrimoniali da attribuire ai possessori di strumenti finanziari.

L' art. 2545- quinquies , c.c. prevede che sia lo stesso atto costitutivo ad indicare le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Lo stesso articolo prevede poi che possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto. Quest'ultimo vincolo non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

In sintesi, le cooperative a mutualità non prevalente potranno erogare dividendi ai soci cooperatori e ai soci finanziatori nei limiti previsti dallo statuto e dai regolamenti di emissione degli strumenti finanziari (limiti che potrebbero quindi essere identici, salva la scelta della cooperativa di prevedere particolari privilegi per i soci finanziatori), così come potranno costituire riserve divisibili per ambedue le categorie di soci.

Occorre ricordare che la cooperativa, anche quella a mutualità non prevalente, può destinare statutariamente a riserva legale una percentuale di utili superiore al 30%. L'eventuale importo superiore non rientra tuttavia nei benefici previsti dal primo comma, dell' art. 6, del D.L. 63/02 .

Il Legislatore non ha predeterminato, né evidentemente avrebbe potuto in astratto predeterminare, una regola volta a definire i criteri che assicurino una corretta proporzione tra i diritti patrimoniali -concernenti le riserve divisibili- dei soci cooperatori e quelli dei soci finanziatori, così come tra i diritti patrimoniali dei nuovi soci ammessi e quelli dei soci già presenti.

Tale criterio potrà, tuttavia, essere desunto sia dal ruolo in concreto sussidiario del capitale raccolto presso i soci finanziatori alle esigenze dell'impresa cooperativa, sia dal principio di natura economica secondo il quale la ripartizione degli utili deve sempre essere proporzionale all'apporto dei singoli possessori di capitale.

Non vi è dubbio che lo statuto svolgerà un ruolo determinante ai fini della definizione di una disciplina che soddisfi tale esigenza.

b) cooperative a mutualità prevalente

Le norme da considerare sono quelle contenute negli artt. 2514 e 2526, c.c. in base alle quali è possibile affermare che:

•  è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

•  le cooperative a mutualità prevalente possono emettere strumenti finanziari in favore dei soci cooperatori, ma la loro remunerazione è comunque soggetta ad un limite leggermente superiore a quello previsto per il capitale "cooperativo";

•  nelle cooperative a mutualità prevalente è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori;

•  le cooperative a mutualità prevalente possono emettere strumenti finanziari in favore di soggetti terzi.

L'autonomia statutaria potrà definire privilegi di natura amministrativa o patrimoniale nel modo che riterrà più opportuno (sia in termini di remunerazione, sia anche in termini di costituzione di riserve divisibili). Un limite posto dalla legge è rappresentato dall'impossibilità che i privilegi patrimoniali riconosciuti ai finanziatori si estendano alle riserve indivisibili ( art. 2526, secondo comma, c.c. ).

In ragione della complessità degli argomenti, le implicazioni degli articoli in esame saranno oggetto di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti.

c) ulteriori norme relative alle cooperative a mutualità non prevalente

Come già detto, l' articolo 2545- quinquies , c.c. stabilisce regimi e vincoli diversi per i soci cooperatori e per i possessori di strumenti finanziari. Infatti, l'articolo in esame prevede che non possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il complessivo indebitamento della società sia superiore di quattro volte il patrimonio netto. In tal caso, l'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso l'emissione degli strumenti finanziari di cui all' art. 2526, c.c. ovvero mediante l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall' art. 2525, c.c. nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

I vincoli suddetti non si applicano nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

6- Organo competente ad emettere i titoli.        

Secondo quanto dettato dalle disposizioni di legge, spetta all'assemblea straordinaria il compito di decidere l'emissione dei titoli di partecipazione al capitale di rischio, dei cosiddetti titoli "ibridi" convertibili in capitale e le azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro.

Lo statuto può senz'altro riservare al consiglio di amministrazione la competenza ad emettere le altre tipologie di titoli, il cui contenuto naturalmente deve essere definito dall'atto costitutivo.

7- Trasferibilità dei titoli e possibilità di creazione di mercati di scambio.        

Sul tema della trasferibilità occorre fare riferimento all' art. 2526, c.c. il quale prevede che l'atto costitutivo stabilisca le eventuali condizioni cui è sottoposto il trasferimento degli strumenti finanziari. È una norma da considerare anche ai fini della legittimazione della scelta statutaria di condizionare (o escludere) la trasferibilità dei titoli tra soci cooperatori e soci finanziatori nelle cooperative a mutualità prevalente.

Lo stesso art. 2526, c.c. prevede che il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti, c.c.

Come già detto, quest'ultimo articolo allarga oggettivamente le causali di recesso in quanto prevede che "hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

•  la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

•  la trasformazione della società;

•  il trasferimento della sede sociale all'estero;

•  la revoca dello stato di liquidazione;

•  l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

•  la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

•  le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

•  la proroga del termine;

•  l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo" .

8- Scioglimento del rapporto sociale        

La nuova disciplina, soprattutto al fine di evitare una depatrimonializzazione della cooperativa, tende a preferire il criterio che attribuisce le riserve divisibili ai soci cooperatori attraverso l'emissione di strumenti finanziari.

In particolare, tale criterio risulta essere quello principale in caso di scioglimento del rapporto sociale.

9- Criteri di attribuzione dei voti ai soci finanziatori        

Secondo la nuova disciplina, il soggetto investitore deve essere istituzionalmente una minoranza, sia in assemblea sia nel consiglio di amministrazione. I soci finanziatori possono esprimere al massimo un terzo dei voti dell'assemblea ed essere rappresentati negli organi amministrativi in misura non superiore ad un terzo.

La logica della partecipazione di un soggetto che partecipa alla società cooperativa per una finalità lucrativa è quella di affidare a questo soggetto poteri anche intensi di controllo, ponendolo comunque in una posizione istituzionale di minoranza e quindi tale da non poter condizionare la vita e le scelte fondamentali della società cooperativa.

Secondo l' art. 2526, secondo comma, c.c. il peso della partecipazione in assemblea dei soci finanziatori dipende comunque dalla presenza dei soci cooperatori. In altre parole, il rapporto di un terzo deve essere sempre rispettato in sede assembleare, con la conseguenza che se l'assenza di parte dei soci cooperatori determina il mancato rispetto del suddetto rapporto, il numero dei voti esercitabili dai soci finanziatori deve proporzionalmente ridursi.

E' quindi importante che il presidente accerti preventivamente il numero di voti esprimibili dai soci cooperatori, al fine di determinare il numero di voti che possono essere validamente espressi dai soci finanziatori.

Quest'ultimi potranno concorrere ad ogni singola deliberazione attraverso votazioni separate.

10- Titoli emettibili dalle cooperative SRL        

Le cooperative che adotteranno il regime della SRL potranno emettere strumenti finanziari che non conferiscono diritti amministrativi e potranno farlo solo in favore di determinati investitori istituzionali. più precisamente si tratta dei fondi mutualistici ex art. 11 legge 59/92 ; fondi pensione costituiti dalle società cooperative; società finanziarie costituite ai sensi della L. 49/85 ( art. 111 octies disp. att. )

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