CAPITOLO VI
L'ASSEMBLEA
La sezione IV del titolo VI, del codice civile è dedicata agli organi sociali delle cooperative e le norme ivi contenute esprimono principi storici della cooperazione, ancorché aggiornati in relazione ad esigenze strutturali ed imprenditoriali emerse negli ultimi anni.
Per ciò che riguarda l'organo assembleare, la disciplina contenuta nell' art. 2538, c.c. conferma in primo luogo il principio del voto per testa, in forza del quale ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore delle quote o il numero delle azioni possedute.
Si conferma anche che l'atto costitutivo preveda in favore delle persone giuridiche l'attribuzione di più voti, ma non oltre i cinque, in relazione al capitale o al numero dei loro membri ( art. 2538, secondo e terzo comma, c.c. ).
Tuttavia, nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ( art. 2538, quarto comma, c.c. ).
Con riguardo alla disciplina relativa all'attribuzione di voti ai soci cooperatori che sottoscrivano strumenti finanziari, l' art. 2538, secondo comma, c.c. si limita infatti a rinviare all'atto costitutivo il compito di determinare i limiti al diritto di voto, il che può significare che la cooperativa può scegliere di escludere che il socio possa esercitare un diritto di voto nella sua veste di finanziatore, ovvero di attribuirgli voti fino a un terzo di quelli esprimibili in assemblea (come previsto dall' art. 2526, secondo comma, c.c. ).
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee ( quorum costitutivi) e per la validità delle deliberazioni ( quorum deliberativi) sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
La cooperativa può decidere che il voto possa essere espresso per corrispondenza , ovvero attraverso altri mezzi di telecomunicazione. A tal fine, è necessario che l'atto costitutivo preveda espressamente tale modalità di voto.
La possibilità che un socio cooperatore rappresenti altri soci in assemblea è disciplinata dall' art. 2539, c.c. il quale si limita però a regolamentare l'ipotesi della cooperativa che applichi la normativa delle SPA. In questo caso, ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. L'espressione "sino ad un massimo" può legittimare la scelta delle cooperative di non prevedere o di ridurre, in sede statutaria, la possibilità della delega di voto.
Per le cooperative che applicano la disciplina delle SRL, il silenzio normativo porta ad escludere che i soci cooperatori possano farsi rappresentare in assemblea.
Una norma applicabile a tutte le cooperative è quella contenuta nel secondo comma dell' art. 2539, c.c. , la quale dispone che il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
Elemento qualificante è la circostanza che i soggetti collaborino all'impresa del socio, il che riporta il riferimento all'imprenditore individuale nell'ambito della nozione di "impresa familiare".
Novità particolarmente interessanti investono la disciplina delle assemblee separate, istituto già previsto nel precedente codice civile, ma la cui applicazione era rimessa all'autonomia statutaria.
L' art. 2540, c.c. conferma il ruolo importante degli statuti, i quali potranno prevedere lo svolgimento di assemblee separate rispetto a specifiche materie o in presenza di particolari categorie di soci. In altre parole, si conferma la facoltà delle cooperative di contemplare nel loro statuto le assemblee separate.
La norma, tuttavia, introduce un obbligo delle cooperative ad istituire le assemblee separate qualora esse superino i seguenti parametri:
la cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più province;
la cooperativa abbia più di cinquecento soci e si realizzino più gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e - novità assoluta sul piano normativo - deve assicurare in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
Le deliberazioni possono essere impugnate ai sensi dell' art. 2377, c.c. (in materia di annullabilità delle deliberazioni) anche dai soci dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
Al contrario, le deliberazioni delle singole assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Un'ultima annotazione in materia di assemblee separate riguarda la disposizione che esclude l'applicazione delle relative norme alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.
Nell'ambito delle norme dedicate alle assemblee, l' art. 2541, c.c. prevede l'obbligo di istituire assemblee speciali per i possessori di strumenti finanziari privi del diritto di voto, alla stregua della disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all' art. 6, della legge 59/92.
L'articolo in esame specifica le materie sulle quali l'assemblea speciale è legittimata a deliberare:
approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell' articolo 2526 ;
nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria ed azione di responsabilità nei loro confronti;
costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e relativo rendiconto;
controversie con la società cooperativa e relative transazioni e rinunce;
altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
L' art. 2541, c.c. descrive anche le competenze del rappresentante comune , il quale deve provvedere in primo luogo all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.
Ha infine il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
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