CAPITOLO VIII
I CONTROLLI

1 - Sindaci
2 - Controllo Contabile
3 - Criteri di Composizione Collegio Sindacale
4 - Modelli di Amministrazione e Controllo

1- I sindaci        

L' art. 2543, c.c. stabilisce che le cooperative hanno l'obbligo di nominare il collegio sindacale nei casi previsti dal secondo e terzo comma, dell' art. 2477, c.c. nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Alla luce del rinvio alla disposizione contenuta nell' art. 2477, c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando le cooperative abbiano un capitale sociale superiore al valore minimo stabilito per le società per azioni (centoventimila euro) ovvero quando superino due dei seguenti tre parametri:

•  totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;

•  ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;

•  dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Questi ultimi parametri (previsti dall' art. 2435-bis, c.c. per autorizzare le società a redigere il bilancio in forma abbreviata) devono essere superati per due esercizi consecutivi. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Qualora la cooperativa sia obbligata o decida autonomamente di nominare il collegio sindacale (in quanto la cooperativa può comunque decidere di costituirlo prevedendo la relativa disciplina in sede statutaria), le norme da applicare sono quelle della SPA.

Prima di entrare nel merito della normativa del collegio sindacale e dei controlli interni previsti per le SPA, occorre sottolineare che a tale disciplina debbono sottostare tutte le cooperative che superino i limiti suddetti, indipendentemente dalla circostanza che esse facciano riferimento generale alle norme delle SRL o delle SPA.

L' art. 2403, c.c. indica i doveri del collegio sindacale delle SPA: vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, ai sensi dell' art. 2403- bis , c.c. i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall' art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Ai sensi dell' art. 2407, c.c. i sindaci debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Sono soggetti all'azione di responsabilità secondo le disposizioni previste per gli amministratori, in quanto compatibili.

La funzione del collegio cambia, quindi, radicalmente, essendo più orientata a valutare l'operato del consiglio di amministrazione che non a verificare il corretto controllo contabile. Il collegio sindacale deve essere composto da persone idonee ad apprezzare il significato ed il valore degli atti di gestione e contemporaneamente anche di capire il contenuto delle scritture contabili, nelle quali sono rappresentati i valori delle operazioni di gestione, dovendo peraltro fornire al lettore notizia del come si sono conclusi gli affari decisi dagli amministratori.

Tale scelta non può non incidere sulla composizione del collegio stesso: l' art. 2397, c.c. oltre a prevedere che i membri effettivi (anche non soci) debbano essere tre o cinque e quelli supplenti almeno due, stabilisce che almeno un membro effettivo e uno supplente debbano essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

2- Il controllo contabile        

Il vero e proprio controllo contabile è invece affidato, secondo l' art. 2409- bis , c.c. , ad un revisore o ad una società di revisione iscritti al Registro del Ministero della Giustizia, nominato dall'assemblea dopo aver sentito il collegio sindacale. In caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico), tale controllo è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale - limitatamente a tali incarichi - è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati e alla vigilanza della CONSOB.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può comunque prevedere che il collegio sindacale eserciti anche il controllo contabile nelle società. In quest'ultimo caso il collegio deve essere composto integralmente da revisori contabili iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia.

L' art. 2409- ter , c.c. fornisce la nozione delle funzioni del controllo contabile. Si tratta della verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

Il revisore o la società di revisione debbono inoltre verificare se il bilancio di esercizio e, ove presente, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano.

Essi esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Secondo l' art. 2409- quater , c.c. l' incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (disciplina analoga a quella del collegio sindacale, ai sensi dell' art. 2400, c.c. ).

3- I criteri di composizione del collegio sindacale nelle cooperative        

In materia di collegio sindacale delle cooperative, vanno ricordate le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo, dell' art. 2543, c.c. le quali prevedono che l'atto costitutivo possa attribuire il diritto di voto, nell'elezione dell'organo di controllo, proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. È una norma parzialmente diversa da quella prevista per gli amministratori, in quanto per il collegio sindacale si fa riferimento espresso all'entità della partecipazione al capitale sociale e a quella dello scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, a condizione che lo statuto lo consenta, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

4- Altri modelli di amministrazione e di controllo        

Gli elementi di novità, in materia di amministrazione e controllo non si riducono a quanto già illustrato.

Il Legislatore, traendo ispirazione da esperienze normative diverse, riconducibili agli Ordinamenti della Germania e dell'Inghilterra, ha introdotto nel sistema italiano i cosiddetti modelli di amministrazione e controllo "dualistico" o "monistico", applicabili - secondo l' art. 2544, secondo e terzo comma - dalle società cooperative.

Tali modelli sono rispettivamente disciplinati dagli artt. 2409- octies e seguenti e dagli articoli 2409- sexiesdecies , c.c.

Anche su tale materia la legge affida la scelta del modello allo statuto: l' art. 2380, c.c. dispone infatti che "se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società" sono disciplinati secondo regole analoghe a quelle attuali (con un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale).

Ciò non significa l'assoluta libertà di definire statutariamente il modello di amministrazione e controllo, bensì la facoltà di fare riferimento agli altri due modelli disciplinati dal codice civile. Si riportano di seguito gli aspetti più importanti.

Il primo modello -quello dualista- si articola su un consiglio di gestione e su un consiglio di sorveglianza ( art. 2409- octies ).

Al consiglio di gestione, costituito da almeno due membri, anche non soci, è affidata l'amministrazione della società e compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti secondo le regole previste per il consiglio di amministrazione tradizionale.

La nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza. Essi non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

In generale, si può affermare che al consiglio di gestione si applicano le norme previste per il consiglio di amministrazione, con l'unica avvertenza, prevista dall' art. 2409- undecies , c.c. che esse siano compatibili con le figure e le funzioni del consiglio di gestione.

Per ciò che riguarda il consiglio di sorveglianza, la nomina dei componenti spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I membri effettivi, anche non soci, devono essere almeno tre. Almeno un membro effettivo deve essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva assemblea e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. L'assemblea può revocarli in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell' art. 2393, c.c. (voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale), anche se nominati nell'atto costitutivo.

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea e i suoi poteri sono determinati dallo statuto.

I compiti principali del comitato di sorveglianza sono quelli di nominare e revocare i membri del consiglio di gestione, avviare l'azione di responsabilità nei loro confronti, di approvare il bilancio di esercizio, esercitare i doveri del collegio sindacale (osservanza della legge e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione), riferire per iscritto all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, omissioni e fatti censurabili.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile iscritto nel Registro e, in caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da una società di revisione.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Il secondo modello -quello monista- è diversamente articolato, in quanto l'amministrazione e il controllo sono affidati rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e ad un comitato costituito al suo interno ( art. 2409- sexiesdecies e seguenti, c.c. ).

La gestione dell'impresa spetta al consiglio di amministrazione, un terzo del quale deve essere composto da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza (gli stessi previsti per il collegio sindacale) e, se lo statuto lo prevede, di quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Al consiglio di amministrazione spetta il compito di determinare il numero e la nomina dei membri del comitato per il controllo sulla gestione, semprechè lo statuto non disponga diversamente. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Quest'ultimo comitato deve essere composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza già previsti per il consiglio di amministrazione, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il comitato è tenuto a svolgere le funzioni primarie del collegio sindacale (osservanza della legge e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione).

Il comitato per il controllo sulla gestione:

•  elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;

•  vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

•  svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Ritornando alle norme contenute nell' art. 2544, c.c. qualora la cooperativa adotti il modello dualista, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti dell'organo di sorveglianza e più di un terzo degli amministratori. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In caso di adesione della cooperativa al modello monista, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

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