CAPITOLO XI
LE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO
1 - Le modificazioni dell'atto costitutivo
2 - Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
3 - Modificazioni dell'atto costitutivo
4 - La trasformazione
5 - Lo scioglimento
6 - Insolvenza
7 - I controlli
8 - Il controllo giudiziario
1- Le modificazioni dell'atto costitutivo.
La sezione V è dedicata alle modificazioni statutarie; le ipotesi prese espressamente in considerazione sono le seguenti:
art. 2545- octies , c.c. che prevede il caso della perdita, da parte della cooperativa, della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;
art. 2545- novies , c.c. disciplina le modificazioni dell'atto costitutivo;
art. 2545- decies e art. 2545- undecies che prevedono, rispettivamente, la trasformazione e la devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione;
art. 2545- duodecies , c.c. che prevede le ipotesi di scioglimento;
art. 2545- terdecies , che disciplina l'insolvenza.
2- Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
La riforma inserisce nell'ambito delle modificazioni dell'atto costitutivo anche la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente (che però, quando dipenda dal mancato rispetto della prevalenza, a rigore non potrebbe considerarsi modifica statutaria).
L' art. 2545- octies , disposizioni attuative c.c. stabilisce che la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando alternativamente:
per due esercizi consecutivi non rispetti la condizione di prevalenza di cui all' art. 2513, disposizioni attuative c.c. ;
modifichi le previsioni statutarie di cui all' art. 2514, disposizioni attuative c.c. che, come è noto, prevede i requisiti statutari di non lucratività delle cooperative a mutualità prevalente.
Al riguardo, si fa presente che l' art. 2514, secondo comma, disposizioni attuative c.c. stabilisce che le cooperative, a regime ordinario, deliberano la introduzione o la soppressione delle clausole previste per ottenere il requisito di prevalenza con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Nonostante la norma non stabilisca in modo esplicito le conseguenze che derivino dal mancato rispetto delle clausole dell' art. 2514, disposizioni attuative c.c. , è possibile affermare l'applicabilità dell'art. 14, del DPR 601/73 , dell' art. 16 del D. Lgs. 220/02 e, di conseguenza, dell'art. 17, della legge 388/00 , che prevede che "..., la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui all' art. 26, del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data di soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici di cui all' art. 11, quinto comma, della legge 59/92 . Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato art. 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali" .
Si fa però presente che per l'art. 111- decies , disposizioni attuative c.c. "...non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall' art. 17 della legge 388/2000 , la modificazione delle clausole mutualistiche previste dall' art. 26, del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 , ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli artt. 2512 e 2513 disposizioni attuative c.c. " .
Per valutare la portata effettiva della deroga legata alle modificazioni delle clausole "Basevi", si rinvia ad ulteriori approfondimenti, poiché l'insieme delle norme richiamate dà luogo a due possibili interpretazioni nel caso in cui la cooperativa modifichi dette clausole, pur essendo in possesso dei parametri di prevalenza previsti dall' art. 2513 disposizioni attuative c.c. :
la prima prevede l'applicabilità dell' art. 17 della legge 388/2000 , con la conseguente devoluzione del patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati ai Fondi mutualistici;
la seconda, invece, non prevede l'obbligo di devoluzione, ma soltanto l'obbligo di redigere il bilancio, ai sensi dell' art. 2545- octies , secondo comma, disposizioni attuative c.c.
La legge si preoccupa di fissare un confine tra i due diversi successivi regimi ai quali la cooperativa è sottoposta.
In particolare, stabilisce l' art. 2545- octies , secondo comma , che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.
Nel periodo transitorio della entrata in vigore della riforma, le cooperativa esistenti, che normalmente già prevedono alcune delle clausole dell' art. 2514, disposizioni attuative c.c. , dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2004 .
L'onere di adeguamento determina l'introduzione di tutte le clausole previste dall' art. 2514 disposizioni attuative c.c. , la destinazione a riserva legale degli utili nella misura del 30%. (Si evidenzia che essendo le disposizioni previste dall' art. 26 del DLCPS 1577/47 più restrittive di quelle contenute nell' art. 2514 , la cooperativa può anche mantenere le norme già esistenti).
E' opportuno ricordare che la prevalenza non deve necessariamente passare attraverso una clausola statutaria che la imponga, perché la legge sembra accontentarsi di una prevalenza effettiva, anche se non statutariamente imposta, affidata ad una verifica ex post da parte degli organi sociali.
L' art. 223, duodecies , settimo comma, disp. att. e trans. stabilisce a questo proposito che "Conservano le agevolazioni fiscali le cooperative e loro consorzi che con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'art. 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004".
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al capitolo dedicato agli aspetti fiscali.
3- Modificazioni dell'atto costitutivo
L' art. 2545-novies, c.c. prevede che, per le modificazioni dell'atto costitutivo (le quali, come è noto, devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria), si applicano le disposizioni sul deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni previste per le SPA ( art. 2436, c.c. ).
La riforma ( art. 2534, terzo comma, c.c. ) prevede espressamente anche la possibilità di aumento del capitale a pagamento mediante modifica dell'atto costitutivo. In questo caso, è stabilito il rinvio alle modalità previste per le SPA, di cui all' art. 2438, c.c.
Analogo rinvio alla disciplina della SPA si ha anche per la fusione e scissione di società cooperative ( art. 2545-novies, secondo comma ).
4- La trasformazione.
a) disciplina a regime.
La trasformazione delle cooperative in altro tipo societario (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) o in consorzio è consentita, a regime - e cioè dopo il 1º gennaio 2004 e comunque dopo le modifiche statutarie - alle sole cooperative a mutualità non prevalente ( art. 2545- decies c.c. ). La norma contenuta nell' art. 14, della legge 17 febbraio 1971, n. 127 , è quindi abrogata limitatamente alle cooperative a mutualità non prevalente.
La delibera deve essere assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa. Se i soci sono meno di cinquanta è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci. Se i soci sono più di diecimila, l' art. 2545-decies, secondo comma, c.c. prevede un quorum costitutivo di almeno il venti per cento dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
A seguito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando i loro eventuali privilegi.
Nel rispetto dell' art. 17, della legge 388/2000 , la delibera di trasformazione deve disporre la devoluzione del valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, esistente alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici di cui all' art. 11, quinto comma, della legge 59/1992 (art. 2545- undecies c.c.).
Le cooperative che prima dell'entrata in vigore del nuovo codice civile non hanno recepito negli statuti le clausole di cui all' art. 26, del D.Lgs., C.P.S. 1577/47 (cosiddette "civilistiche"), hanno l'obbligo di devoluzione, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate a decorrere dal 1º gennaio 2004 (art. 223-quinquiesdecies, secondo comma, disp. att. c.c.) a meno che non rinuncino ai benefici fiscali, nonché di quelle accantonate precedentemente ai sensi dell' art. 6, primo comma, del D.L. 63/02 .
Quest'ultima disposizione, è il caso di rilevare, conferma l'applicabilità ad esse dell' art. 6, del D.L. 63/02 , nonché la vigenza di tale disposizione anche dopo il 1º gennaio 2004.
Al fine della devoluzione, gli amministratori devono allegare alla proposta di delibera una relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa.
La relazione deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, compreso quindi anche il valore di avviamento ( art. 2545- undecies c.c. ).
Infine, derogando al principio di devoluzione integrale, l' art. 2545- undecies c.c. prevede la possibilità, da parte dei soci della cooperativa, di attingere alle riserve indivisibili per consentire alla trasformando società di possedere il capitale minimo previsto dalla legge .
b) disciplina transitoria.
Sia le cooperative che hanno recepito nei propri statuti le clausole di cui all' art. 26, del D.Lgs., C.P.S. 1577/47 (cosiddette cooperative "Basevi"), sia quelle "civilistiche" - secondo le definizioni attuali - possono trasformarsi in società lucrative alla data del 1º gennaio 2004. La trasformazione comporta la devoluzione ai fondi mutualistici delle sole riserve indivisibili e non tassate.
Più in particolare:
per le cooperative "Basevi", l'obbligo di devoluzione ha ad oggetto tutto il patrimonio in essere alla data della trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società ( art. 223- quaterdecies , disp. att. c.c. ). La riforma consente, infatti, che si sottragga al patrimonio indisponibile, oggetto di devoluzione ai Fondi mutualistici, il capitale minimo necessario per la costituzione di una SPA o una SRL;
le cooperative "civilistiche", che, si presume, non hanno costituito riserve indivisibili e che, pertanto, non hanno fruito di benefici fiscali, non sono obbligate alla devoluzione del patrimonio ( art. 223- quinquiesdecies , primo comma, disp. att. c.c. ).
c) divieto di trasformazione.
Il divieto di trasformazione delle cooperative in altri tipi societari, previsto dalla legge 127/71, rimane operante per le banche popolari, le banche di credito cooperativo e i consorzi agrari per i quali, come si è visto, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ( art. 223- terdecies , secondo comma, disp. att. c.c. ).
5- Lo scioglimento
L' art. 2545- duodecies , c.c. prevede, come cause di scioglimento, le ipotesi di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, e 7 dell' art. 2484 c.c.
Tali ipotesi sono:
decorso del termine;
conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
impossibilità di funzionamento o inattività continuata dell'assemblea;
nelle ipotesi previste dall' art. 2437- quater e 2473 c.c. ;
per deliberazione dell'assemblea;
per le altre cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto.
A queste cause si aggiunge anche la perdita del capitale sociale.
Allo scioglimento consegue la liquidazione che avviene secondo le regole ordinarie.
Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scioglimento, o procedimenti speciali di liquidazione (cooperative edilizie, cooperative prive di patrimonio ecc.).
Inoltre, l' art. 223- septiesdecies disp. att. c.c. stabilisce che "...entro il 31 dicembre 2004, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina dei liquidatori con provvedimento di nomina dell'autorità di vigilanza... Il conservatore del registro provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo" .
6- Insolvenza
L' art. 2545- terdecies stabilisce che, in caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale compete il controllo sulla società ne dispone la liquidazione cotta amministrativa.
La disposizione va coordinata con quella dell' art. 2545- septiesdecies che prevede lo scioglimento per atto dell'autorità di vigilanza delle cooperative e enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico, che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio o non hanno compiuto atti di gestione.
Sono tuttavia soggette anche al fallimento le cooperative che svolgono attività commerciale (cioè attività non agricole).
Per queste ultime, la legge, prevedendo il possibile concorso tra le due procedure, stabilisce che la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta e la liquidazione coatta preclude il fallimento (criterio della prevenzione).
La riforma ha abolito il regime della responsabilità multipla sussidiaria dei soci, previsto dal sistema precedente, con conseguente abrogazione, a far data dalla entrata in vigore della riforma, delle norme del codice civile e della legge fallimentare che tale sistema presupponevano.
7- I controlli
La riforma del codice prevede un sistema di vigilanza che si applica a tutte le cooperative, quindi anche a quelle a mutualità non prevalente, in quanto anche queste ultime appartengono alla categoria unitaria delle imprese con scopo mutualistico e debbono avere una "funzione sociale".
In questo senso, va letto l' art. 2545- quaterdecies , c.c. : le cooperative, tutte, sono sottoposte alle autorizzazioni alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali. Parallelamente alla riforma del codice, è entrata in vigore la normativa speciale concernente il riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, contenuta nel D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.
Malgrado tale riforma, pero, alcune tipologie di cooperative (soprattutto le cooperative di credito e di assicurazione) restano soggette ad un regime speciale di controlli.
In particolare, per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, il D.Lgs. 220/02, ha aggiunto ai controlli affidati alla Banca d'Italia, anche i controlli governativi "comuni", sia pure limitatamente ai profili mutualistici.
La vigilanza governativa si attua mediante revisioni cooperative e ispezioni straordinarie.
A seguito dei risultati che sono emersi in sede di vigilanza, il Ministero delle attività produttive può adottare, sentita la Commissione centrale per le cooperative, i seguenti provvedimenti sanzionatori:
la cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi (nelle more dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la cancellazione è relativa al Registro prefettizio e allo Schedario generale);
la gestione commissariale ( art. 2545- sexiesdecies , c.c. ), che si può avere quando viene riscontrato un irregolare funzionamento della cooperativa. In questo caso, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione ad un commissario, stabilendone i poteri e la durata;
lo scioglimento per atto dell'autorità ( art. 2545- septiesdecies , c.c. ), che può essere decretato quando la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico o non è più in condizione di perseguirlo o non ha depositato i bilanci o compiuto atti di gestione per due anni consecutivi;
la sostituzione dei liquidatori ( art. 2545- octiesdecies , c.c. ), che può essere disposta in caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;
la liquidazione coatta amministrativa ( art. 2545- terdecies , c.c. ) che può essere disposta dall'autorità governativa in caso di insolvenza.
8- Il controllo giudiziario.
Una importante novità riguarda la introduzione del cosiddetto controllo giudiziario previsto per le società di capitali dall' art. 2409 c.c.
Prima della riforma, si era affermata l'opinione che le cooperative non fossero soggette al procedimento previsto dall' art. 2409 c.c. in quanto assoggettate già ad un sistema di controlli affidata alla pubblica amministrazione.
La riforma ha invece previsto il controllo giudiziario per tutte le cooperative, anche per quelle a mutualità prevalente.
Un controllo analogo a quello giudiziario è tradizionalmente affidato alla pubblica amministrazione.
Si veda, in particolare, l'attuale art. 2545- sexiesdecies , c.c. che prevede la cosiddetta gestione commissariale per l'ipotesi di "irregolare funzionamento delle società cooperative". L' art. 2545- quinquiesdecies , c.c. prevede la disciplina particolare del controllo giudiziario sulle cooperative.
La legittimazione al ricorso spetta ai soci che rappresentino un decimo del capitale sociale, ovvero un decimo del numero complessivo dei soci; nelle società che hanno più di tremila soci la legittimazione spetta ai soci che rappresentino un ventesimo dei soci.
Data la esistenza di controlli amministrativi concorrenti, la legge prevede norme di coordinamento , dalle quali traspare che ai controlli amministrativi viene conservato un ruolo preminente.
La regolarizzazione della attività delle cooperative è molto importante, perchè spesso esse, anche se non correttamente gestite, dispongono delle risorse - magari provenienti dall'esterno - per raggiungere le loro finalità; ragione per cui la gestione commissariale della pubblica amministrazione, o in misura minore, il controllo giudiziario del tribunale, possono contribuire a rimettere in carreggiata una impresa ancora in grado di realizzare la sua funzione sociale.
