Abitazione: approvata la legge 36/08

Modifica ed integrazione della legge regionale 13-7-2007 n. 14 (Servizi abitativi a canone convenzionato) e di altre di leggi regionali in materia di edilizia residenziale

Regione Lombardia, con la legge regionale n. 36 del 30-12-2008, ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni alle normative in materia di edilizia residenziale contenute nelle seguenti leggi regionali precedentemente emanate:

legge regionale 13/96 “Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)”

legge regionale 1/00 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31-3-1998 n. 112”

legge regionale 27/07 “Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”

legge regionale 14/07 “Innovazione del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato”

A tal fine richiamiamo soprattutto l'attenzione delle ns. cooperative sul alcune modifiche della Legge regionale n. 14 del 2007 riguardante i servizi abitativi a canone convenzionato; dette modifiche sono contenute nell'articolo 4 della Legge reg.le n. 36 del 30-12-2008. In particolare i punti degni di nota sono i seguenti:

- ai fini dell'accesso ai benefici della suddetta legge 14/2007 il limite massimo di situazione economica ISEE-ERP per tutte le categorie di beneficiari è stato elevato ad Euro 40.000 (in precedenza era di 30.000 euro).

- la durata trentennale della convenzione (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 14/2007) resta confermata “ad eccezione dei casi in cui è prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita”; per tali casi la Giunta regionale dovrà definire i limiti a cui dovranno attenersi i piani finanziari.

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