Si segnala la pubblicazione sulla G.U. n. 151 del 28 ottobre 2009 del decreto in oggetto.
Emanato in attuazione dell'art. 8 del Dlgs. n. 102/04 in materia di interventi finanziari per le imprese agricole, il decreto quantifica le percentuali di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per loro stesse e per i propri lavoratori dipendenti.
Si tratta di una delle misure previste dalla normativa citata, finalizzata a favorire la ripresa economica e produttiva in presenza di danni subiti per calamità naturali, eventi eccezionali, nonché le avverse condizioni atmosferiche.
Tra i soggetti beneficiari sono ricomprese le cooperative agricole che svolgono attività di produzione agricola.
Il sostegno finanziario in forma di esonero, può essere richiesto dalle imprese che a partire dal 20 maggio 2008 abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile , con riferimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.
Le percentuali determinate dal decreto ammontano:
al 17% per le imprese che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile;
al 50% per le imprese che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
La percentuale dell'esonero è aumentata del 10% per il secondo anno e per gli anni successivi, nel caso in cui la situazione di difficoltà si protragga per due o più anni consecutivi.
Le calamità naturali e gli eventi occasionali accaduti, che legittimano le imprese a presentare domanda per ottenere l'esonero in questione, sono quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.