“Determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende colpite da calamità naturali o eventi occasionali.”

Si segnala la pubblicazione sulla G.U. n. 151 del 28 ottobre 2009 del decreto in oggetto.

Emanato in attuazione dell'art. 8 del Dlgs. n. 102/04 in materia di interventi finanziari per le imprese agricole, il decreto quantifica le percentuali di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per loro stesse e per i propri lavoratori dipendenti.

Si tratta di una delle misure previste dalla normativa citata, finalizzata a favorire la ripresa economica e produttiva in presenza di danni subiti per calamità naturali, eventi eccezionali, nonché le avverse condizioni atmosferiche.

Tra i soggetti beneficiari sono ricomprese le cooperative agricole che svolgono attività di produzione agricola.

Il sostegno finanziario in forma di esonero, può essere richiesto dalle imprese che a partire dal 20 maggio 2008 abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile , con riferimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Le percentuali determinate dal decreto ammontano:

•  al 17% per le imprese che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile;

•  al 50% per le imprese che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.

La percentuale dell'esonero è aumentata del 10% per il secondo anno e per gli anni successivi, nel caso in cui la situazione di difficoltà si protragga per due o più anni consecutivi.

Le calamità naturali e gli eventi occasionali accaduti, che legittimano le imprese a presentare domanda per ottenere l'esonero in questione, sono quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

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