Albo nazionale delle cooperative di abitazione

Entro il 30 giugno l'obbligo di comunicazione annuale per le cooperative iscritte

Entro il 30 giugno di ogni anno tutte le cooperative e i consorzi iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione devono inviare al Ministero dello Sviluppo Economico una apposita comunicazione per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

L'obbligo della comunicazione all'Albo nazionale delle cooperative di abitazione rimane tuttora valido anche se, a seguito dell'entrata in vigore nel 2004 della riforma del diritto societario, le cooperative di abitazione, al pari di tutte le altre cooperative, indipendentemente dal settore di appartenenza, devono essere iscritte anche all'Albo delle società cooperative istituito con decreto del 23 giugno 2004 del Ministero dell'Attività produttive.

Si tratta di un adempimento molto importante per cooperative del settore perché, pur non essendo più prevista la cancellazione dall'Albo in caso di inadempimento, è certamente opportuno evitare di ricadere in una situazione di “iscrizione sospesa” con la conseguenza di non poter comunque partecipare a bandi riguardanti assegnazioni di aree od eventuali finanziamenti pubblici.

Ricordiamo che la suddetta comunicazione deve essere inviata soltanto dalle cooperative già iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative di Abitazione entro il 31 dicembre 2008. Si ricorda che il numero minimo di soci, affinché la cooperativa possa mantenere il diritto all'iscrizione all'Albo, è 18 (diciotto) alla data del 31 dicembre 2008.

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