Circolare INPS n. 58, del 20 aprile 2009
L'INPS, a fronte delle sollecitazione pervenute dalle parti sociali e fatte proprie dal Ministero del Lavoro, ha diramato la circolare in oggetto che modifica l'interpretazione, fino ad oggi data, del computo dei limiti temporali della CIGO.
In linea con quanto si sta facendo sul fronte legislativo (legge 33/2009) risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito.
In tal senso, l'INPS conferma che, ai fini del computo del periodo massimo di concessione della CIGO (12 settimane, prorogabile fino ad un massimo di 52), il calcolo possa essere effettuato prendendo come riferimento NON più l'intera settimana, ma le SINGOLE GIORNATE di sospensione del lavoro.
L'interpretazione fornita, certamente evolutiva dell'art. 6 della legge n. 164/75, rende più flessibile il criterio di computo dei limiti temporali della CIGO, ed ha l'effetto di allungare il periodo di effettivo utilizzo del trattamento.
In precedenza, infatti, si computava una settimana intera anche se la Cassa era stata fruita per un solo giorno di sospensione dell'attività lavorativa.
A partire dal 20 aprile 2009, una settimana sarà considerata trascorsa solo nel caso in cui il trattamento di integrazione del reddito sia stato usufruito per sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
Le imprese che si siano viste computare settimane di CIGO godute solo parzialmente, potranno comunicare all'INPS il numero di settimane nel corso delle quali l'azienda abbia effettivamente usufruito del trattamento (sommando, cioè, le singole giornate di trattamento e dividendo il risultato per 5 o 6 a seconda dell'orario di lavoro adottato) affinché l'Istituto ne tenga conto ai fini del computo del periodo massimo.
Vedi Circolare Inps n. 58 del 20 Aprile 2009
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