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Certificazione energetica obbligatoria dal 1 luglio p.v.
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Per la compravendita di singole unità immobiliari il certificato va allegato al rogito notarile .
Nell'articolo 9.2 della delibera regionale n. 8/8745 era stato stabilito, come peraltro già previsto nella precedente DGR 8/5773 del 2007, l'obbligo di certificazione energetica degli edifici con questa gradualità di applicazione:
· dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari in caso di trasferimento a titolo oneroso di tali unità immobiliari;
· dal 1° luglio 2010 in caso di contratti di locazione (nuovi o rinnovati) riferiti a una o più unità immobiliari.
In tutti i casi in cui è obbligatorio, l'attestato di certificazione energetica deve essere allegato al rogito notarile di trasferimento della proprietà dell'intero immobile o della singola unità immobiliare; in caso di immobili o di singole unità immobiliari date in locazione l'attestato deve essere consegnato dal proprietario al conduttore in copia dichiarata conforme all'originale.
Nell' articolo 10.2 della già citata DGR n. 8745 del 22-12-2008 si stabilisce che è possibile produrre un unico attestato di certificazione energetica per parti di edificio comprendenti anche più unita immobiliari caratterizzate dalla medesima destinazione d'uso e servite da un unico impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento centralizzato; nel caso di certificazione di un edificio dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato, sarà possibile produrre un numero di attestati pari al numero di destinazioni d'uso presenti nell' edificio. Qualora un unico attestato riguardi la certificazione energetica di più unità immobiliari il soggetto certificatore è tenuto a consegnarne a ciascun proprietario una copia conforme all'originale.
Per ulteriori informazioni si possono contattare le strutture territoriali di Confcooperative o i consorzi edilizi di riferimento.
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