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Certificazione dei crediti da parte delle regioni e degli enti locali
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Decreto 19 maggio 2009
Nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9-7-2009 è stato pubblicato il decreto che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi.
La disposizione vuole facilitare lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione mediante la cessione pro-soluto presso il sistema bancario o presso intermediari finanziari autorizzati.
Si prevede che, entro il 31 dicembre 2009 , su istanza del creditore, per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali possono certificare, entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile al fine di consentire al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
La cessione ha effetto, nei confronti del debitore ceduto, dalla data della predetta certificazione. La certificazione può essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 185/08 (29 gennaio 2009) escluda la possibilità di cessione del credito.
Come previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 185, la certificazione sarà limitata ai crediti vantati verso regioni ed enti locali. Dal punto di vista del campo di applicazione con tale impostazione è prevista, quindi, l'esclusione del comparto sanitario.
Al momento del rilascio, le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità.
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