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Contributo di revisione per le BCC biennio 2009 - 2010
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Pubblicazione del Decreto Ministeriale di determinazione del contributo di revisione per le BCC
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 15/12/2008 che determina il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per il biennio 2009/2010. Il termine per il pagamento del contributo è il 18 maggio 2009.
Determinazione della misura del contributo dovuto dalle
Banche di credito cooperativo per le spese relative alla
revisione per il biennio 2009/2010.
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285
e con legge 2 aprile 1951, n. 302;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito
l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;
Visto in particolare l’art. 18 del citato dlgs n. 220 che, fatte salve le
competenze della Banca d’Italia, introduce la vigilanza dell’Autorità
governativa sulle Banche di credito cooperativo limitatamente al
rispetto delle clausole mutualistiche e di funzionamento degli
organi sociali;
Visto il d.m. 22 dicembre 2005 che all’art. 25 stabilisce l’avvio della
vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1 gennaio 2007;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura
del contributo dovuto dalla Banche di credito cooperativo per il
biennio 2009-2010;
Decreta
Articolo 1
Il contributo dovuto dalle Banche di Credito cooperativo per le
spese relative alla revisione delle stesse è corrisposto per il biennio
2009/2010 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei
seguenti parametri e nella misura sottoindicata:
| Fasce e
importo |
Parametri |
| Numero soci |
Totale attivo
(migliaia di Euro) |
€ 1.900,00: |
fino a 980 |
fino a 124.000 |
€ 3.600,00: |
da 981 a 1680 |
da 124.001 a 290.000 |
€ 6.400,00: |
oltre 1681 |
oltre 290.000 |
Articolo 2
La collocazione in una delle fasce a) e b) richiede il possesso
contestuale dei due parametri ivi previsti. Le Banche di Credito
cooperativo che superino anche un solo parametro sono tenute al
pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente
il parametro più alto.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei
parametri rilevati al 31 dicembre 2008.
Articolo 3
Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.900,00 le
Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio
scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il
biennio 2009/2010.
Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di
nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel
Registro delle Imprese.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito
cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre
2009.
Articolo 4
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico
sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle
Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti
codici tributo:
Codice |
Descrizione |
3010 |
- contributo biennale
- maggiorazioni del contributo
- interessi per ritardato pagamento |
3014 |
- sanzioni |
I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
dovuti dalle banche di credito cooperativo associate, sono riscossi
con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.
Articolo 5
Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono - in
misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si
provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell’art. 5 del decreto
ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di
accertamento e di riscossione dei contributi in questione.
Roma 15 dicembre 2008
F.to IL MINISTRO
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