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Cooperative edilizie a proprietà indivisa
Nuove regole per la deducibilità degli interessi passivi |
Interessi passivi deducibili per finanziamenti contratti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisto di immobili-patrimonio.
E' una delle indicazioni contenute nella circolare dell'agenzia delle Entrate n. 19 del 21 aprile scorso con cui sono state fornite una serie di chiarimenti sulle nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa, introdotte con la legge n. 244/07.
L'articolo 1, comma 35, legge n. 244/07, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del Tuir, secondo la quale «tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2, articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90».
Tale norma ha portato al superamento di un precedente orientamento dell'agenzia delle Entrate che aveva ritenuto non deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili di cui all'articolo 90, comma 1 del Tuir - c.d. immobili-patrimonio-(beni, cioè, diversi da quelli strumentali all'attività di impresa e diversi dai beni merci).
Ciò significa, prosegue l'Agenzia, che il comma 35, dell'articolo 1, deve essere interpretato nel senso che gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione ovvero per l'acquisto dei c.d. «immobili patrimonio» sono deducibili, non rientrando tra le spese e gli altri componenti negativi per cui vale il divieto di deducibilità, ex articolo 90, comma 2, del Tuir.
Con specifico riferimento alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la circolare in esame precisa che la norma di interpretazione autentica di cui al comma 35, comma 1, legge 244/07, supera anche l'interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71/07, secondo la quale gli interessi passivi di finanziamento corrisposti dalle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, per effetto della loro assimilazione alle persone fisiche, erano da considerare deducibili con le modalità previste dall'articolo 15 del Tuir per le persone fisiche.
Ne consegue, pertanto, che gli interessi passivi di finanziamento sostenuti per l'acquisto o per la costruzione dei «c.d. immobili-patrimonio », sono deducibili, per i soggetti Ires (e, quindi anche per le cooperative edilizie a proprietà indivisa) nei limiti e alle
condizioni di cui all'articolo 96 del Tuir (ovvero, se trattasi di interessi passivi sostenuti in periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1 gennaio 2008, nei limiti di cui all'agli articoli 98,97 e 96 del Tuir nelle formulazioni previgenti).
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