ICI cooperative agricole

Sent. Cassazione SS.UU. n. 18565 del 7/7/09

Facciamo seguito alla Circolare n. 7 del 25/02/09 del Servizio Legislativo e Legale, concernente l'ICI degli immobili strumentali delle cooperative agricole, in relazione all'approvazione della norma di interpretazione autentica (art. 23, comma 1 bis legge 14 del 2009) per ritornare sull'argomento a seguito della nota sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 18565 del 7/7/2009.

Detta sentenza, interpretando in modo da noi non condiviso il comma 1 bis dell'art. 23, ritiene che l'esenzione dall'ICI sugli immobili strumentali delle cooperative agricole (e anche di tutte le altre imprese agricole) sia limitata agli immobili accatastati nelle categorie A6 (fabbricati ad uso abitativo) e D10 (fabbricati rurali strumentali) a nulla rilevando la strumentalità degli immobili se accatastati in altre categorie (esempio D7-D8).

Detta interpretazione, ancorché discutibile – si pensi che esclude dall'esenzione gli immobili della categoria C (stalle, fienili, deposito attrezzi) che non possono non essere agricoli – sta creando notevoli difficoltà alle imprese agricole associate anche perché i Comuni, che si erano fermati dopo la pubblicazione del predetto art. 23, stanno ora riprendendo l'attività accertativa nei confronti di quei contribuenti che legittimamente hanno ritenuto e ritengono di essere esclusi dall'ICI per gli immobili strumentali, e le Commissioni di merito cominciano a seguire la linea giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Si tratta di una situazione molto grave alla quale si tenterà ancora di porre ulteriori rimedi. A questo scopo Confcooper ative sta esplorando le seguenti tre vie:

•  integrare la norma interpretativa, mediante una ulteriore iniziativa legislativa, in modo da non lasciare più spazi ai giudicanti;

•  intervenire sui processi in corso al fine di confutare le tesi della sentenza della Cassazione del 7/7/09.

A tal fine Vi preghiamo di segnalarci eventuali fissazioni di udienze in quanto potremmo suggerire ai legali della cooperativa di depositare memoria ex art. 378 c.p.c. al fine di mutare l'orientamento della Cassazione;

3- agire in autotutela (Circ. Agenzia del Territorio 26/10/2005, n. 11/T) al fine di modificare la categoria catastale con decorrenza ex tunc.

Sul punto 3 stiamo approfondendo l'argomento, che esige diverse verifiche ulteriori e, quanto prima, se questa strada si confermerà praticabile, invieremo le relative indicazioni operative.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Vincenzo Mannino)

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