Chiarimenti in merito alla differenza tra appalto genuino ed interposizione illecita di manodopera

Interpello del Ministero del Lavoro n. 77 del 22 ottobre 2009.

Si segnala che il Ministero del lavoro, con l'interpello in oggetto, ha affrontato l'annosa questione dell'importante differenza tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera, con riferimento a quei casi in cui l'appaltante utilizzi attrezzature e dotazioni appartenenti al committente.

Come noto, l'emanazione del d.lgs n. 276/03, che ha disposto l'abrogazione della legge n. 1369/60 che sanciva il divieto generale di somministrare mera manodopera, ha eliminato dall'ordinamento la presunzione assoluta di illiceità dell'appalto caratterizzato appunto dall'utilizzazione da parte dell'appaltante di macchinari e dotazioni di proprietà del committente.

L'art. 29 del citato decreto, inoltre, ha stabilito che l'organizzazione dei mezzi necessari ai lavori da parte dell'appaltatore

“può anche risultare [...] dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” affermando così che la necessaria attività organizzativa dell'appaltatore può avere come oggetto prevalente la forza lavoro adoperata in esecuzione del contratto d'appalto .

Ai fini della valutazione sulla liceità o illiceità dell'appalto, l'utilizzazione di beni strumentali del committente rileva quale fattore indicativo, ma nell'ambito una più ampia verifica circa la sussistenza del rischio di impresa e della effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche queste tipiche ed imprescindibili dell'appalto.

Quindi, l'uso di beni del committente non è indice automatico di irregolarità dell'appalto.

Ciò che rileva, come ha chiarito il Ministero del Lavoro facendo propria la giurisprudenza maggioritaria sul tema, è l'esistenza di un'adeguata regolazione economica dell'utilizzo da parte dell'appaltatore dei beni strumentali del committente, oltre che la congrua imputazione del costo della somministrazione di energia elettrica, gas o forza motrice eventualmente erogate a carico dell'impresa appaltatrice.

Non solo, l'organizzazione di tutti i fattori produttivi indispensabile per l'esecuzione dell'appalto, inclusi i beni strumentali del committente, deve essere effettuata dall'appaltatore in totale autonomia e con gestione a proprio rischio.

In conclusione, si è in presenza di un appalto non genuino, e quindi di un'interposizione illecita di manodopera quando l'appaltatore si limiti a fornire al committente mere prestazioni di lavoro, abdicando all'esercizio del potere direttivo nei confronti dei propri lavoratori ed al suo dovere di organizzare l'intera prestazione o del servizio in vista di un risultato produttivo autonomo, evidenziando così la carenza di un'imprenditorialità adeguata all'oggetto del contratto.

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