Agenzia Entrate: RM 80/E del 25 marzo 2009.
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha fornito alcune precisazioni in merito all'IRES delle cooperative sociali, sia per la destinazione degli utili a riserve, sia per le riprese fiscali in presenza di costi indeducibili.
Più precisamente:
le cooperative sociali (tutte) continuano a fruire delle esenzione IRES per gli utili destinati a riserve indivisibili. Ciò in quanto l'art. 12 della l. 904/77 continua a trovare piena applicazione non applicandosi le limitazioni previste dai commi da 460 a 462 dell'art. 1 della legge 311/2004;
le cooperative sociali di lavoro che in base all'art. 11 del DPR 601/73 hanno un costo del lavoro pari o superiore al 50% di tutti gli altri costi beneficiano anche della esenzione totale per le riprese fiscali determinate dalla presenza di costi indeducibili.
Le cooperative sociali che invece hanno il predetto costo del lavoro inferiore al 50% ma non al 25% di tutti gli altri costi, beneficiano della esenzione parziale dall'IRES, per i costi indeducibili, nella misura del 50%.
Le cooperative sociali con costo del lavoro inferiore al 25% assolvono l'IRES su tutti i costi indeducibili.
3. Ai fini IRAP, ovviamente, come precisato dalla RM, non spetta l'esenzione se non prevista espressamente dalle leggi regionali.
Quanto espresso dalla RM in commento conferma la linea già espressa dalla Confcooper ative.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito e si inviano cordiali saluti.
All.: RM 80/E
Programma .
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