Modifiche ed integrazioni alla Legge per il governo del territorio

Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sul BURL

I l Consiglio regionale della Lombardia ha modificato con una nuova legge regionale alcune norme contenute nella legge per il governo del territorio (n. 12 dell'11 marzo 2005).

Il nuovo provvedimento, a cui è attribuito provvisoriamente il n. 121, è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 marzo 2009 e deve essere ancora pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Si tratta di un'ulteriore serie di modifiche ed integrazioni riguardanti la legge in oggetto che, com'è noto, era già stata precedentemente modificata con le seguenti leggi regionali: legge regionale 27-12-2005, n. 20; legge regionale 3-3-2006, n. 6; legge regionale 14-7-2006, n. 12; legge regionale 4-3-2008, n. 14.

Il nuovo provvedimento introduce due significative modifiche introdotte rispetto al testo precedente della “Legge per il governo del territorio”, che riteniamo possano essere di particolare interesse per le cooperative di abitazione e per i loro tecnici.

Modifiche all'articolo 25, comma 1, della l.r. 12-2005 (Norma transitoria)

La disposizione normativa contenuta nel testo originario della legge regionale 12/2005 prevedeva la validità degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore (31-3-2005) fino all'approvazione del Piano comunale per il Governo del Territorio (PGT) e comunque entro il termine massimo di quattro anni, cioè fino al 31-3-2009.

Poiché sono ancora molti i Comuni che non hanno potuto rispettare tale termine la Regione ha ritenuto di concedere a tali Comuni una proroga di un anno, fino al 31 marzo 2010.

Limiti all'approvazione dei Programmi integrati di intervento (articolo 25, comma 7, della l.r. 12-2005)

La modifica introdotta consiste nell'aggiunta di due periodi alla parte finale del comma 7 del suddetto articolo, in base al quale viene stabilito che fino all'approvazione del PGT non possono essere approvati dai Comuni eventuali Programmi integrati di intervento in variante, salvo quelli aventi rilevanza regionale o che prevedano la realizzazione di strutture pubbliche.

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