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Niente Ici sui fabbricati rurali
Scongiurato il pericolo di un trattamento iniquo tra cooperative e imprenditori agricoli individuali |
Niente Ici sui fabbricati rurali delle cooperative agricole.
E per chi fino
al 2007 ha pagato l’imposta,
potrebbe esserci la possibilità di chiedere il
rimborso. Con l’approvazione definitiva del
decreto Milleproroghe è stata messa la parola
fine, si spera, a un querelle inutile, alimentata
nel tentativo di discriminare fiscalmente
le cooperative agricole chiedendo loro di
pagare l’imposta comunale sugli immobili,
quando invece ne sono esenti gli
stessi fabbricati di proprietà degli
imprenditori agricoli individuali.
Dopo la norma interpretativa del
2007, quindi, dal Parlamento arriva
una nuova norma interpretativa
che dovrebbe chiarire la definitiva
esclusione dei fabbricati rurali
dal tributo dell’Ici.
«Un successo - sottolinea il presidente
Marino - che porta la firma di
Confcooperative che in questi anni si è spesa
senza riserve per vedere affermato un principio
di equità ribadito peraltro da diversi
interventi normativi».
Una breve cronistoria chiarirà i passaggi
più delicati di questa vicenda. Partiamo dall’
approvazione della legge 222 del 2007 con
cui si riconosce il carattere di ruralità alle
costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell'attività agricola, comprese quelle
destinate alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione o commercializzazione
dei prodotti agricoli conferiti
in prevalenza dai soci. Il riconoscimento
della «ruralità fiscale» implica l’esclusione
dall’assoggettamento ai fini Ici, con conseguente
esonero dal pagamento di tale tribtributo.
Successivamente, la legge finanziaria 2008
(L. 244/07), all’articolo 2, comma 4, pur
operando un positivo collegamento tra ruralità
dei fabbricati ed esenzione Ici, ha disposto
il non luogo a rimborso per l’Ici assolta
fino al 31 dicembre 2007. Introducendo,
così, una disparità di trattamento tra gli
imprenditori che avevano versato il tributo e
quelli che non avevano versato e che, proprio
in virtù dell’art. 42-bis L. 222/07, erano
legittimati a non versare. Su l’apposizione
di tale termine
Confcooperative sta patrocinando
una causa alla Corte Costituzionale
per eliminare il trattamento discriminatorio
tra chi ha pagato e non
può chiedere il rimborso e chi invece
non ha pagato per permettere ai
primi di poter chiedere il rimborso dell’Ici
versata.
La Corte di Cassazione nel periodo compreso
tra maggio e ottobre dello scorso anno,
non tenendo conto della di quanto previsto
nel 2007 dalle legge 222 ha emanato diverse
sentenze che affermano l’obbligo di assolvimento
dell’Ici per i fabbricati detti sia da
parte delle cooperative agricole, sia da parte
degli imprenditori individuali, sostenendo
che l’attribuzione di una rendita catastale ad
un fabbricato rurale è condizione sufficiente
e necessaria per l’assoggettamento ad Ici,
mancando un collegamento normativo tra la
ruralità dei fabbricati e l’esenzione Ici. Le
pronunce della Suprema Corte, contrarie ad
altre pronunce emanate dalla stessa Corte
fino al 2007, non hanno tenuto conto di alcuni
dati di fatto. e di diritto piuttosto rilevanti.
Il primo riguarda
la volontà del legislatore
di non considerare
soggetti a tassazione i
fabbricati rurali, poiché
alla data di entrata in
vigore del decreto istitutivo
dell’Ici i
soli fabbricati
soggetti ad Ici
erano quelli
che erano (o
che dovevano
essere) iscritti
in catasto edilizio
urbano, esclusi
quindi i fabbricati rurali.
La dubbia costituzionalità
di un principio di
diritto o di fatto per cui
la revisione del Catasto,
operata qualche anno
dopo l’entrata in vigore
dell’Ici per censire tutto
il patrimonio immobiliare,
possa determinare
ipso facto la tassazione
di cespiti che con la
legge istitutiva venivano
esclusi.
La chiara lettera del
richiamato articolo 2,
comma 4, della legge n.
244/07 che, a prescindere
dall’esito della pronuncia
della Consulta,
sancisce inequivocabilmente
il rapporto diretto
tra fabbricati rurali e
non debenza dell’Ici.
Infine, la posizione
dell’amministrazione
finanziaria che ha sempre
riconosciuto pacificamente
la non debenza
dell’Ici sui fabbricati
rurali.
Con l’approvazione
della nuova norma
interpretativa del decreto
mille proroghe viene
confermata l’inapplicabilità
dell’Ici ai fabbricati
rurali delle cooperative
agricole.
Pertanto tutte le
cooperative che hanno
procedimenti in corso
(Commissioni tributarie,
sia provinciali
che regionali,
e in
Cassazione)
devono invocare
per il
buon esito del
giudizio devono
invocare questa
norma. Anche le cooperative
che hanno
pagato l’Ici fino al
2007, a questo punto,
devono presentare
istanza di rimborso ed
in caso di diniego ricorrere
alla Commissione
tributaria di competenza
territoriale. Infatti,
sia la questione di legittimità
sull’art. 2,
comma 4, della legge
244/07, relativamente
all’opposizione del termine
(31 dicembre
2007) posta alla Corte
Costituzionale, sia la
nuova norma, fanno
fondatamente ritenere
l’esito positivo delle
prossime sentenze
«L’auspicio - conclude
Marino - è che
questo principio non
venga messo in discussione
ogni stagione e
che questo ulteriore
chiarimento costituisca
un punto fermo per
evitare che il mondo
agricolo venga reinvestito
da una nuova inutile
querelle.
La proposta che
Confcooperative aveva
presentato al Parlamento
e al Governo mirava
a fugare ogni dubbio
interpretativo in materia.
Da oggi saranno
trattati in egual modo e
certezza sia i fabbricati
rurali delle cooperative
sia quelli degli imprenditori
agricoli individuali».
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