Niente Ici sui fabbricati rurali

Scongiurato il pericolo di un trattamento iniquo tra cooperative e imprenditori agricoli individuali

Niente Ici sui fabbricati rurali delle cooperative agricole.

E per chi fino al 2007 ha pagato l’imposta, potrebbe esserci la possibilità di chiedere il rimborso. Con l’approvazione definitiva del decreto Milleproroghe è stata messa la parola fine, si spera, a un querelle inutile, alimentata nel tentativo di discriminare fiscalmente le cooperative agricole chiedendo loro di pagare l’imposta comunale sugli immobili, quando invece ne sono esenti gli stessi fabbricati di proprietà degli imprenditori agricoli individuali.

Dopo la norma interpretativa del 2007, quindi, dal Parlamento arriva una nuova norma interpretativa che dovrebbe chiarire la definitiva esclusione dei fabbricati rurali dal tributo dell’Ici.

«Un successo - sottolinea il presidente Marino - che porta la firma di Confcooperative che in questi anni si è spesa senza riserve per vedere affermato un principio di equità ribadito peraltro da diversi interventi normativi».

Una breve cronistoria chiarirà i passaggi più delicati di questa vicenda. Partiamo dall’ approvazione della legge 222 del 2007 con cui si riconosce il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, comprese quelle destinate alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai soci. Il riconoscimento della «ruralità fiscale» implica l’esclusione dall’assoggettamento ai fini Ici, con conseguente esonero dal pagamento di tale tribtributo.

Successivamente, la legge finanziaria 2008 (L. 244/07), all’articolo 2, comma 4, pur operando un positivo collegamento tra ruralità dei fabbricati ed esenzione Ici, ha disposto il non luogo a rimborso per l’Ici assolta fino al 31 dicembre 2007. Introducendo, così, una disparità di trattamento tra gli imprenditori che avevano versato il tributo e quelli che non avevano versato e che, proprio in virtù dell’art. 42-bis L. 222/07, erano legittimati a non versare. Su l’apposizione di tale termine Confcooperative sta patrocinando una causa alla Corte Costituzionale per eliminare il trattamento discriminatorio tra chi ha pagato e non può chiedere il rimborso e chi invece non ha pagato per permettere ai primi di poter chiedere il rimborso dell’Ici versata.

La Corte di Cassazione nel periodo compreso tra maggio e ottobre dello scorso anno, non tenendo conto della di quanto previsto nel 2007 dalle legge 222 ha emanato diverse sentenze che affermano l’obbligo di assolvimento dell’Ici per i fabbricati detti sia da parte delle cooperative agricole, sia da parte degli imprenditori individuali, sostenendo che l’attribuzione di una rendita catastale ad un fabbricato rurale è condizione sufficiente e necessaria per l’assoggettamento ad Ici, mancando un collegamento normativo tra la ruralità dei fabbricati e l’esenzione Ici. Le pronunce della Suprema Corte, contrarie ad altre pronunce emanate dalla stessa Corte fino al 2007, non hanno tenuto conto di alcuni dati di fatto. e di diritto piuttosto rilevanti.

Il primo riguarda la volontà del legislatore di non considerare soggetti a tassazione i fabbricati rurali, poiché alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell’Ici i soli fabbricati soggetti ad Ici erano quelli che erano (o che dovevano essere) iscritti in catasto edilizio urbano, esclusi quindi i fabbricati rurali.

La dubbia costituzionalità di un principio di diritto o di fatto per cui la revisione del Catasto, operata qualche anno dopo l’entrata in vigore dell’Ici per censire tutto il patrimonio immobiliare, possa determinare ipso facto la tassazione di cespiti che con la legge istitutiva venivano esclusi.

La chiara lettera del richiamato articolo 2, comma 4, della legge n. 244/07 che, a prescindere dall’esito della pronuncia della Consulta, sancisce inequivocabilmente il rapporto diretto tra fabbricati rurali e non debenza dell’Ici.

Infine, la posizione dell’amministrazione finanziaria che ha sempre riconosciuto pacificamente la non debenza dell’Ici sui fabbricati rurali.

Con l’approvazione della nuova norma interpretativa del decreto mille proroghe viene confermata l’inapplicabilità dell’Ici ai fabbricati rurali delle cooperative agricole.

Pertanto tutte le cooperative che hanno procedimenti in corso (Commissioni tributarie, sia provinciali che regionali, e in Cassazione) devono invocare per il buon esito del giudizio devono invocare questa norma. Anche le cooperative che hanno pagato l’Ici fino al 2007, a questo punto, devono presentare istanza di rimborso ed in caso di diniego ricorrere alla Commissione tributaria di competenza territoriale. Infatti, sia la questione di legittimità sull’art. 2, comma 4, della legge 244/07, relativamente all’opposizione del termine (31 dicembre 2007) posta alla Corte Costituzionale, sia la nuova norma, fanno fondatamente ritenere l’esito positivo delle prossime sentenze

«L’auspicio - conclude Marino - è che questo principio non venga messo in discussione ogni stagione e che questo ulteriore chiarimento costituisca un punto fermo per evitare che il mondo agricolo venga reinvestito da una nuova inutile querelle.

La proposta che Confcooperative aveva presentato al Parlamento e al Governo mirava a fugare ogni dubbio interpretativo in materia. Da oggi saranno trattati in egual modo e certezza sia i fabbricati rurali delle cooperative sia quelli degli imprenditori agricoli individuali».

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