Chiarimenti in merito alle nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa, introdotte con la legge n. 244/07

Con circolare n. 19 del 21 aprile u.s., l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa, introdotte con la legge n. 244/07.

Rinviando per maggiori approfondimenti alla lettura della circolare dell'Agenzia, che si allega, si evidenziano i due principali aspetti di specifico interesse per le cooperative.

•  Come è noto, l'articolo 1, comma 35, legge n. 244/07, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del TUIR, secondo la quale “ tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2, articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90” .

Tale norma di interpretazione autentica ha portato al superamento di un precedente orientamento dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 6 del 2006) che aveva ritenuto non deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili di cui all'articolo 90, comma 1 del TUIR-c.d. immobili-patrimonio-(beni, cioè, diversi da quelli strumentali all'attività di impresa e diversi dai beni merci).

Ciò significa, prosegue l'Agenzia, che il comma 35, dell'articolo 1, deve essere interpretato nel senso che gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione ovvero per l'acquisto dei c.d. “ immobili patrimonio ” sono deducibili, non rientrando tra le spese e gli altri componenti negativi per cui vale il divieto di deducibilità, ex articolo 90, comma 2, del TUIR.

  Con specifico riferimento alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , la circolare in esame precisa che la norma di interpretazione autentica di cui al comma 35, comma 1, legge 244/07, supera anche l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71/07, secondo la quale gli interessi passivi di finanziamento corrisposti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per effetto della loro assimilazione alle persone fisiche, erano da considerare deducibili con le modalità previste dall'articolo 15 del TUIR per le persone fisiche.

Ne consegue, pertanto, che gli interessi passivi di finanziamento sostenuti per l'acquisto o per la costruzione dei “ c.d. immobili-patrimonio ”, sono deducibili, per i soggetti IRES (e, quindi anche per le cooperative edilizie a proprietà indivisa) nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 96 del TUIR (ovvero, se trattasi di interessi passivi sostenuti in periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1 gennaio 2008, nei limiti di cui all'agli articoli 98,97 e 96 del TUIR nelle formulazioni previgenti).

•  La circolare in esame, ribadisce, inoltre, che l'applicazione dell'articolo 96 del TUIR non pregiudica l'indeducibilità assoluta degli interessi passivi prevista da una serie di norme di legge di cui resta ferma l'applicazione prioritaria tra cui l'articolo 1, comma 465, legge n. 311/04, in base al quale gli interessi corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative e loro consorzi, ex articolo 13, D.p.r. n. 601/73, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura degli interessi spettanti ai detentori dei buoni fruttiferi postali, aumentato dello 0,90 per cento.

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