Modifica al D.M. del 19/02/07 in materia di detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica

Il Decreto Ministeriale 6 agosto 2009 entrerà in vigore dall'11 ottobre 2009.

Il Decreto modifica il precedente del 19 febbraio 2007 che semplifica le procedure e riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici ai sensi della legge Finanziaria 2007 ( Legge n. 296/2006 ).

Le novità introdotte sono:

  1.  Asseverazione del tecnico abilitato

Per l'ottenimento delle agevolazioni sul risparmio energetico l'asseverazione del tecnico abilitato attestante la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla legge potrà essere ora sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

  2. Semplificazioni 

Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, è ora sufficiente la certificazione rilasciata dal produttore che attesti il rispetto dei requisiti minimi, senza che la stessa sia più corredata dalle certificazioni dei singoli componenti in cui si attesta il rispetto della normativa europea.

Nel caso di pannelli solari realizzati in autocostruzione, non è più richiesta la certificazione di qualità del vetro solare che finora doveva essere rilasciata da un laboratorio certificato, ma è sufficiente che il soggetto beneficiario sia in possesso dell'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione 

3.Impianti di climatizzazione invernale  

Viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. 

Vengono introdotti nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all'asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. 

4. Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia 

Le detrazioni del 55% non possono essere cumulate con il premio previsto per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del D.M. 19 febbraio 2007.

<< Indietro