Sicurezza nei luoghi di lavoro: riduzione del tasso medio di tariffa

Le aziende che hanno operato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene, attraverso l'innalzamento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (art. 24 del DM 12/12/2000).

Per beneficiare di questa riduzione è necessario che le imprese, trascorsi i primi due anni dall'inizio dell'attività,   compilino il nuovo testo del modulo OT-24 disponibile sul sito dell'INAIL

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno per cui viene richiesta la riduzione.

Attualmente, ricordiamo che la riduzione del tasso medio è pari al:

•  10% per le imprese che occupano fino a 500 lavoratori

•  5% per le imprese che occupano più di 500 lavoratori.

Con l'introduzione del nuovo modulo per la concessione del beneficio viene attribuita particolare rilevanza:

•  agli interventi eseguiti in ottemperanza ad accordi siglati tra l'INAIL e le parti sociali o gli enti bilaterali;

•  alle procedure finalizzate alla selezione di fornitori di merci che rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (a tal riguardo è stato introdotto un terzo allegato al modulo);

•  alle iniziative intraprese per migliorare la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro.

Le strutture territoriali di Confcooperative sono a disposizione  per ulteriori informazioni.

Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, avvenuto sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 n. 180 (supplemento ordinario n. 142), vengono apportate modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo n. 81/08.

In particolare viene modificato l'articolo contenente un importante chiarimento sull'applicazione delle normative in materia di sicurezza del lavoro ai consorzi nei cantieri temporanei o mobili.

Inoltre nel medesimo articolo viene inserito un altro punto nel quale viene definita l'impresa esecutrice quale “impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.

Per ulteriori chiarimenti e per prendere visione dell'intero documento è possibile contattare le strutture territoriali di Confcooperative.

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