Violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale e applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1 della legge n. 689/81

Interpello del Ministero del Lavoro n. 76 del 19 ottobre 2009 .

Si segnala che il Ministero del lavoro è tornato nuovamente ad affrontare il tema delle sanzioni conseguenti alla violazioni delle diposizioni in materia di riposo giornaliero e settimanale, dopo averne chiarito alcuni aspetti con l'interpello n. 22 del 20 marzo 2009, proprio in risposta ad una istanza di Confcooper ative (si veda la Circolare del Servizio Sindacale n. 15/09, prot. n. 2164).

Il Ministero, chiarendo con l'interpello in oggetto un passaggio della propria circolare n. 8/05, conferma che, in caso di molteplici violazioni delle norme sul riposo giornaliero e settimanale, l'entità della sanzione debba essere calcolata moltiplicando il valore edittale della stessa per il numero dei riposi non fruiti da ciascun lavoratore.

Qualora, tuttavia, le violazioni siano conseguenza di un'unica azione od omissione del datore di lavoro , gli illeciti amministrativi non sono sanzionati singolarmente in virtù del criterio precedentemente enunciato, ed al datore di lavoro deve essere applicata una sola sanzione di importo pari all'ammontare della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo , per il principio del cumulo giuridico, previsto dall'art. 9, comma 1 della legge n. 689/81, applicabile in tali casi.

Il criterio del cumulo giuridico è utilizzato dal Legislatore proprio per mitigare la pretesa punitiva dell'ordinamento nei confronti di un soggetto che, pur avendo formalmente commesso plurimi illeciti, ha posto in essere una sola condotta cosicché, per ragioni di equità, deve essere giudicato diversamente da chi, invece, ha commesso molteplici azioni od omissioni vietate.

Il Ministero, tuttavia, precisa che il cumulo giuridico delle sanzioni non può in nessun caso essere disposto dall'ispettore del lavoro nella fase della contestazione/notificazione dell'illecito, con la conseguenza che in tale momento del procedimento la sanzione dovrà essere calcolate secondo il criterio generale.

L'entità della sanzione potrà essere ridefinita secondo il criterio del cumulo solo con il successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione, a condizione che dagli atti istruttori risulti l'unicità della condotta illecita a fronte della pluralità delle violazioni.

Per garantire la possibilità di effettuare una corretta valutazione, il Ministero ha ribadito l'obbligo in capo agli ispettori di fornire ai Direttori delle DPL competenti tutti gli elementi utili per rilevare l'unicità della condotta.

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