DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE A ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI

Si comunica che le "PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE A ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI" sono state adottate con decreto del Direttore Generale n. 1254/2010 che si inoltra unitamente all'allegato A) al decreto medesimo ed all'elenco dei requisiti minimi di esercizio e dei criteri regionali di accreditamento delle Unità d'Offerta Sociali individuate con la D.G.R 13 giugno 2008, n° 7437

Estratto Allegato A)

“La legge regionale 12 marzo 2008, n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi sociali alla persona in ambito sociale e sociosanitario” disciplina la rete delle unità d'offerta sociosanitarie e sociali, quale insieme integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, in grado di fornire una adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie.

Le unità d'offerta operano, nel rispetto del principio della libertà di scelta, nell'ambito della programmazione regionale e locale e nel rispetto di regole che definiscono i requisiti per il loro esercizio e le condizioni per poter accedere all'accreditamento.

Nel settore sociale, la legge regionale n. 3/2008, art.3 comma 2, contempla anche la possibilità che soggetti privati possano svolgere attività sociali indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità d'offerta, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi previsti dall'art.2 della medesima legge regionale e secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene.

Con la legge 3/08 il processo di semplificazione amministrativa viene portato a compimento anche per le unità d'offerta sociali, per le quali l'autorizzazione in precedenza prevista dalla Lr n.1/86 è sostituita dalla comunicazione preventiva, che certifichi il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

La vigilanza viene pertanto spostata sulla fase di esercizio e quindi sulla verifica in concreto dello stato dei luoghi e di gestione.

L'accreditamento è invece condizione per poter accedere alla stipula di contratti con il Comune, e ciò entro i limiti, rimessi alla discrezionalità dell'ente locale, della sostenibilità finanziaria e della programmazione locale.

Restano ovviamente salve, anche al di fuori della rete delle unità d'offerta autorizzate e/o accreditate altre forme di contribuzione e convenzione per l'acquisizione di prestazioni/servizi resi dal complessivo sistema sociale.

In tal senso, la rete sociale, alla pari di quella sociosanitaria, assume le caratteristiche di un sistema integrato, dinamico, aperto alla sperimentazione ed alla collaborazione tra pubblico e privato, ma sempre governato dall'ente locale.

I piani di zona diventano, pertanto, lo strumento principale della governance.

Perché la rete sociale possa garantire condizioni uniformi nella erogazione di servizi e di prestazioni in ambito regionale, pur nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, la legge ha affidato alla Regione il compito di definire i requisiti minimi di esercizio delle unità d'offerta sociali ed i criteri per il loro accreditamento.

L'intervento regionale, conseguente alla LR 3/08, si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dalla Giunta regionale negli anni precedenti che, oltre a portare ad esistenza diverse tipologie di unità d'offerta, ne ha definiti i requisiti di autorizzazione e per alcune i criteri di accreditamento.

Questi provvedimenti, nella parte in cui non sono sostituiti dal presente documento, mantengono la loro efficacia.”

Estratto Requisiti minimi

“ELENCO REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO E CRITERI REGIONALI DI ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI INDIVIDUATE DALLA GIUNTA REGIONALE

Con la D.G.R 13 giugno 2008, n° 7437 : “Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/228” sono state individuate le unità d'offerta sociali di seguito indicate:

AREA MINORI:

Comunità Educative - Comunità Familiari - Alloggi per l'Autonomia - Asili Nido - Micro Nidi - Centri Prima Infanzia - Nidi Famiglia - Centri di Aggregazione Giovanile - Centri Ricreativi Diurni

AREA DISABILI:

Comunità Alloggio - Centri Socio Educativi (CSE) - Servizio di Formazione all'Autonomia per persone disabili (SFA)

AREA ANZIANI:

Centri Diurni

Nel presente allegato si riportano i requisiti minimi di esercizio oggi in vigore per le suddette unità d'offerta, e per i alcune di esse, i criteri regionali di accreditamento già assunti con deliberazioni della Giunta regionale.”.

Allegati:

Allegato A) decreto indicazioni operative esercizio e accreditamento U Osociali

Decreto 1254

Elenco requisiti e criteri

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