Erogazione contributi per acquisto autoambulanze e beni strumentali da parte di ONLUS

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato il Decreto n. 177/10 “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della L. n. 342/2000 , in materia di attività di  utilità  sociale, in favore  di  associazioni di volontariato e organizzazioni  non lucrative di utilità sociale”.

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.   Beneficiari Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:

a)  le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della L. n. 266/91 , iscritte nei registri  di cui all'articolo 6 della medesima legge;

b)   le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/97 , iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

  Iniziative ammissibili Il contributo è concesso ai soggetti di cui sopra per l'acquisto o per l'acquisizione, mediante contratto di leasing alle condizioni dettagliatamente esposte nel decreto in oggetto, di:

a)   autoambulanze;

b) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

c)  beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione ed il funzionamento dei soggetti di cui sopra.

I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.  

Contributi

Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali sono così suddivise:

a) nella misura del 60 per cento per l'acquisto di autoambulanze;

b) nella misura del 35 per cento per l'acquisto di beni strumentali;

c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Il contributo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

I contributi non sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 , né con le agevolazioni previste in alternativa dall'articolo 96 della L. n. 342/2000.

Procedure e termini

La domanda di concessione del contributo va trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali – via Fornovo n. 8 -  00192 Roma, tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di  spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.

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