
Con due sentenze di novembre 2009 la Corte di Cassazione è ritornata sui suoi passi riconoscendo che gli immobili strumentali delle imprese agricole, anche cooperative, non sono soggette ad ICI indipendentemente dalla classe catastale cui appartengono.
Con le due sentenze in oggetto, patrocinate direttamente dall'Avv. Ermanno Belli di Confcooperative, la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di una cooperativa vicentina associata a Confcooperative e ha statuito che:
“non è oggetto di ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci”.
Non è dato sapere, ora, se le sentenze in commento chiudano definitivamente la questione. Di certo, però, si supera il momento sfavorevole costituito dalla sentenza a Sezioni Unite del 7/7/09.
Consigliamo, comunque, di continuare a presentare le istanze di autotutela in quanto è bene avere l'accatastamento degli immobili secondo la classe propria.
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