ICI Cooperative Agricole

Anche l'Agenzia del Territorio dà ragione a Confcooperative

Una recente circolare dell'Agenzia del Territorio (circolare prot. n. 10933 del 26 febbraio 2010) ha precisato che la classificazione catastale di un immobile non rileva ai fini del riconoscimento della sua ruralità in presenza dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 3 e 3bis, D.L. 557/1993: evidente risulta la conferma dell'esclusione di ogni rilevanza della classificazione catastale dell'immobile strumentale di un'impresa agricola agli effetti della sua esclusione dal pagamento dell'ICI.

Più precisamente, l'Agenzia del Territorio si è pronunciata sul tema affrontato dalle recenti sentenze delle Cassazione, vale a dire se il riconoscimento del carattere di ruralità implichi, quale condizione necessaria , la classificazione dei fabbricati rurali in specifiche categorie catastali.

Sulla scorta di un'approfondita disamina della disciplina catastale, l'Agenzia ha dimostrato come la legge consenta che un immobile strumentale all'esercizio dell'attività agricola possa essere classificato in svariate categorie catastali, ordinarie o speciali, e mantenere nel contempo i caratteri della ruralità .

Ha altresì chiarito – con ciò smentendo Cass. Sez. Un. n. 18565/09 – che la classificazione nella categoria D/10 costituisce una condizione sufficiente, ma non necessaria , per il riconoscimento della ruralità e che la categoria A/6 è ormai priva di ogni rilevanza, essendo caduta in desuetudine.

In definitiva, l'Agenzia del Territorio ha definitivamente superato il criterio della “classificazione catastale”, confermando quanto sostenuto nelle precedenti circolari e recepito nelle più recenti sentenze della Cassazione nn. 24299/09 e 24300/09: l'unico dato rilevante ai fini del riscontro della ruralità degli immobili è quello “ funzionale” dell'asservimento alle attività agricole di cui all'art. 2135 cc e art. 1, c.2, L.228/2001.

La circolare in commento affronta anche la questione della legittimazione passiva dei Comuni nei processi tributari aventi ad oggetto l'impugnazione di atti catastali. Anche su tale punto, l'Agenzia smentisce la posizione assunta da Cass. Sez. Un. n. 18565/09, chiarendo come i Comuni siano soggetti carenti di legittimazione nelle controversie catastali e che, di conseguenza, non possano impugnare autonomamente l'attribuzione o la revisione di rendita.

A conforto è evocato l'insegnamento di Cass. 15321/08, che ha dichiarato inammissibile, perché carente di legittimazione passiva, l'intervento di un Comune in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di classamento, poiché l'art. 10, D.L.vo 546/1992, legittima l'ente locale alla partecipazione al processo tributario “ solo quando si tratti del soggetto ‘che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto '”.

Per scaricare la circolare dell'Agenzia del territorio clicca qui .

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