Incentivi per l'autoimprenditorialità per i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, ha diffuso ufficialmente il decreto 49409 del 18/12/2009., con il quale si dà attuazione ai commi 7 e 8 del d.l. n. 78 del luglio 2009, cioè agli incentivi per favorire l''avvio di un'attività di lavoro autonomo, di un'attività autoimprenditoriale o di una micro-impresa, o all'associazione in cooperativa a favore di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.

Nel dettaglio:

Beneficiari:

  1. lavoratori, percettori di ammortizzatori sociali in deroga o che, a seguito di sospensione per crisi aziendale o occupazionale, ricevano l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola di cui all'art. 19, comma 1 delle legge n. 2/08;
  2. lavoratori, percettori della CIG, ordinaria o straordinaria, o della integrazione salariale a seguito della stipulazione di un contratto di solidarietà

Per quanto riguarda i lavoratori di cui al punto 1 , l'incentivo, erogato dall'INPS, consiste nella liquidazione in un'unica soluzione del trattamento di sostegno al reddito per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

l'incentivo è concesso sia nel caso in cui il lavoratore si associ ad una cooperativa già esistente, sia nel caso in cui partecipi alla costituzione di una nuova cooperativa, ed, in entrambi i casi, anche a fronte dell'instaurazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 142/01, di un rapporto di lavoro di tipo subordinato

Per evitare che il beneficio venga impiegato per finalità diverse da quelle stabilite dal Legislatore, il decreto stabilisce che l'incentivo debba essere destinato, in tutto il suo ammontare, rispettivamente all'incremento od alla costituzione del capitale sociale della cooperativa, a titolo di conferimento effettuato dal lavoratore subentrante o cofondatore.

Inoltre, l'art. 2, comma 4, del decreto prevede la cumulabilità dell'incentivo con il beneficio di cui all'art. 17 della legge n. 49/85 – cd. legge Marcora - che, come noto, disciplina un regime di agevolazioni finalizzate alla salvaguardia ed all'incremento dell'occupazione attraverso lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa tramite il concorso di CFI.

L'incentivo è erogato dall'INPS in due tranche: il 25% è concesso a seguito della presentazione della domanda, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti formali per l'accesso al beneficio, il restante 75%, invece, è erogato a seguito della produzione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione d'iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, dell'attività auto imprenditoriale o all'associazione in cooperativa.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori di cui al precedente punto 2 ., anche in questo caso l'incentivo consiste nel versamento, in un'unica soluzione, dell'intero trattamento di integrazione salariale concesso, ma non ancora percepito.

L'ammontare dell'incentivo, tuttavia, può essere arricchito con un'ulteriore dote di importo equivalente all'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se questi non avesse beneficiato dell'incentivo all'auto-imprenditorialità.

Tale integrazione è concessa nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

· il lavoratore sia sospeso e percepisca la cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale. Si tratta, come evidente, di situazioni che, per la gravità che le caratterizza, sono naturalmente destinate ad evolversi nella procedura di mobilità;

· il lavoratore possa far valere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato

Anche nelle ipotesi sopra indicate, dunque, l'incentivo, se non per disposizione esplicita sicuramente per analogia, può essere cumulato con le agevolazioni di cui alla legge Marcora.

L' incentivo è erogato dall'INPS in due tranche di ammontare pari al 25% ed al 75% dell'intera somma.

Per completare il discorso sugli incentivi all'auto-imprenditorialità si ricorda che l'art. 7, comma 5 della legge n. 223/91 stabilisce che anche i lavoratori percettori dell'indennità di mobilità possano ottenere la corresponsione dell'indennità in un'unica soluzione per intraprendere un'attività di lavoro autonoma o per associarsi in cooperativa.

Le strutture territoriali di Confcooperative sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Milano, 19 febbraio 2010

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