LAVORO IN COOPERATIVA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO: IL CONTRATTO UNCI VIOLA LA DIGNITÀ DELLA PERSONA

Il Tribunale Ordinario di Torino con la sentenza N. 3818/2010 ha dichiarato contrario all’articolo 36 della Costituzione il CCNL UNCI-CNAL.

La sentenza crea un precedente importante ed innovativo per la tutela del lavoro in cooperativa, ovvero la citazione dell’articolo 7, comma 4, della legge 31/08 a sostegno dell’articolo 36 della Costituzione.

Nella sostanza, la puntuale ricognizione compiuta dal giudice prende in analisi tutti gli elementi normativi oggi a disposizione, per ribadire un importante principio:

- pur nel pieno rispetto della pluralità sindacale (art. 39 Cost.) la libera e legittima stipulazione di contrattazione collettiva non può avvenire in contrasto con il diritto del singolo di percepire la giusta retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost.

Il Legislatore con la legge 31, art. 7, comma 4, ha fornito un significato più preciso dell’articolo 3 della legge 142, individuando un criterio per la scelta dei contratti collettivi che forniscono più garanzie ai lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Il Legislatore, al fine di arginare i fenomeni di dumping contrattuale, è intervenuto con una norma che “abilita” i prodotti della contrattazione in relazione al grado di rappresentatività che gli agenti contrattuali esprimono, con l’effetto di prevedere l’obbligo del rispetto di un dato “minimale retributivo” per alcuni datori di lavoro.

In particolare, l’art. 7, comma 4, prevede che nel concorso (e nel potenziale conflitto) tra più fonti collettive per la medesima categoria merceologica, le società cooperative debbano applicare ai propri lavoratori “i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Lo scopo che tale intervento persegue, è quello di realizzare obiettivi di giustizia sostanziale con obiettivi di concorrenza leale tra imprese e società, selezionando gli agenti contrattuali abilitati a fissare le condizioni di trattamento economico dei lavoratori delle società cooperative.

In tal modo, essa “depotenzia” gli esiti della contrattazione collettiva che si pongano al di sotto di tale soglia, facendo sì che possano essere marginalizzati eventuali comportamenti di dumping contrattuale.

Nel caso oggetto della sentenza, il giudice ha valutato la sussistenza di una grave violazione dell’articolo costituzionale, trovandosi di fronte all’applicazione di un CCNL che, a parità di settore merceologico, a parità di attività svolta (prestazioni analoghe legge 142/01) evidenziava un differenziale salariale del 35% in negativo.

Una tale differenza retributiva in peius non è risultata giustificabile in alcun modo, proprio a fronte dell’esistenza di una contrattazione collettiva ad opera delle 3 Centrali Cooperative Confcooperative-Legacoop-Agci, che ha dato al Giudice la possibilità di paragonare contratti collettivi dello stesso settore merceologico. Peraltro, come dal 2001, stabilisce la legge 142, articolo 3.

Anche nella nostra Regione gli Osservatori e gli enti ispettivi avranno uno strumento in più per arrestare fenomeni di dumping contrattuale presenti sul territorio che avvelenano il mercato e la concorrenza per le cooperative a scapito della retribuzione di soci e lavoratori.

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