
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE
LAVORO: IL CONTRATTO UNCI VIOLA LA
DIGNITÀ DELLA PERSONA
Il Tribunale Ordinario di Torino con la sentenza N. 3818/2010
ha dichiarato contrario all’articolo 36 della Costituzione il
CCNL UNCI-CNAL.
La sentenza crea un precedente importante ed innovativo
per la tutela del lavoro in cooperativa, ovvero la citazione
dell’articolo 7, comma 4, della legge 31/08 a sostegno
dell’articolo 36 della Costituzione.
Nella sostanza, la puntuale ricognizione compiuta dal giudice
prende in analisi tutti gli elementi normativi oggi a
disposizione, per ribadire un importante principio:
- pur nel pieno rispetto della pluralità sindacale (art. 39
Cost.) la libera e legittima stipulazione di contrattazione
collettiva non può avvenire in contrasto con il diritto del
singolo di percepire la giusta retribuzione ai sensi dell’art.
36 Cost.
Il Legislatore con la legge 31, art. 7, comma 4, ha fornito un
significato più preciso dell’articolo 3 della legge 142,
individuando un criterio per la scelta dei contratti collettivi che
forniscono più garanzie ai lavoratori ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Il Legislatore, al fine di arginare i fenomeni di dumping
contrattuale, è intervenuto con una norma che “abilita” i
prodotti della contrattazione in relazione al grado di
rappresentatività che gli agenti contrattuali esprimono, con
l’effetto di prevedere l’obbligo del rispetto di un dato “minimale
retributivo” per alcuni datori di lavoro.
In particolare, l’art. 7, comma 4, prevede che nel concorso (e
nel potenziale conflitto) tra più fonti collettive per la medesima
categoria merceologica, le società cooperative debbano
applicare ai propri lavoratori “i trattamenti economici
complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale
nella categoria”.
Lo scopo che tale intervento persegue, è quello di realizzare
obiettivi di giustizia sostanziale con obiettivi di concorrenza leale tra imprese e società, selezionando gli agenti
contrattuali abilitati a fissare le condizioni di trattamento
economico dei lavoratori delle società cooperative.
In tal modo, essa “depotenzia” gli esiti della contrattazione
collettiva che si pongano al di sotto di tale soglia, facendo sì
che possano essere marginalizzati eventuali comportamenti
di dumping contrattuale.
Nel caso oggetto della sentenza, il giudice ha valutato la
sussistenza di una grave violazione dell’articolo
costituzionale, trovandosi di fronte all’applicazione di un
CCNL che, a parità di settore merceologico, a parità di attività
svolta (prestazioni analoghe legge 142/01) evidenziava un
differenziale salariale del 35% in negativo.
Una tale differenza retributiva in peius non è risultata
giustificabile in alcun modo, proprio a fronte dell’esistenza di
una contrattazione collettiva ad opera delle 3 Centrali
Cooperative Confcooperative-Legacoop-Agci, che ha dato al
Giudice la possibilità di paragonare contratti collettivi dello
stesso settore merceologico. Peraltro, come dal 2001,
stabilisce la legge 142, articolo 3.
Anche nella nostra Regione gli Osservatori e gli enti ispettivi
avranno uno strumento in più per arrestare fenomeni di
dumping contrattuale presenti sul territorio che avvelenano il
mercato e la concorrenza per le cooperative a scapito della
retribuzione di soci e lavoratori.
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