
La Regione Lombardia, con D.u.p.c.r. n. 200/10, ha approvato le Nuove Linee guida per la
concessione del patrocinio gratuito e di contributi da parte del Consiglio regionale – Art. 12,
comma 4, L.R. n. 5/2007.
Beneficiari
Il patrocinio e il contributo sono concessi ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e
comitati aventi sede in Lombardia e costituiti per atto pubblico, che, per disposizione statutaria o
dell’atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguono fini di lucro.
Sono in ogni caso esclusi i singoli privati, nonchè le società, di persone o di capitali, in qualunque forma
costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali.
Iniziative ammissibili
Per patrocinio si intende il riconoscimento con il quale il Consiglio regionale esprime la propria
adesione non onerosa ad un’iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento in ragione del suo
particolare rilievo regionale e della sua coerenza con l’attività istituzionale propria del Consiglio
regionale.
Per contributo si intende la compartecipazione del Consiglio regionale alle spese sostenute dal
soggetto promotore dell’iniziativa, attraverso l’assunzione di un onere finanziario a carico del proprio
bilancio.
La concessione del patrocinio o del contributo non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio
regionale circa l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate; il Consiglio regionale resta
altresì estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e
soggetti terzi.
Il patrocinio e il contributo possono essere concessi a favore di iniziative non lucrative di effettivo rilievo
regionale realizzate di norma nel territorio lombardo, per finalità istituzionali, culturali, scientifiche,
sportive o sociali.
Non sono ammissibili le richieste di patrocinio e contributo per convegni, congressi, corsi di formazione
o aggiornamento, iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o
occasioni di lavoro.
Nelle ipotesi eccezionali di iniziative da realizzare fuori dal territorio della Regione, esse devono
contribuire alla valorizzazione dell’identità della Lombardia ed apportare un’efficace promozione
dell’immagine regionale in campo nazionale e/o internazionale.
Nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, il contributo può essere concesso a favore di una sola
iniziativa promossa dal medesimo soggetto.
Non sono ammesse a contributo le iniziative che godono di altri contributi concessi dalla Giunta
regionale, dal Presidente della Regione o da altri enti delegati dalla Regione alla concessione di
contributi.
Contributi
Per le iniziative ammesse, il contributo, erogabile di norma fino ad un massimo di € 10.000,00 e ferma
restando la disponibilità dei fondi nel bilancio del Consiglio regionale, non può comunque essere
superiore al 50% della spesa complessiva risultante dal bilancio consuntivo dell’iniziativa.
Procedure e termini
La domanda deve essere presentata su carta intestata del soggetto proponente, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e deve essere indirizzate al Presidente del Consiglio
regionale della Lombardia e devono pervenire al protocollo del Consiglio regionale, di norma,
almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell’evento al quale si riferiscono.
In caso di iniziative editoriali (pubblicazioni, stampa di atti, eccetera), alla domanda dovrà essere
allegata una copia del testo da pubblicare, al quale il Presidente del Consiglio si riserva la facoltà di
apporre una propria prefazione, in caso di accoglimento dell’istanza.
Riferimenti normativi
- D.u.p.c.r. n. 200/10 (BURL n. 41/10, pag. 4).
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