“Confronto delle retribuzioni agricole.”

Messaggio INPS n. 18572 del 13 luglio 2010

Con il messaggio in oggetto, l'Inps ha avviato una verifica delle retribuzioni dichiarate, ai fini dell'imposizione contributiva, dai datori di lavoro nei modelli DMAG per la manodopera occupata negli anni 2006 – 2007 – 2008.

In particolare, si sta procedendo a confrontare le retribuzioni contrattuali vigenti per lo stesso periodo, tenuto conto della categoria contrattuale, della qualifica del lavoratore ovvero dell'area/livello di appartenenza.

L'operazione in questione, in questa fase iniziale (solo anno 2006), prevede delle comunicazioni alle aziende per le quali è stata riscontrata una differenza di retribuzione superiore a € 300,00 per ogni modello DMAG, relativo ad un singolo trimestre.

Prima di entrare nel merito della procedura individuata, in questa sede segnaliamo che, dalle prime comunicazioni pervenute ad alcune cooperative associate, risulta che l'Inps abbia utilizzato come base di calcolo il numero di giornate evidenziate nel DMAG considerando i lavoratori coinvolti a tempo pieno, sulla base di un orario giornaliero ottenuto in relazione a quello settimanale stabilito dal CCNL.

La retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è, però, di tipo orario in tutti i contatti collettivi vigenti nel settore.

 

Si ricorda, in particolare il CCNL per le cooperative e i consorzi agricoli che all'articolo 61, stabilisce che “ L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata”.

La retribuzione, quindi, viene di fatto corrisposta in relazione all'effettivo coinvolgimento lavorativo, che può essere anche per un numero limitato di ore, in conseguenza di eventi meteorologici o altre esigenze di carattere agricolo.

In tali situazioni, qualora l'importo risultasse inferiore ai minimali stabiliti annualmente con circolare dall'INPS, l'unico obbligo in vigore è di versare i contributi in relazione a questi ultimi.

La richiesta che i contributi siano calcolati sulla retribuzione giornaliera, anche se il lavoratore non ha prestato la propria attività per tutte le ore (6.30/6 gg.), si basa sulla presunzione che, in tal caso, se trattasi di situazione non straordinaria e ripetuta nel tempo può palesare un part-time non contrattualizzato e, pertanto, la contribuzione è comunque dovuta sulla retribuzione ordinaria a tempo pieno.

Si ritiene, quindi, che la posizione dell'INPS meriti un approfondimento al fine di verificare se e dove vi siano dei correttivi da operare. Abbiamo già avviato le prime iniziative a questo scopo e – appena possibile – informeremo sugli esiti.

Qualora, nel frattempo, pervengano richieste dell'Inps in tal senso, sarà opportuno rispondere motivando su quali modalità di calcolo siano stati operati i calcoli previdenziali, evidenziando le norme del CCNL applicato.

Nel merito.

La legge 11 marzo 2006, n. 81, articolo 1, comma 4, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Il confronto ha individuato le seguenti tipologie di situazioni:

•  aziende per le quali è stata rilevata una differenza di retribuzione;

•  aziende per le quali non è stato possibile effettuare la comparazione in quanto non è stata riscontrata una corrispondenza fra i dati contrattuali indicati nel modello DMAG e quelli presenti nei contratti vigenti.

Per quanto riguarda questa seconda tipologia di aziende, sarà cura delle sedi provvedere, mediante una procedura di prossimo rilascio, alla correzione delle anomalie, necessaria per avviare centralmente una nuova operazione di confronto.

L'Inps, anche alla luce di quanto sopra, ribadisce l'importanza dell'indicazione nelle dichiarazioni trimestrali dei dati contrattuali corretti e corrispondenti a quelli presenti nei contratti provinciali in vigore, distinti per settore di appartenenza.

Alle aziende nelle quali è stato possibile effettuare il confronto specificato e per le quali è stata rilevata una differenza di retribuzione, sarà inviata una comunicazione con l'indicazione delle anomalie retributive riscontrate, a partire dall'anno 2006, distinte per ogni singolo trimestre.

La comunicazione non costituisce avviso di addebito contributivo, in quanto la medesima è finalizzata a verificare, in questa prima fase, la bontà dei dati oggetto del confronto citato.

Pertanto, è facoltà dell'azienda richiedere all'Istituto la regolarizzazione spontanea ed immediata per il versamento della contribuzione dovuta per la differenza retributiva riscontrata.

Nella lettera sarà precisato, inoltre, che l'azienda potrà produrre tutta la documentazione ritenuta utile all'acquisizione degli elementi per la predisposizione del provvedimento finale di conferma, rettifica o annullamento delle differenze retributive riscontrate, che sarà emesso da parte delle sedi.

Si allega, ad ogni buon conto, il testo integrale del messaggio.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

( Vincenzo Mannino )

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