Riduzione contributiva per l'assunzione di lavoratori over 50 beneficiari di indennità di disoccupazione

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 53343/2010, ha approvato un provvedimento concernente la riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, della L. 191/2009, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

•  Titolo I: Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della L. 191/2009 , a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età;         

•  Titolo II: Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall'art. 2, comma 134, secondo periodo, della L. n. 191/2009, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

Beneficiari (validi per entrambi i Titoli)

Sono beneficiari dei contributi tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che  abbiano  compiuto almeno cinquanta anni di età.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano  un  rapporto  di  lavoro subordinato, secondo le modalità di cui alle “iniziative ammissibili” di seguito esposte.

Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da  un contratto individuale.

Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti  per  giustificato  motivo oggettivo o per  riduzione  di  personale,  salvo  il  caso  in  cui l'assunzione sia  finalizzata  all'acquisizione  di  professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 

Il beneficio non spetta se il datore di  lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della L. n. 223/1991 se  tra  l'impresa  che assume e il datore di lavoro da cui proviene  il  lavoratore  vi  sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o  controllo;  in  tali  casi  il  beneficio spetta  comunque  se  l'assunzione  avvenga   dopo   sei   mesi   dal licenziamento.

Iniziative ammissibili

Titolo I

Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a)  abbia compiuto 50 anni;

b)  sia titolare dell'indennità di  disoccupazione  non  agricola con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19,  comma 1, del regio decreto-legge n. 636/1939 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 1272/1939.

Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di  lavoro il beneficio spetta se il lavoratore:

a)  era titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;

b)  abbia compiuto 50 anni alla  data  della  trasformazione  del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 

Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo  indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalità:

a)  nelle  ipotesi  di  assunzione  a  tempo  determinato  di  un  lavoratore il beneficio contributivo è  riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010;

b)  nelle ipotesi  in  cui,  nel  corso  del  suo  svolgimento  e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il  contratto  di  lavoro  a tempo determinato di cui alla precedente lettera a) venga trasformato in contratto a tempo  indeterminato,  il  beneficio  contributivo  è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010;

c)  nelle  ipotesi  di  assunzione  a  tempo  indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010. 

Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della L. 191/2009, se ne ricorrono  i presupposti.

Titolo II

Il beneficio è riconosciuto non oltre la data del 31 dicembre  2010 per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilità o che beneficiano  dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni  di  anzianità contributiva.

Il beneficio è riconosciuto altresì non oltre la data del 31 dicembre 2010 in   favore  dei  datori  di  lavoro  che,  al  momento dell'entrata in  vigore  dell'art.  2,  comma  134,  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, hanno già alle proprie dipendenze lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a)  al momento dell'assunzione, erano in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

b)  nel corso dell'anno 2010, maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui ai commi precedenti.

Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da  un contratto individuale.

Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della L. 191/2009, se ne ricorrono i presupposti.

Contributi

Per la concessione dei benefici disciplinati ai titoli I e II del decreto in oggetto  sono complessivamente   stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

L'INPS concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di  lavoro,  ferma restando l'osservanza del termine per la presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Procedure e termini (valide per entrambi i titoli)

Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto  di  lavoro  e che intende chiedere il beneficio deve  effettuare  apposita  domanda all' Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalità che  verranno  definite  dall'Istituto  stesso; per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.

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