
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 53343/2010, ha approvato un provvedimento concernente la riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, della L. 191/2009, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
Titolo I: Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della L. 191/2009 , a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età;
Titolo II: Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall'art. 2, comma 134, secondo periodo, della L. n. 191/2009, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.
Beneficiari (validi per entrambi i Titoli)
Sono beneficiari dei contributi tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età.
Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità di cui alle “iniziative ammissibili” di seguito esposte.
Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della L. n. 223/1991 se tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
Iniziative ammissibili
Titolo I
Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore presenti congiuntamente i seguenti requisiti:
a) abbia compiuto 50 anni;
b) sia titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge n. 636/1939 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 1272/1939.
Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro il beneficio spetta se il lavoratore:
a) era titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;
b) abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalità:
a) nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010;
b) nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui alla precedente lettera a) venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010;
c) nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010.
Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della L. 191/2009, se ne ricorrono i presupposti.
Titolo II
Il beneficio è riconosciuto non oltre la data del 31 dicembre 2010 per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Il beneficio è riconosciuto altresì non oltre la data del 31 dicembre 2010 in favore dei datori di lavoro che, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, hanno già alle proprie dipendenze lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) al momento dell'assunzione, erano in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
b) nel corso dell'anno 2010, maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui ai commi precedenti.
Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della L. 191/2009, se ne ricorrono i presupposti.
Contributi
Per la concessione dei benefici disciplinati ai titoli I e II del decreto in oggetto sono complessivamente stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.
L'INPS concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando l'osservanza del termine per la presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Procedure e termini (valide per entrambi i titoli)
Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e che intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all' Istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalità che verranno definite dall'Istituto stesso; per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.
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