Facendo seguito alla circolare del Servizio Sindacale n. 47 del 25 settembre 2009 (prot. n. 3266), si ricorda alle strutture in indirizzo che
entro il 31 gennaio 2010
le aziende possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa a valere sulla contribuzione dovuta nell'anno in corso.
I requisiti sono:
imprese con almeno due anni di attività;
aver fatto interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene, innalzando il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge.
L'agevolazione in questione è prevista dall'art. 24 del DM 12/12/2000 e ad essa si può accedere attraverso la compilazione e l'invio del modulo OT-24 predisposto dall'INAIL e recentemente aggiornato.
Sebbene sia in corso un confronto con l'INAIL per procedere a una revisione dell'istituto e delle percentuali di riduzione (vedi circolare del Servizio Sindacale n. 48/09), attualmente la riduzione del tasso medio di tariffa è a pari al:
10% per le imprese che occupano fino a 500 lavoratori;
5% per le imprese che occupano più di 500 lavoratori.
La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Com'è evidente, la riduzione dei tassi incide positivamente sul costo del lavoro e può contribuire a rendere maggiormente competitive le imprese cooperative che hanno attuato standard di sicurezza superiori al minimo.
Ai fini della concessione del beneficio, l'INAIL attribuisce particolare rilevanza agli interventi eseguiti in ottemperanza ad accordi siglati tra l'Istituto stesso e le parti sociali o gli enti bilaterali, alle procedure finalizzate alla selezione di fornitori di merci che rispettino la normativa sulla sicurezza sul lavoro, alle iniziative intraprese per migliorare la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro ed ai comportamenti cd. “socialmente responsabili” tenuti dalle aziende ed all'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Come evidenziato dalla Guida alla compilazione del mod. OT-24, la domanda di riduzione deve essere presentata (anche on-line nella sezione “Punto cliente” del sito web dell'INAIL) per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza e deve pervenire alla sede INAIL nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente.
Nel caso di aziende con più unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere presentate o spedite a ciascuna sede INAIL competente, tenendo conto della ubicazione delle unità produttive facenti parte dell'azienda richiedente.
Nel caso, infine, di aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata deve essere formulata un'unica domanda. La domanda deve essere presentata o spedita alla sede INAIL accentrante.
L'INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Coerentemente con la disciplina applicabile a tutti i benefici contributivi, anche la riduzione del tasso medio di tariffa è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal DM 24/10/07.
In conclusione, si invitano le strutture in indirizzo ad informare adeguatamente le cooperative associate circa l'agevolazione in oggetto.