CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Entrata in vigore (1° settembre 2011) di nuove disposizioni normative della Regione Lombardia in materia di certificazione energetica introdotte con la Legge regionale n. 3 del 21 febbraio 2011

Il 1° settembre 2011 sono entrate in vigore alcune nuove disposizioni normative applicabili in materia di certificazione energetica nella Regione Lombardia , da questa data infatti l'Attestato di Certificazione Energetica, redatto dal Certificatore accreditato, acquista efficacia a tutti gli effetti.

E'opportuno ricordare che l'articolo 17 della Legge regionale 21-2-2011 n. 3 aveva introdotto modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli della Legge 24 dell'11-12- 2006 in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici.

 In particolare l'articolo 25 della suddetta legge 24/2006 era già stato precedentemente modificato ed integrato da un'altra legge regionale (L.R. 29-6-2009 n. 10), che aveva introdotto in tale articolo il comma 4-bis, il cui testo era il seguente:

“L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L'attestato di certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, all'atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.”

Per effetto di tale disposizione veniva quindi sancito l'obbligo, per il proprietario dell'edificio, di depositare presso il Comune l 'attestato di certificazione energetica unitamente alla ricevuta prodotta dal Catasto energetico; a seguito di tale deposito il Comune doveva provvedere, dopo aver fatto gli opportuni controlli formali, al rilascio dell'Attestato di certificazione energetica appositamente timbrato dal Comune per accettazione.

L'articolo 17 delle Legge regionale in oggetto (n. 3 del 21-2-2011), pubblicata sul BURL n. 8 del 25 febbraio 2011, ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 24 del 2006.

Tra le modifiche introdotte a tale legge regionale ve ne è una che riguarda il comma 4-bis dell'articolo 25 della Legge regionale n. 24/2006 che, con decorrenza dal 12 marzo 2011, viene integralmente sostituito dal testo qui di seguito riportato:

“L'attestato di certificazione energetica (ACE), redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia conforme, all'atto stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalla deliberazione della Giunta regionale in materia. A decorrere dal 1° settembre 2011, l 'ACE acquista efficacia con l'inserimento, nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato.”

  Risulta pertanto stabilito che dal 1° settembre 2011 non sarà più necessaria alcuna vidimazione, né timbro di accettazione o di ricevuta, da parte del Comune sull 'Attestato di Certificazione energetica, in quanto tale Attestato acquista piena efficacia con l'inserimento del file di interscambio dati nel Sistema informativo regionale a cura, e sotto responsabilità, del soggetto certificatore che lo ha redatto ed asseverato.

A tale riguardo segnaliamo inoltre che con un altro recente provvedimento (Deliberaz. Giunta regionale 31-5-2011 n. 9/1811), allegato alla presente comunicazione, è stato approvato il nuovo modello di Attestato di Certificazione energetica, in sostituzione di quello precedentemente in vigore il cui schema era allegato alla Deliberazione di G.R. n. 8/8745 del 22-12-2008 (“Disposizioni inerenti all'efficienza energetica degli edifici”).

Nel nuovo modello, coerentemente con le modifiche introdotte dalla legge in oggetto, non è più previsto lo spazio per il logo del Comune e per l'apposizione del timbro di accettazione del Comune stesso; è stata inoltre prevista la possibilità di inserire, tra le opzioni che il certificatore può indicare per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio, l'impianto di ventilazione meccanica dei locali.

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