CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

Dal 20 marzo è divenuta obbligatoria la conciliazione nelle controversie civili e commerciali (D.Lgs. n. 28 del 2010).

Chiunque intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie specificamente indicate dal provvedimento di legge (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), dovrà obbligatoriamente e preventivamente esperire un tentativo di conciliazione avanti gli organismi a ciò deputati a pena di improcedibilità della relativa domanda giudiziaria. Per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, la conciliazione diverrà obbligatoria solo dal 20 marzo 2012.

La mediazione è quell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. il ricorso al procedimento di mediazione non è alternativo al ricorso avanti l'autorità giudiziaria ordinaria (come accade per l'arbitrato) né, quindi, impedisce alle parti in caso di insuccesso della mediazione di rivolgersi all'autorità giudiziaria per soddisfare i propri interessi.

Il servizio di mediazione è erogato da enti denominato “organismi” accreditati dal Ministero della Giustizia (sono iscritti di diritto nell'apposito elenco gli organismi costituiti dagli ordini degli avvocati e quelli promossi dalle Camere di Commercio) . Gli organismi si avvalgono di mediatori che abbiano specifiche competente tecniche e che abbiano frequentato apposito corso superando una prova di valutazione finale.

La mediazione è avviata dalle parti presentando apposita istanza agli organismi accreditati e secondo le procedure da questi previste, che indichi l'oggetto della controversia e le ragioni della pretesa. L'organismo nomina il mediatore e fissa la data del primo incontro tra il mediatore e le parti. Possono seguire ulteriori colloqui al termine dei quali il mediatore cercherà di facilitare un accordo spontaneo tra le parti. Se questo non viene raggiunto le parti potranno invitare il mediatore a formulare una proposta di mediazione. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, anche nell'ipotesi di accettazione della proposta del mediatore, si redigerà il verbale di conciliazione, elaborato a cura del mediatore, che autenticherà le sottoscrizioni delle parti. Il verbale, omologato con decreto del presidente del tribunale su istanza di parte, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

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