Credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca.

Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, art. 1

Con l’art. 1 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 è stato istituito sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012 un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca.

Beneficiari

Imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca.

Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI - Agenzia Spaziale Italiana; gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Iniziative ammissibili e contributi

Il credito di imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e compete nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato a Università ed enti di ricerca.

Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.

Il credito deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello di versamento unificato F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo.

Il credito d’imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

Procedure e termini

Le disposizioni applicative saranno adottate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

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