Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 (S. O. n. 281) è stata pubblicata la legge in oggetto [ all. ], la cui entrata in vigore è fissata al 1 gennaio 2011 (le disposizioni di cui ai commi da 42 al 46 entrano in vigore il 21 dicembre 2010).
Si descrivono e commentano qui di seguito le disposizioni di maggiore interesse per le cooperative.
EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA Articolo 1, comma 5
Il comma rimodula la quota di 1,5 miliardi di Euro per l'anno 2012 delle risorse FAS (Fondo aree sottoutilizzate) da destinare ad interventi di edilizia sanitaria pubblica; è specificato che viene fatta salva la ripartizione delle risorse tra regioni del Mezzogiorno (85%) e regioni del Centro Nord (15%) che caratterizza la destinazione dei fondi FAS.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO Articolo 1, commi 6 -7
Viene prevista l'erogazione dei 480 milioni di Euro l'anno –fino al 2011- subordinata alla verifica, nei contratti di trasporto pubblico locale su ferro, di misure di efficientamento e razionalizzazione del trasporto. La verifica, da parte dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dei Trasporti, va effettuata entro il primo semestre 2011.
Inoltre, si prevede la ripartizione dei 425 milioni (annualità 2009) volti all'acquisto di nuovo materiale rotabile, conformemente all'eventuale parere favorevole della Conferenza Unificata. Nella ripartizione si terrà conto, tra l'altro, degli aumenti tariffari, da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi e la razionalizzazione dei servizi, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati.
LEASING IMMOBILIARE Articolo 1, commi 15-16
Interviene sul regime fiscale dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per equipararlo al trattamento degli acquisti diretti.
Il sistema sinora in vigore prevedeva l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (anche in caso di assoggettamento ad Iva) nella misura complessiva del 4%, ma con pagamento “frazionato” nei due momenti dell'acquisto da parte del locatore (società di leasing) e del successivo riscatto da parte dell'utilizzatore. Ora viene previsto il versamento integrale delle imposte al momento iniziale, sì come avviene in caso di acquisto diretto dell'immobile.
Quanto all'imposta di registro, il leasing di immobili strumentali è assimilato agli altri contratti bancari e prescritta la registrazione solo “in caso d'uso” (con aliquota dell'1%).
Inoltre, si stabilisce che l'utilizzatore del bene sia responsabile in solido con il locatore per il pagamento delle imposte sul trasferimento.
Per i contratti in corso è istituita un'imposta sostitutiva (con aliquota del 2% ed imposta ridotta di un 4% per ogni anno residuo di contratto).
ACCERTAMENTI TRIBUTARI Articolo 1, commi 17-22
Il comma 17 prevede anzitutto un ampliamento sia delle ipotesi in cui procedere al controllo formale della dichiarazione (art. 36 ter, D.P.R. 600/1973), sia dei presupposti che legittimano il cd. “accertamento parziale” (art. 41bis, D.P.R. 600/1973).
L'accertamento parziale è quello che l'Amministrazione compie senza pregiudicarsi la possibilità di effettuare nuovi accertamenti in deroga al principio dell'“unicità dell'accertamento”. In altri termini, attraverso il “parziale” l'Ufficio si riserva la possibilità di controllare più volte il contribuente rispetto al medesimo anno d'imposta. Tuttavia, costituendo una deroga ad un principio generale, il parziale è legittimo solo in casi eccezionali.
La novella amplia le ipotesi legittimanti, prevedendo che l'Ufficio possa basare un accertamento parziale anche solo sulle risposte ai questionari ovvero sulle risultanze di indagini finanziarie.
I commi dal 18 al 22 dell'art. 1, modificano il regime dei cd. strumenti deflattivi del contenzioso tributario, vale a dire di tutti quegli istituti che hanno lo scopo di scongiurare o comporre una lite tributaria. La modifica rende meno conveniente il ricorso a tali istituti riducendo lo sconto sanzionatorio riconosciuto al contribuente che aderisce alla pretesa dell'Ufficio.
Nel dettaglio, vengono elevati da “un quarto” ad “un terzo” del minimo le sanzioni amministrative applicabili nei casi di “accertamento con adesione”, di “definizione delle sole sanzioni” e di “acquiescenza” (rinuncia alla proposizione del ricorso). Coerentemente, subiscono un rialzo anche le sanzioni previste in caso di adesione ad atti anteriori all'atto di accertamento (processo verbale di constatazione e invito al contraddittorio), che passano da “un ottavo” ad “un sesto” del minimo.
Cresce altresì la sanzione ridotta prevista in ipotesi di “conciliazione giudiziale”, che passa dal 30% al 40%.
Subiscono un rialzo anche le sanzioni che devono essere corrisposte in caso di cd. ravvedimento operoso (art. 13, D.L.vo 472/1997).
Le suddette novità entrano in vigore per gli atti tributari emessi dall'amministrazione dal 1° febbraio 2011; nonché per i ricorsi presentati o per le violazioni commesse dopo la data indicata.
FEDERALISMO FISCALE Articolo 1, comma 23
Vengono aumentati compiti e risorse alla società SOSE spa (Società per gli Studi di Settore) e all'IFEL ( Istituto per la finanza e l'economia locale), in vista dell'attuazione del federalismo fiscale.
Si affida alla SOSE il compito di predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi da quello della sanità; si affida altresì all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di provvedere mediante l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) all'analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.
CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO Articolo 1, comma 25
In favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo ad università o enti pubblici di ricerca, è previsto un credito d'imposta nel limite di spesa di 100 milioni.
Tale credito è utilizzabile solo in compensazione e spetta, in una misura percentuale da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, per investimenti realizzati dal 1°gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; esso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi senza tuttavia concorrere alla formazione del reddito né alla formazione della base imponibile Irap. Inoltre, esso non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi.
FONDO SOCIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE Articolo 1, comma 29
Incrementato di un miliardo di Euro; una parte di tali risorse dovrà essere dirottata alle regioni per esigenze di trasporto pubblico locale.
Una quota di tali nuove risorse può essere attribuita alle regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale.
AMMORTIZZATORI SOCIALI Articolo 1, commi 30-34 e 36
Sono rifinanziati, sulla base di accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, anche per l'anno 2011.
Inoltre, è previsto –sempre per il 2011- l'erogazione da parte dell ‘Inps di un incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga oppure licenziati per via della crisi.
Gli oneri derivanti dai suddetti commi sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dalla presente legge (ai sensi del comma 29).
APPRENDISTATO Articolo 1, comma 35
Il comma 35 proroga per il 2011 il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, stanziando allo scopo 100 mln di euro nell'ambito di risorse già appostate a legislazione vigente per analoghe finalità.
TRATTAMENTI PENSIONISTICI Articolo 1, comma 37
Viene modificato l'art. 12 comma 5 del D.L. 78/2010, concernente l'applicazione della normativa previdente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per una serie di lavoratori (nei limiti di 10mila soggetti beneficiari) che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Vengono ricompresi tra i destinatari della norma i soggetti indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della Legge 223/1991.
Il Ministro del Lavoro, inoltre, di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico; tale periodo non può superare quello che intercorre tra la data computata sulla base di norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del D.L. 78/2010 e quella computata in conformità all'articolo 12 del suddetto Decreto.
L'intervento avviene, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, in deroga alla normativa vigente ed in via alternativa a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 primo periodo.
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI Articolo 1, comma 38
Il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 200 milioni di Euro per il 2011.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Articolo 1, comma 39
Viene abrogato il comma 10 dell'articolo 1 della L.247/2007. Esso prevedeva l'innalzamento, a decorrere dall'anno 2011, di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative all'Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori; alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'Inps; alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2 comma 26 della L.335/1995.
Inoltre, a decorrere dal 1°gennaio 2011 le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
CINQUE PER MILLE Articolo 1, comma 40
La disposizione prevede che la dotazione del Fondo per le esigenze indifferebili (di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). A ciascuna finalità non può essere destinato un importo superiore all'importo indicato nel predetto elenco per l'anno 2010 salvo espressa deroga.
In particolare, sono stanziati cento milioni che serviranno alla proroga della liquidazione del 5 per mille (un quarto di quelli previsti per l'anno 2010).
L'esecutivo, in sede di approvazione parlamentare del ddl Stabilità 2011, si è tuttavia impegnato con ordini del giorno ad introdurre misure ad hoc in provvedimenti successivi (probabilmente nel cosiddetto Dl mille-proroghe di fine anno) .
AGEVOLAZIONI FISCALI PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA Articolo 1, comma 41
La disposizione rende permanente l'agevolazione recata da ultimo dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione era finora prevista fino al 31 dicembre 2010 (termine ora soppresso).
Si ricorda che l'agevolazione – consistente nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e della catastale all'1% – ha ad oggetto gli atti di acquisto, a titolo oneroso, di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società agricole.
AGGREGAZIONI PROFESSIONALI Articolo 1, comma 42
Il credito di imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali viene limitato alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009 (il termine finale originario era il 31 dicembre 2010).
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN AGRICOLTURA Articolo 1, commi 45-46
Confermata a regime, dal 1°agosto 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, già previste dall'articolo 9 commi 5, 5-bis e 5-ter della L.67/1988.
L'onere della rideterminazione delle suddette agevolazioni è quantificato in 86 milioni di Euro per l'anno 2010.
PROROGA DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA' Articolo 1, comma 47
Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività, previsto dall'articolo 5 del D.L. 158/2008, secondo il quale il lavoratore dipendente può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (10%) in luogo dell'Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione ad incrementi di produttività e lavoro straordinario. Inoltre, l'agevolazione prevede, per il periodo 1°gennaio 2010-31 dicembre 2011, uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili.
La proroga si applica ai soggetti che nel 2010 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila Euro e su un ammontare non superiore a 6mila Euro. Nel caso in cui il sostituto d'imposta che dovrà applicar eil regime sostitutivo per il 2011 sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010, il lavoratore dovrà presentare un'attestazione apposita del possesso del requisito reddituale.
Lo stanziamento previsto nel 2011 è di 60 milioni di Euro.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI Articolo 1, comma 48
Resta lo sgravio del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e delle abitazioni prevista dai commi da 344 a 347 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) . Tuttavia, la detrazione sarà ripartita, anziché nei 5 anni attuali, in 10 anni.
Ai fini della copertura finanziaria, verranno trasferiti 240 milioni dal Fondo per l'autotrasporto a quello di riserva di 800 milioni. In tal modo, sarà possibile procedere con l'ecobonus che garantirà nel primo anno un gettito di Iva per rifondere proprio la riserva destinata all'autotrasporto.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Articolo 1, comma 49
Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 347,5 milioni di Euro per l'anno 2011.
L'incremento copre i cinque dodicesimi delle maggiori risorse (834 milioni) che lo Stato si è impegnato ad assicurare nel prossimo esercizio alle regioni con il “Nuovo Patto della Salute” del 3 dicembre 2009.
REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO Articolo 1, commi 51-52
Per i risultati dell'esercizio 2010, contempla la possibilità in capo alle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico previsti dal piano di rientro dai disavanzi sanitari, di provvedere alla copertura di tale disavanzo con risorse di bilancio regionale; le misure devono tuttavia essere necessariamente adottate entro il 31 dicembre 2010.
Inoltre, i commi prevedono il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2011 le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere delle regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio). I pignoramenti e le prenotazioni di debito sui pagamenti che le regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate trasferiscono alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, se effettuati antecedentemente al 31 maggio 2010, non producono effetti da tale data e sino al 31 dicembre 2011.
Gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché i tesorieri, possono disporre a fini istituzionali somme che gli sono state trasferite durante il suddetto periodo.
Infine, è consentita una deroga del 10% del blocco del turnover del personale sanitario a condizione che entro il 31 ottobre 2010 sia avvenuta la verifica positiva dell'attuazione parziale delle misure contenute nel piano di rientro dal deficit sanitario presentato dalla regione interessata.
SOSTEGNO ALL'EDITORIA Articolo 1, comma 58
Viene previsto l'incremento dello stanziamento per l'editoria contemplato dalla Legge Finanziaria 2010 limitatamente all'anno 2011. L'importo di tale incremento corrisponde a 100 milioni di Euro.
PAGAMENTI DEI COMUNI ALLE IMPRESE Articolo 1, commi 59- 60
Viene istituito un Fondo la cui finalità è il pagamento degli interessi passivi dei comuni per il ritardato pagamento dei fornitori; la dotazione del Fondo corrisponde a 60 milioni di Euro.
Un Decreto del Ministro dell'Interno individuerà le modalità ed i criteri di riparto nonché i comuni che avranno accesso al Fondo; questi ultimi saranno i virtuosi, che rispettano il patto di stabilità e vantano un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti inferiore alla media nazionale.
REGIME IVA PER CESSIONE DI IMMOBILI Articolo 1, comma 86
La disposizione modifica l'art. 10, primo comma, numero 8-bis del D.P.R. 633/1972, prevedendo che le cessioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici entro “cinque” anni (originariamente gli anni erano “quattro”) dall'ultimazione del fabbricato non sono esenti da Iva.
Pertanto, le imprese costruttrici (incluse le cooperative edilizie) avranno un anno di tempo in più per assoggettare ad Iva le cessioni di fabbricati. L'allungamento rappresenta una misura di favore per il settore: infatti, applicando l'imposta, le imprese eviteranno di incorrere nel regime di indetraibilità dell'Iva sugli acquisti.
STANZIAMENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Tabella C
Il provvedimento stanzia per il Fondo nazionale per il sostegno alla locazione 32.916 migliaia di Euro per l'anno 2011, 33.940 migliaia di Euro per l'anno 2012 e 14.313 migliaia di Euro per l'anno 2013; uno stanziamento decisamente ridotto rispetto a quello previsto dalla L.191/2009 (Legge Finanziaria 2010) pari a 143.826 migliaia di Euro per l'anno 2011, 109.446 migliaia di Euro per l'anno 2012 e 109.446 migliaia di Euro per l'anno 2013.
10 Gennaio 2011
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