
Ancora un anno per gli
incentivi alla rioccupazione dei lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale.
Vediamo nel dettaglio le diverse
misure prorogate dalla legge di
stabilità.
Riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in disoccupazione
Per l’anno 2011 i datori di
lavoro che assumeranno lavoratori
beneficiari dei trattamenti i
disoccupazione non agricola
con requisiti normali, che abbiano
almeno 50 anni di età, saranno
soggetti alla contribuzione
per gli apprendisti (pari al 10%)
in luogo di quella normale.
Poiché il beneficio è previsto
tecnicamente attraverso l’estensione
della normativa relativa
all’assunzione di lavoratori in
mobilità, è possibile instaurare
rapporti a tempo determinato
(beneficio massimo di 12 mesi
+ ulteriori 12 in caso di trasformazione
del rapporto a tempo
indeterminato); a tempo indeterminato
(beneficio massimo
di 18 mesi).
Incentivo all’assunzione di lavoratori disoccupati
I datori di lavoro che assumono
a tempo pieno e indeterminato,
senza esservi tenuti, lavoratori
che godono dell’indennità
di disoccupazione ordinaria o di
quella speciale per l’edilizia, possono
richiedere a titolo di incentivo
quanto sarebbe ancora
spettato al lavoratore a titolo di
indennità (è escluso invece il
costo dei contributi figurativi).
I
datori di lavoro non devono
aver effettuato nei 12 mesi precedenti
riduzioni di personale
avente la stessa qualifica e non
devono avere in corso sospensioni
assistite da Cigs. Sono
altresì esclusi dal beneficio i
datori di lavoro che risultano in
situazione di collegamento o di
controllo con l’azienda che ha
effettuato i licenziamenti (a questo
proposito è richiamato il
disposto dell’articolo 8 comma
4bis della Legge 223/1991).
Assunzione di lavoratori soggetti
a trattamenti in deroga
Anche per il 2011 i datori di
lavoro che assumono lavoratori
soggetti a trattamenti in deroga
(sospesi, in riduzione d’orario o
licenziati) hanno diritto a ricevere
dall’Inps, a titolo di incentivo,
l’importo delle mensilità di integrazione
al reddito non ancora
percepite dal lavoratore.
Incentivi ai percettori di prestazioni
di sostegno al reddito
per intraprendere attività autonoma
Le misure previste dal Dl
78/2009 sono prorogate anche
per il 2011. Si tratta del riconoscimento
delle indennità residue
spettanti anche ai lavoratori che
intraprendono un’attività autonoma.
La misura è erogata in
un’unica soluzione e a seguito di
dimissioni da parte del lavoratore
interessato dall’impresa da cui
era dipendente, dopo l’ammissione
al beneficio e prima della
sua erogazione.
Tra le attività
che danno diritto all’incentivo,
ricordiamo che è prevista anche
l’associazione in cooperativa.
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