Occupazione, ecco la mappa delle agevolazioni

Ancora un anno per gli incentivi alla rioccupazione dei lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale.

Vediamo nel dettaglio le diverse misure prorogate dalla legge di stabilità.

Riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in disoccupazione

Per l’anno 2011 i datori di lavoro che assumeranno lavoratori beneficiari dei trattamenti i disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età, saranno soggetti alla contribuzione per gli apprendisti (pari al 10%) in luogo di quella normale.

Poiché il beneficio è previsto tecnicamente attraverso l’estensione della normativa relativa all’assunzione di lavoratori in mobilità, è possibile instaurare rapporti a tempo determinato (beneficio massimo di 12 mesi + ulteriori 12 in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato); a tempo indeterminato (beneficio massimo di 18 mesi).

Incentivo all’assunzione di lavoratori disoccupati

I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori che godono dell’indennità di disoccupazione ordinaria o di quella speciale per l’edilizia, possono richiedere a titolo di incentivo quanto sarebbe ancora spettato al lavoratore a titolo di indennità (è escluso invece il costo dei contributi figurativi).

I datori di lavoro non devono aver effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e non devono avere in corso sospensioni assistite da Cigs. Sono altresì esclusi dal beneficio i datori di lavoro che risultano in situazione di collegamento o di controllo con l’azienda che ha effettuato i licenziamenti (a questo proposito è richiamato il disposto dell’articolo 8 comma 4bis della Legge 223/1991).

Assunzione di lavoratori soggetti a trattamenti in deroga

Anche per il 2011 i datori di lavoro che assumono lavoratori soggetti a trattamenti in deroga (sospesi, in riduzione d’orario o licenziati) hanno diritto a ricevere dall’Inps, a titolo di incentivo, l’importo delle mensilità di integrazione al reddito non ancora percepite dal lavoratore.

Incentivi ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito per intraprendere attività autonoma

Le misure previste dal Dl 78/2009 sono prorogate anche per il 2011. Si tratta del riconoscimento delle indennità residue spettanti anche ai lavoratori che intraprendono un’attività autonoma.

La misura è erogata in un’unica soluzione e a seguito di dimissioni da parte del lavoratore interessato dall’impresa da cui era dipendente, dopo l’ammissione al beneficio e prima della sua erogazione.

Tra le attività che danno diritto all’incentivo, ricordiamo che è prevista anche l’associazione in cooperativa.

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