È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante criteri e modalità per la
concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della L. 53/2000 (Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 277/2010), relativo alla Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le risorse disponibili sono destinate a:
1. Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori
dipendenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della L. 53/2000;
2. Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della L. 53/2000.
Procedure e termini (validi per entrambe le tipologie di progetto)
La domanda di finanziamento deve essere compilata sulla base dei modelli predisposti e resi
disponibili sul sito www.politichefamiglia.it ed inviata per via telematica al Dipartimento per le
politiche della famiglia, utilizzando la piattaforma informatica presente sul sito
www.conciliazione.politichefamiglia.it e seguendo le istruzioni ivi presenti.
I progetti devono essere inviati entro il 13 luglio e il giorno 8 novembre 2011.
Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori
dipendenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della L. 53/2000
Beneficiari
Possono presentare progetti, sulla base di specifico accordo contrattuale:
a) i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società),
nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle
temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali
cofinanziatori;
b) altri datori di lavoro privati non esercenti attività di Impresa, a condizione che risultino iscritti in
pubblici registri;
c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a
concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna
scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) e dichiarate
"ammissibili a finanziamento".
Gli enti pubblici diversi da quelli elencati alla lett. c) non rientrano, comunque, tra i soggetti
finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un
consorzio.
Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti
all'apertura di una delle predette procedure.
I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 9 della L. 53/2000 possono
presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di
verifica, nonché sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;
b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale
rispetto al precedente, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale
ovvero, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di
flessibilità, ovvero a diversi destinatari.
In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese
finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i
dipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singole aziende coinvolte possono
presentare anche individualmente altri progetti a valere sull' articolo 9 della legge, solo quando il
progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente.
Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti,
inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero
persone affette da documentata grave infermità.
Tra tali soggetti destinatari sono compresi altresì, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le
socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonché i
soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto,
purché la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta
con la domanda di finanziamento.
Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa:
a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato in azienda;
b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con
le rappresentanze sindacali unitarie;
c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni
sindacali comparativamente pili rappresentative sul piano nazionale;
d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali comparativamente pili rappresentative a livello nazionale;
e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi
paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali più
rappresentative a livello nazionale;
f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo
tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.
Iniziative ammissibili
I progetti hanno una durata massima di 24 mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti
tipologie di azioni positive:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, part-time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in
uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che
prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la
valutazione della prestazione e dei risultati. L'elenco delle predette azioni di flessibilità non è,
comunque, tassativo;
b) programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il
reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non
inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri
motivi legati ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Nel caso di
congedo parentale o per altri motivi legati alla conciliazione tra vita professionale e vita
familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo
continuativo;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali,
promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita
professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori.
Per tutti i progetti è assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui:
a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità
ovvero figli minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di
adozione;
b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non più di 50 persone,
ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza.
Ai progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore,
di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part
time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle
ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione, é inoltre attribuito un
punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilità, si preveda di
applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli
ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di
flessibilità.
Per quanto riguarda i programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di
congedo, è attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice
o del lavoratore nella medesima unità produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, ovvero
condizioni di miglior favore.
Per quanto riguarda i progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali,
con altro imprenditore o lavoratore autonomo, è attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui
gli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventi e ai servizi progettati.
Contributi
L’importo massimo di finanziamento ammonta a euro 500.000,00.
Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, della L. 53/2000
Beneficiari
Possono presentare progetti:
a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi
devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di
delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto;
b) i titolari di impresa individuale;
c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:
1) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e
risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria;
2) sussista l’autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.
Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c):
a) i liberi professionisti costituiti in associazione;
a) i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nei limiti dallo
stesso previsti;
b) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui
media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia
superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la
stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non più di dieci soggetti, ivi compresi il
titolare o i soci che partecipino personal mente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza.
I soggetti che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della L.
53/2000 possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
1. che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano conc1use le procedure di
verifica, nonché sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;
2. che si presenti una specifica esigenza di conciliazione tra vita professionale e vita familiare
legata ad un nuovo evento, quale una nuova maternità o adozione.
Iniziative ammissibili
I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai
liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili,
di attivare una sostituzione o una collaborazione, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 1, lettere
f) e g) del Regolamento in oggetto, ossia:
- sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo: azione
con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in
possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la totalità delle proprie attività
lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza
pregiudicare l'andamento della propria vita professionale;
- collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo:
azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente,
incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere parte delle
proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili,
senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale.
I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non
possono, in nessun caso, rivestire il molo di sostituti o di collaboratori.
La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, è fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco
di 24 mesi.
Il compenso da corrispondere al sostituto o al collaboratore non può superare il reddito imponibile
relativo all'attività svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove più favorevole, la media
dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso
di sostituzione, quanta nel caso di collaborazione, il compenso non può, comunque, essere
inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni
comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL
per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.
E’ assegnato un punteggio addizionale in presenza di figli fino a tre anni di età o figli disabili
ovvero in presenza di particolari carichi di cura, nonché nel caso in cui gli stessi siano promossi
attraverso reti.
Contributi
L’importo massimo finanziabile è di euro 35.000,00.
Riferimenti normativi
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 277/10;
- Avviso di finanziamento 2011.
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