Procedura di riconoscimento della ruralità degli immobili – Art. 7, c. 2bis e ss., D.L. 13 maggio 2011, n. 70

A breve verrà pubblicato il Decreto del Ministero delle Finanze con il quale si darà attuazione alla procedura di riconoscimento della ruralità degli immobili di cui all'art. 7, commi 2bis – 2quater, D. L. 70/2011 (conv. con mod. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106).

Come noto, la legge in commento ha introdotto una speciale procedura di attribuzione delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili che siano in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9, D.L. 557/1993.

La procedura in oggetto prescrive la presentazione all'Agenzia del territorio di una domanda di variazione per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 (per gli immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile). A tale domanda gli interessati allegheranno una autocertificazione in cui dichiarano che l'immobile possiede – in via continuativa e da almeno cinque anni – i requisiti di ruralità stabiliti dall'articolo 9 sopra citato.

La domanda di variazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2011 .

La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del Territorio, entro e non oltre il 30 settembre p.v. , e redatta in conformità ad un modello opportunamente allegato al decreto ministeriale. Con ogni probabilità sarà consentito anche l'invio telematico. In caso di presentazione a mano, tuttavia, sarà prodotta in duplice originale (di cui una restituita per ricevuta).

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