Decreto legge 24 gennaio 2012 , n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio u.s. (S. O. n.18) u.s. è stato pubblicato il decreto legge in oggetto [ allegato ] che raccoglie le misure varate dal governo in tema di liberalizzazioni e infrastrutture.

Il provvedimento – di 98 articoli – si compone di tre titoli ( I , Concorrenza ; II , Infrastrutture ; III , Europa ).

Di seguito si danno le prime, provvisorie comunicazioni, riservandoci gli approfondimenti in successivi interventi e rinviando, per altri aspetti, alle comunicazioni del Servizio Sindacale e delle Federazioni di settore.

Si ritiene tuttavia opportuno mettere sin da subito in evidenza talune misure di interesse per le cooperative ed indicare per ognuna di esse l'articolo di riferimento.

  MISURE DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER LE COOPERATIVE:

•  è istituito il tribunale delle imprese : la novità non trova applicazione al momento nei confronti delle società cooperative e dei loro soci ( art. 2 );

•  è prevista la possibilità di chiedere alla P.A. il pagamento di debiti scaduti con l'assegnazione di titoli di Stato (art. 35 );

•  è introdotta la s.r.l. semplificata senza capitale e senza costi di costituzione: è dubbio che la novità si applichi all'ordinamento cooperativo e dunque che si possa costituire un s.r.l. semplificata in forma cooperativa ( art. 3 )

•  è ripristinata l'IVA sulle operazioni di cessioni e locazioni di immobili effettuate da parte delle cooperative edilizie oltre i cinque anni dall'ultimazione, purché le costruzioni attengano a piani di edilizia convenzionata o ad operazioni di housing sociale ( art. 57 );

•  sono abrogati gli incentivi per gli impianti fotovoltaici in agricoltura ed introdotte varie novità per il settore, quali il contratto di filiera e l'attivazione del “fondo credito” ( art. 62-66 );

•  introdotta la possibilità per le associazioni di categoria del settore pesca (o loro consorzi) di siglare convenzioni con il Ministero per lo sviluppo della filiera ( art. 67 );

•  è prevista l'abrogazione di taluni significativi limiti all'iniziativa economica ( art. 1 );

•  sono estese alle microimprese le tutele previste dal Codice del consumo per i soli consumatori persone fisiche ( art. 7 );

•  sono abrogate le tariffe dei professionisti ed è previsto l'obbligo di pattuire per iscritto il compenso professionale ( art. 9 );

•  è estesa ai professionisti la possibilità di partecipare ai Confidi ( art. 10 );

•  sono introdotte varie misure di liberalizzazione dell'attività delle farmacie, inclusa la riforma della pianta organica con la riduzione del quorum (da 5.000 a 3.000) oltre il quale è consentito aprire una farmacia ( art. 11 ) ;

•  è affidato all'Authority sull'energia il compito di promuovere la liberalizzazione del settore dei trasporti (incluso il servizio taxi) ( art. 36);

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  A. MISURE IN TEMA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

L' art. 1 , ritorna sul tema della liberalizzazione delle attività economiche in generale e stabilisce l'abrogazione, secondo la disciplina ed i termini previsti dalla norma, delle disposizioni dell'ordinamento italiano che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati per l'avvio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali. Di conseguenza, la disposizione autorizza il Governo ad adottare, sulla base di una relazione preventivamente approvata dalle Camere, entro il 31 dicembre 2012, uno o più regolamenti finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle altre attività e le modalità del controllo ex post da parte dell'amministrazione.

L' art. 2 , rubricato “tribunale delle imprese”, devolve alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale la cognizione delle controversie in materia societaria, di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (c.d. contratti sopra soglia) e le azioni di classe disciplinate dall'art. 140-bis del codice del consumo.

Al momento, non risultano devolute alle sezioni specializzate le controversie tra soci di cooperativa e tra socio e cooperativa, né quelle concernenti il funzionamento e le deliberazioni sociali degli organi delle cooperative : infatti, laddove l'art. 2 del decreto rinvia alle controversie in materia di diritto societario, non richiama il tit. VI del Libro V del codice (titolo dedicato alle società cooperative).

In merito, Confcooperative ha già avviato proprie iniziative ai fini dell'inclusione delle controversie relative alle cooperative nell'elenco delle controversie devolute al tribunale delle imprese.

L' art. 3 , introduce la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata cd. “semplificata” . Più precisamente, si introduce nel corpo del codice un nuovo art. 2463- bis , che consente di costituire, da persone che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, una speciale forma di s.r.l. sottoposta ad un regime altamente agevolato sia per quanto riguarda l'ammontare del capitale (previsto nel minimo di un euro), sia per le formalità di costituzione (non è necessario l'intervento notarile).

Allo stato è dubbio, stante le particolarità di funzionamento delle società mutualistiche, che la suddetta novità sia immediatamente applicabile all'ordinamento cooperativo e che quindi si possa costituire una s.r.l. semplificata in forma cooperativa . Eventuali dubbi verranno presumibilmente sciolti dal decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con il quale sarà tipizzato lo statuto standard della società ed individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Gli articoli 5, 6 e 7 dettano disposizioni rilevanti in materia di tutela dei consumatori.

In particolare, l' art. 5 , inserisce nel Codice del consumo, l'articolo 37- bis che, oltre all'azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti degli operatori commerciali che utilizzano condizioni generali abusive, offre un'ulteriore importante tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole , esperibile in autonomia innanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria.

L' art. 6 , da par suo, è volto a rendere più efficace la cd. class action di cui all' articolo 140- bis del Codice del consumo, estendendo l'ambito di tutela attuabile attraverso l'azione di classe: in luogo del requisito dell' identità del diritto fatto valere da più soggetti, che rappresentava la originaria condizione di ammissibilità dell'azione sulla base della quale la procedura era sostanzialmente rimasta inattuata, viene ora previsto il più elastico concetto di omogeneità .

L' art. 7 contiene invece un'importante novità per le microimprese vessate da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive : vengono infatti estese le tutele previste dal Codice del Consumo in favore dei soli consumatori persone fisiche, anche alle microimprese (vale a dire ad imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro). Si tratta di una disposizione evidentemente finalizzata ad una più diffusa tutela del consumatore, parificando di fatto la piccola impresa al consumatore singolo.

Quanto ai servizi professionali in genere , l' art. 9 , abroga con effetto immediato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, è previsto che il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale. In coerenza con l'abrogazione delle tariffe, è stabilito che il compenso del professionista sia obbligatoriamente pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico. In tale sede, il professionista è obbligato a rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

L' art. 10 estende ai professionisti la possibilità di partecipare al patrimonio dei Confidi.

Quanto alle disposizioni dedicate a specifiche professioni ci si limita a segnalare talune delle disposizioni recate dall' art. 11 in materia di farmacie . È fissato in 3.000 abitanti il quorum di popolazione previsto per l'apertura di una farmacia (in luogo dei 5.000 o 4.000 abitanti attualmente previsti), prevedendo, altresì, che è sufficiente un'eccedenza di popolazione di 501 abitanti per giustificare l'apertura di un'ulteriore farmacia. Per evitare un eccessivo numero di farmacie nei piccoli centri è, però, precisato che nei comuni con meno di 9.000 abitanti l'eccedenza di popolazione rispetto al parametro generale debba superare 1.500 abitanti (la seconda farmacia scatterà così a quota 4.501 abitanti e la terza a 7.501).

Fra le varie norme relative alla istituzione delle nuove farmacie, si segnala altresì il comma 5, con il quale si vuole consentire l'effettivo accesso dei giovani farmacisti alla gestione delle nuove sedi farmaceutiche e si pone quale regola per il concorso che i giovani laureati in farmacia in possesso dei necessari titoli e risultati idonei alle eventuali prove selettive possano accordarsi per concorrere per la gestione associata delle farmacie , sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno al fine di conseguire l'assegnazione.

Il comma 6, invece, prevede che le farmacie possano svolgere la propria attività anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti su tutti i farmaci pagati direttamente dai clienti.

Sempre in tema di liberalizzazioni dell'attività professionali, l' art. 12 dispone un significativo aumento della pianta organica dei notai (aumento di 1.500 in tre anni).

  L' art. 25 rafforza i principi di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali , introducendo misure dirette a potenziare la concorrenza nel settore. In particolare, si prevede che l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, costituisca principio generale dell'ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano. Sono inoltre attribuiti più cogenti e penetranti poteri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. È altresì ridotta da 900 mila a 200 mila euro annui la soglia entro la quale è ammissibile l'affidamento diretto ad una società in house .

In materia bancaria e assicurativa , si segnala che l' art. 28 impone alle banche, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che condizionino l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita l'obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di differenti gruppi assicurativi.

L' art. 29 dispone, nell'ambito del sistema “risarcitorio diretto” previsto per i sinistri stradali ed al fine di contenere le frodi, introduce la possibilità per le compagnie assicurative di offrire il risarcimento in forma specifica (ad es. la riparazione diretta del veicolo da parte di un meccanico individuato dalla compagnia) in luogo del risarcimento per equivalente (che viene disincentivato con una riduzione del 30%).

Sempre nel contesto della repressione delle frodi assicurative, l' a rt. 31 potenzia l'azione di contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi alle assicurazioni RC-auto, avviando la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la sostituzione o integrazione degli stessi con sistemi elettronici o telematici.

Importanti misure per la tempestività dei pagamenti della P.A. e per l' estinzione dei debiti pregressi sono adottate con l' art. 35 ,

Quanto alle misure per l'estinzione dei pagamenti pregressi delle amministrazioni statali, si prevede anzitutto l'integrazione di somme nei fondi speciali per far fronte ai pagamenti scaduti di 2,7 miliardi di euro per il 2012.

Si prevede altresì che i creditori della pubblica amministrazione possano richiedere di essere pagati tramite titoli di Stato nel limite di 2.000 milioni di euro. L'assegnazione di tali titoli non è computata nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella legge di bilancio.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità di attuazione e stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione.

L' art. 36 è invece dedicato alla liberalizzazione del settore del trasporto , affidandone la regolazione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle more dell'istituzione di un'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale è previsto che il Governo presenti, entro tre mesi dalla conversione del decreto-legge, un apposito disegno di legge.

Si attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione in materia di trasporti (autostrade, ferrovie, aeroporti, porti, trasporto regionale e urbano su gomma, di linea e non).

Con particolare riferimento al servizio taxi , l'Autorità avrà il compito di adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti, nel rispetto di taluni principi (quali quelli di consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida; prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro; consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate; consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe).

Si segnala in ultimo che l' art. 40 , al comma 1, dispone e regola il graduale processo di rilascio della carta d'identità elettronica a tutti i cittadini (a partire da quei Comuni che verranno identificati con decreto).

B. ALTRE MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E LO SVILUPPO.

Sotto il titolo Infrastrutture , si segnala anzitutto la novità di cui all' art. 44 , che introduce , nell'ambito del codice dei contratti pubblici, un nuovo strumento contrattuale, denominato contratto di disponibilità , caratterizzato dall'affidamento a un soggetto privato della costruzione e della messa a disposizione del committente pubblico di un'opera di proprietà privata, per l'esercizio di un pubblico servizio. Il committente pubblico verserà un canone di disponibilità e un eventuale contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50 per cento del valore dell'opera, nonché un prezzo finale, parametrato al valore residuo rispetto ai canoni versati, da corrispondere nel caso in cui l'opera passi in proprietà al committente.

Gli articoli 56 e 57 dettano importanti novità per il settore edilizio con particolare riguardo alla crisi che attraversa il settore ed alla massa di immobili invenduti.

Anzitutto, l' art. 56 , prevedendo la possibilità per i Comuni di disporre la riduzione dell'IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. La riduzione è limitata comunque ad un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

L' art. 57, contiene una significativa disposizione tributaria che ripristina l'imponibilità IVA per talune ipotesi di cessione e locazione di abitazioni di nuova costruzione . Si tratta di un tema più volte sollevato da Confcooperative alle autorità parlamentari e di Governo.

Come è noto, sulla base della normativa vigente, le cessioni di immobili destinati ad uso abitativo effettuate dalle imprese costruttrici, oltre i cinque anni dalla costruzione , sono esenti dall'imposizione di IVA; inoltre sono esenti anche la maggior parte delle locazioni di abitazioni effettuate da parte dei medesimi soggetti. Siffatto regime di esenzione penalizza particolarmente le imprese costruttrici (fra le quali sono ricompresse le cooperative edilizie di abitazione) che non sempre riescono a cedere/assegnare nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, trovandosi così nella necessità di dover compiere operazioni di vendita esenti da IVA. Ciò causa l'impossibilità, per i costruttori, di poter detrarre l'IVA a monte riferita all'acquisto dei beni e servizi correlati all'operazione esente. Si determina così un costo aggiuntivo per i costruttori in quanto gli stessi sono obbligati al rimborso a favore dello Stato delle detrazioni IVA di cui hanno beneficiato nel corso degli anni, per le costruzioni di immobili per i quali non si è conclusa la vendita in regime di imposizione IVA. Problema analogo si presenta nel momento in cui i costruttori intendano concedere in locazione gli immobili che abbiano costruito e che siano rimasti invenduti.

Ebbene, ora viene ripristinata l'imponibilità IVA:

•  per le cessioni di fabbricati abitativi locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati all' housing sociale , anche se tali cessioni siano avvenute oltre i cinque anni dalla ultimazione, purché nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l' opzione per l'imposizione ;

•  parimenti, per le locazioni di fabbricati abitativi di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata , per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l' opzione per l'imposizione ovvero per i fabbricati destinati all' housing sociale .

La modifica è tesa a rendere neutrale l'IVA per le suddette operazioni e consentire alle imprese costruttrici di poter applicare, su opzione del cedente o del locatore, l'IVA nella vendita effettuata anche dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori nonché l'IVA agevolata del 10% nella locazione di abitazioni di nuova costruzione; in tal modo le imprese possono beneficiare delle relative detrazioni IVA, il cui impatto diviene neutrale.

È bene sottolineare che il ripristino dell'imponibilità IVA, come si può notare, non è avvenuto per tutte le cessioni di fabbricati ma soltanto per quelle afferenti piani di edilizia residenziale convenzionata e per l' housing sociale .

A tale significativa riforma si aggiunge anche la modifica dell' art. 36 del d.P.R. 633/1972 : per le imprese che operano nel settore immobiliare si prevede di estendere anche alle cessione di immobili (sinora era previsto solo per le locazioni) la possibilità di optare per il sistema di contabilità separata stabilito dalla suddetta norma per consentire alle imprese edilizie che effettuano sia operazioni imponibili che esenti, di ottenere la piena detrazione dell'IVA correlata alle operazioni imponibili.

Gli articoli dal 62 al 66 recano numerose disposizioni interessanti il settore agricolo , fra le quali la disciplina dei contratti stipulati tra gli operatori della filiera agroalimentare (art. 62) e l'attivazione dei nuovi “contratti di filiera” (art. 63); l'attivazione del “fondo credito” (art. 64); la soppressione degli incentivi relativi agli impianti fotovoltaici in ambito agricolo (art. 65); la d ismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (art. 66).

Per un primo commento alle suddette disposizioni si rinvia alla Circolare di Fedagri di imminente divulgazione.

Quanto al settore della pesca, il decreto prevede la possibilità per le Associazioni nazionali di categoria ovvero per i Consorzi dalle stesse istituiti di stipulare convenzioni con il Ministero dell'agricoltura per lo svolgimento di una serie di attività per lo sviluppo della filiera della pesca (fra le quali, la promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili; la promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero; la tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori; attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche; agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura; riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia; assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca [PCP] e degli affari marittimi). Le Convenzioni saranno finanziate a valere sul Fondo centrale per il credito peschereccio.

Anche per l'approfondimento del contenuto della suddetta disposizione si rinvia alle comunicazioni di Federcoopesca .

In ultimo, nel contesto di adeguamenti all'ordinamento comunitario, si segnala l'importante novità contenuta all' art. 93 , con il quale si è modificato un profilo rilevante della disciplina IVA, segnatamente l'articolo 60, comma 7, del DPR 633/72.

La nuova disposizione introduce il diritto per il contribuente IVA di rivalersi nei confronti del proprio cessionario o committente dell'imposta o della maggiore imposta risultante da avvisi di accertamento o rettifica .

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Ulteriori comunicazioni saranno fornite al termine dell' iter parlamentare di conversione del decreto legge in oggetto.

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